Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15871 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9706/2006 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro

tempore F.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato LEONE

Arturo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TERZIAR

GABRIELLA con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) Agenzia di

BASSANO DEL GRAPPA, in persona dell’Agente Generale Rag.

I.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato MARZI Massimo Filippo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SAVIO FRANCESCO con delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2005 del TRIBUNALE di PASSANO DEL GRAPPA,

emessa l’11/11/2004 ; depositata il 03/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 2

1/05/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato MONACO EZIO (per delega Avvocato TERZIARI

GABRIELLA);

udito l’Avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 635 del 2001 il giudice di pace di Bassano del Grappa ingiunse al condominio “(OMISSIS)” di pagare all’Ina Assitalia s.p.a. la somma di L. 3.573.497 quale rata di premio di una polizza assicurativa del ramo globale fabbricati civili scaduta il (OMISSIS).

Il condominio propose opposizione deducendo di essere receduto dal contratto con lettera raccomandata del 28.7.2001 e di averlo efficacemente fatto prima della scadenza decennale; tanto perchè doveva considerarsi inefficace ex art. 1469 bis c.c., l’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, laddove prevedeva che il solo assicuratore e non anche l’altro contraente potesse anticipatamente recedere dal contratto (in caso di sinistro).

La società assicuratrice resistette all’opposizione, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 1469 bis c.c., in guanto introdotto da una legge (6 febbraio 1996, n. 52) successiva alla conclusione del contratto.

N. giudice di pace respinse l’opposizione con sentenza n. 392 del 2002 ed il tribunale di Bassano del Grappa ha rigettato l’appello del condominio con sentenza n. 79/05, avverso la quale il condominio ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Ina-Assitalia, che ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi – congiuntamente illustrati (alle pagine 35-46 del ricorso) – il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1130, 1131, 1135 e 1136 c.c., in relazione alla reiezione dei motivi di appello coi quali aveva dedotto che l’amministratore era privo di poteri rappresentativi in ordine alla sottoscrizione di un contratto ultranovennale e che l’assemblea non avrebbe potuto ratificarlo.

Sostiene l’erroneità in diritto dell’opinione del Tribunale che l’assemblea condominiale, approvando il rendiconto annuale, ha inequivocamente confermato la rispondenza dell’atto compiuto dall’amministratore alla volontà del condominio.

In ordine all’affermazione del tribunale che spetta solo allo pseudorappresentato eccepire, l’inefficacia dell’atto compiuto dal falsus procurator (Cass. 4258/97), sicchè l’eccezione non era rilevabile d’ufficio e non era dunque proponibile oltre la prima udienza (Cass. 4376/2000), afferma che trattavasi di difesa in diritto, come tale suscettibile di essere omessa in atto di citazione nel procedimento innanzi al giudice di pace (ex art. 318 c.p.c.).

1.1.- L’affermazione del tribunale appena riferita Integra una ratio deciderteli di carattere evidentemente assorbente, non fatta oggetto di specifica censura. Quand’anche potesse ritenersi che lo sia stata, la censura sarebbe manifestamente infondata, giacchè la semplificazione normativamente stabilita del procedimento innanzi al giudice di pace non comporta che le eccezioni in senso stretto possano essere proposte oltre l’udienza di cui all’art. 320 c.p.c..

Costituisce in proposito principio consolidato che il rito è comunque caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina; ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a “precisare definitivamente i fatti”, non è più possibile proporre nuove domando o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi (così, ex multis, Cass, n. 12454/2008, cui adda Cass., n. 14/2010).

2.- Col terzo e col quarto motivo – anch’essi congiuntamente illustrati (alle pagine 46-55 del ricorso) è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1469 bis e 1899 c.c., per avere il tribunale ritenuto che la prima disposizione non potesse trovare applicazione in quanto introdotta successivamente alla data di conclusione del contratto.

Si sostiene che l’art. 1469 bis, si applichi anche ai contratti di durata conclusi antecedentemente alla sua entrata in vigore ma i cui effetti permangono al tempo di vigenza della novella, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito.

E si afferma, in secondo luogo, che l’art. 1899 c.c., prevedendo che dopo un decennio le parti possono recedere dal contratto d’assicurazione nonostante patto contrario, non intende con questo prescrivere che le polizze assicurative debbano avere necessariamente durata decennale.

2.1.- L’ultimo assunto è puntuale ma assolutamente inidoneo a travolgere l’affermazione del tribunale – del tutto corretta in diritto – che l’art. 1899 c.c., disciplina la durata del contratto, sicchè la clausola che quella durata contempla non ha carattere vessatorio ai sensi del l’art. 1341 c.c., comma 2.

Il primo è in deciso contrasto col principio secondo il quale l’art. 1469 bis cod. civ., e segg. (con esclusione di quelli che pongono regole processuali) non sono applicabili ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio della irretroattività della legge (Cass., nn. 13339/99, 11200/2003).

A sostegno dell’opposta tesi non vengono dal ricorrente prospettate ragioni diverse da quelle già in precedenza esaminate e disattese da questa corte.

3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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