Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15871 del 26/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14517-2015 proposto da:

M.A. C.E. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’ avvocato GAETANO CICCONE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1826/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 02/12/2014 r.g.n. 439/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per improcedibilità in subordine

inammissibilità;

udito l’Avvocato GAETANO CICCONE;

udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale Avvocato ENZO

MORRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria depositato in data 9.12.2010 M.A., già dipendente di RETE FERROVIARIA ITALIANA (in prosieguo: RFI) spa, impugnava il licenziamento intimatole in data 22.6.2010 per giusta causa, deducendo la genericità e discriminatorietà della contestazione disciplinare e la insussistenza dei fatti contestati.

Il giudice del lavoro rigettava il ricorso con sentenza del 4.12.2013 (nr. 2073/2013).

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 14.112.12.2014 (nr. 1826/2014), rigettava l’appello della lavoratrice.

La Corte territoriale esponeva che alla lavoratrice, cassiera presso la biglietteria (OMISSIS), era contestata la sottrazione, negli anni compresi tra il 2007 ed il 2009, di Euro 6.404,80 attraverso l’annullamento fittizio, per via telematica, entro un paio di ore dalla emissione, di nr. 62 biglietti di trasporto di automezzi regolarmente fruiti, in modo da occultare l’ammanco di cassa.

Per quanto rileva in causa, il giudice dell’appello osservava che la contestazione dei fatti era tempestiva e che nel merito l’appello era infondato.

Il fatto materiale era provato dal mancato rinvenimento dei biglietti integri, come avrebbero dovuto essere conservati in caso di effettivo

annullamento; la responsabilità della M. risultava dall’utilizzo delle sue credenziali di accesso per le operazioni.

Nella giornate in cui le operazioni venivano compiute la M. era in servizio in due soli casi con il collega MU. (al quale erano state contestate un numero ben più rilevante di operazioni, circa 600, con un incasso di oltre 100mila Euro) mentre negli altri casi ella era in turno con i colleghi più disparati, inclusi quelli non destinatari di contestazione disciplinare o discolpati in sede giudiziaria.

La condotta di utilizzazione abusiva della password della M.- pur ad ammetterne la divulgazione – era improbabile, in quanto la password era utilizzabile solo dalla sua postazione di lavoro e dunque durante i suoi allontanamenti, con il rischio di essere scoperti; in un breve lasso di tempo il collega di lavoro avrebbe dovuto provvedere tanto ad emettere il biglietto che ad annullarlo, perchè il denaro incassato veniva posto in sicurezza. Inoltre il sistema informatico si poneva automaticamente in modalità di stand by trascorsi 10-15 minuti dall’ultima operazione, con necessità di digitare le credenziali di accesso per la riattivazione. La M. tornata dalla pausa – che, presumibilmente, per quanto da ella stessa riferito, si protraeva oltre tale lasso temporale- avrebbe avuto modo di accorgersi dell’accesso abusivo di terzi perchè avrebbe trovato la postazione attiva e non, come doveva essere, in modalità di stand by. Non era verosimile, poi, che tutti i colleghi in turno con la M. approfittassero delle sue credenziali per compiere l’operazione truffaldina.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.A., articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso RFI spa, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunziato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il motivo si deduce l’omesso esame della questione, sollevata con il ricorso in appello, della natura discriminatoria della contestazione disciplinare. La ricorrente ha dedotto che la questione della tempestività della contestazione, unica esaminata in sentenza, era stata sottoposta al giudice del gravame nell’ambito di un motivo di impugnazione più ampio, che collegava l’avvio del procedimento disciplinare (in data 28 maggio 2010), a rilevante distanza di tempo dalla conoscenza dei fatti (nell’agosto 2009), alla conoscenza da parte del datore di lavoro della sua sottoposizione alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio, emessa nella sede penale per gli stessi fatti.

Il motivo è infondato.

La discriminatorietà è stata sostenuta nell’atto di appello dall’odierna ricorrente per il fatto della immediata sequenza temporale tra la misura cautelare emessa nel procedimento penale e la contestazione disciplinare, avvenuta il giorno successivo.

Ciò che la parte ha dedotto nel grado d’appello, dunque, non configurava neppure astrattamente una discriminazione vietata; la discriminatorietà è un vizio dell’atto datoriale consistente in trattamento deteriore di cui il lavoratore sia vittima per una delle cause individuate dall’ordinamento.

Il motivo di appello, trascritto nell’attuale ricorso, non configurava, già in astratto, una contestazione disciplinare discriminatoria; correttamente, pertanto, la Corte di merito lo ha qualificato come allegazione della intempestività del licenziamento e della assenza di responsabilità per i fatti, per i quali si procedeva anche nella sede penale; su tale domanda d’appello la Corte territoriale si è pronunziata sicchè non sussiste il vizio denunziato.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5.

La ricorrente ha lamentato la violazione delle indicate norme processuali per avere il giudice del merito utilizzato come elemento di prova del fatto disciplinare la circostanza che i biglietti annullati non fossero stati rinvenuti integri presso il datore di lavoro.

Ha osservato che il mancato reperimento dei biglietti, a distanza di anni dal compimento delle operazioni contestate, era circostanza neutra, ben potendo derivare da fatti meramente accidentali; del resto neppure le era stata contestata la mancata custodia dei biglietti annullati.

Ha inoltre assunto la violazione delle regole di riparto dell’onere della prova, giacchè era il datore di lavoro, a cui carico cadeva l’onere della prova, la parte tenuta a produrre in causa i biglietti annullati.

Ha altresì dedotto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, ella non aveva accesso agli elementi di indagine acquisiti nella sede penale sicchè anche sotto questo profilo era ingiusto porre a suo carico l’onere di provare la mancanza di responsabilità.

Il motivo è inammissibile.

La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in questa sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, soltanto in caso di violazione delle regole di formazione della prova ovvero quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti.

La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il suo potere di prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In sostanza, la erroneità della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova- regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., ridonda in vizio deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, (ex plurimis: Cassazione civile, sez. 3, 13/06/2014, n. 13547).

Nella fattispecie di causa la parte non lamenta l’utilizzazione da parte della Corte di merito di elementi di prova non risultante dagli atti di causa ma piuttosto censura le conclusioni che l’organo giudicante ha tratto dalla circostanza della assenza in atti dei titoli di viaggio annullati; tale censura attiene alla valutazione delle fonti di prova e potrebbe trovare accesso in questa sede soltanto con la denunzia di un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Nella fattispecie di causa, tuttavia, la deduzione del vizio di motivazione incorre nella preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, norma applicabile ratione temporis, in quanto nei due gradi di merito il fatto è stato accertato nei medesimi termini.

Non appare pertinente, da ultimo, la censura formulata in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5, quanto alla ripartizione dell’onere di provare la giusta causa del licenziamento.

La violazione delle regole di riparto dell’onere della prova rileva nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova della responsabilità disciplinare del lavoratore, applicando la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individui come soccombente la parte onerata della prova; in tale eventualità il lavoratore, se soccombente, potrebbe dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

Nell’ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto positivamente provata la responsabilità disciplinare della M. sulla base degli elementi acquisitial giudizio sicchè non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA