Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15870 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LAGO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio

dell’avvocato CAPUTO FRANCESCO ANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBA GREGORIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.G., D.G.A., D.G.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LACEDONIA 26, presso lo studio

dell’avvocato AMENDOLA SERAFINA DENISE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI NOVI ANGELO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

380/2010 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di CATANZARO;

udito l’avvocato Gregorio BARBA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Fott.

SEPE Ennio Attilio, il quale chiede che la Corte di cassazione, in

camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario,

con le conseguenze di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2010, il comune di Lago ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, esponendo che D.G. N., G. e A. avevano adito il TAR di Catanzaro, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in data 28.1.2010, con cui il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune aveva intimato ai predetti il ripristino dello stato dei luoghi della via comunale “Onti”, mediante demolizione delle costruzioni adibite a forno, magazzino, stalle ed altro per rendere la stessa transitabile.

Esso Comune, in sede di costituzione, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del G. A. in base al rilievo secondo cui le controparti non avevano contestato il cattivo esercizio del potere di autotutela della P. A., ma l’inesistenza stessa del potere, essendo il provvedimento impugnato fondato sul presupposto della demanialità del bene (via comunale) occupato abusivamente dai manufatti di proprietà degli intimati, che, a loro volta, avevano contestato che tali manufatti interessassero la strada comunale.

Resistono con controricorso i D.G., deducendo di essersi limitati a chiedere l’annullamento dell’ordinanza comunale in quanto le opere in questione non sorgevano su area pubblica, indipendentemente da chi fosse il proprietario della stessa. Il Comune ha altresì presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare evidente dall’esame dell’ordinanza impugnata che la stessa ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi relativo alla via comunale “Onti” mediante demolizione delle costruzioni ivi esistenti, in quanto con ogni evidenza insistenti su area di natura demaniale.

Se è vero che nel ricorso proposto di fronte all’AGA gli originari ricorrenti avevano dedotto la illegittimità del provvedimento amministrativo per violazione di legge ed eccesso di potere, invocandone l’annullamento, essi avevano giustificato tale richiesta con la negazione che dette costruzioni insistessero su di una strada comunale, cosa questa che comportava che il potere autoritativo non era stato esercitato dal Comune a tutela di un bene pubblico.

Se dunque la doglianza dei D.G. si fonda sulla inesistenza di un potere di autotutela in capo al Comune, non essendo lo stesso diretto alla salvaguardia di un bene pubblico, da tanto consegue che non vengono in discussione, nel caso in esame, questioni concernenti la legittimità del provvedimento emanato dall’Amministrazione, ma la diversa tematica afferente alla sussistenza o meno della natura demaniale dell’area occupata dalle opere de quibus.

Viene quindi prospettata con il ricorso introduttivo una questione che richiede una pronuncia che ha ad oggetto la proprietà pubblica o privata del suolo occupato dalle opere realizzate dai soggetti privati; ne deriva che la decisione di ogni altra questione è solo conseguente.

Pertanto la giurisdizione, trattandosi di diritti soggettivi, non attratti da giurisdizioni speciali, appartiene al giudice ordinario.

La giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. n 7097 del 2011, ma anche n 24563 del 2010) ha affermato condivisibilmente che in presenza di un’ordinanza sindacale di sgombero, riconducibile all’espletamento di attività privata di autotutela del proprio patrimonio immobiliare, la cognizione della controversia spetta al G.O..

E’ appena il caso di rilevare, a conferma della soluzione adottata, che nella specie, viene impugnato un provvedimento riguardante un bene che, in tesi, non apparterrebbe neppure al Comune.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario e le parti vanno rimesse di fronte al Tribunale ordinario territorialmente competente, al quale si demanda altresì di provvedere sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell’AGO e rimette le parti di fronte al Tribunale ordinario competente, cui demanda di provvedere sulle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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