Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15870 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/07/2020), n.15870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 17703-2014 proposto da:

CINQUEGRANA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato LUCENTE PIERFRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CINQUEGRANA ALBERTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS); EQUITALIA S.p.A;

– intimato –

avverso la sentenza n. 261/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. Cinquegrana Alberto ha impugnato la iscrizione ipotecaria eseguita a carico del proprio immobile da Equitalia Polis s.p.a. per la somma di Euro 101.404,89, affermando di esserne venuto a conoscenza nel momento in cui ha cercato di vendere l’immobile e sono state eseguite le verifiche ipocatastali; ha lamentato la insussistenza e comunque la nullità delle cartelle di pagamento poste a fondamento della stessa e la illegittimità della ipoteca, deducendo di non avere mai ricevuto notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria nè degli atti prodromici. Il ricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile per tardività in primo grado. Il contribuente ha proposto appello e la CTR della Campania, con sentenza depositata in data 13 maggio 2013, ha confermato la sentenza di primo grado osservando che, poichè il contratto di vendita dell’immobile doveva essere stipulato entro il 31 dicembre 2008, le verifiche rivelatrici della iscrizione ipotecaria dovevano necessariamente essere avvenute prima di questa data, e prima di questa data doveva collocarsi temporalmente l’accesso del contribuente agli uffici di Equitativa, ove egli aveva preso contezza della procedura di iscrizione ed aveva ricevuto tutti i documenti relativi, prodotti in uno al ricorso. Dedotta così la data di piena conoscenza degli atti, il ricorso è stato ritenuto tardivo perchè proposto solo in data 5 giugno 2009 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente, al più dal dicembre 2008.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Non si sono costituite le parti intimate.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia su una specifica ed autonoma domanda con violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ricorrente deduce che oggetto della impugnativa non è stato solo l’atto di iscrizione ipotecaria ma anche, in via autonoma, le cartelle sottese al medesimo sulle cui regolare notifica la CTR non si è pronunciata, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia.

Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. Il ricorrente deduce che la CTR ha desunto la certezza del dies a quo, dal quale far decorre i termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, da alcuni elementi indiziari, mentre avrebbe dovuto raggiungersi la prova certa della piena conoscenza della iscrizione ipotecaria, tramite un percorso rigoroso.

Il secondo motivo deve essere esaminato in via preliminare

perchè, come lo stesso ricorrente espone, è logicamente pregiudiziale all’esame del primo.

Il motivo è infondato.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto il ricorso del contribuente inammissibile perchè tardivo, rispetto non già alla notifica delle cartelle o dell’avviso di iscrizione ipotecaria, ma alla data di effettiva conoscenza da parte del contribuente della esistenza delle cartelle e della iscrizione ipotecaria. Ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in ipotesi di notifica nulla, il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 non decorre dalla data della notifica nulla, ma dalla data in cui risulti che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’atto impugnato (Cass.10209/2018; Cass. 23076/2019).

Nella fattispecie la CTR ha ritenuto raggiunta la prova della piena conoscenza da parte del contribuente degli atti prodoromici in data certamente anteriore al 31 dicembre 2008 e, pertanto, ha ritenuto tardivo il ricorso presentato in data 5 giugno 2009, perchè oltre il termine di giorni sessanta di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Detta prova è stata raggiunta mediante l’utilizzazione di presunzioni, ed è stato chiaramente esplicitato il percorso logico che ha condotto il giudice del merito a ritenere che dai fatti noti si potesse risalire al fatto ignoto, ovvero alla data in cui il contribuente, accedendo agli uffici di Equitalia, ha avuto piena conoscenza degli atti presupposti.

Si tratta quindi di un accertamento in fatto di cui non è consentita la richiesta di revisione in questa sede. E’ infatti da considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. s.u. 34476/2019). In particolare, in tema di prova, questa Corte ha affermato che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, le prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1229/2019).

Respinto il secondo motivo, il primo resta assorbito.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA