Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15870 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8259/2006 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIA 1280, presso lo studio dell’avvocato PERILLO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCAPINI Nevio con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS) e, B.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato PAOLETTI Nicolò che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RAZETO GIORGIO, GREPPI GIUSEPPE con delega

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 84/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa l’11/04/2003; depositata il 26/01/2005;

R.G.N. 1986/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dei

21/05/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato PAOLETTI NICOLO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 1992 S.R. agì giudizialmente nei confronti di G.A. domandandone la condanna al risarcimento dei danni (poi indicati in L. 25 milioni) per avere il medesimo, quale sindaco di Serralunga di Crea, concesso solo nel 1991, con ritardo ingiustificato, l’abitabilità relativa ad un fabbricato ultimato dall’attore nel 1975 a seguito di licenza edilizia ottenuta nel 1974.

Il convenuto resistette, sostenendo che la richiesta di abitabilità risaliva al 1986 e che il ritardo era dipeso da talune irregolarità del manufatto.

Il processo, interrotto per la morte del convenuto, fu riassunto nei confronti degli eredi G.G. e B.R..

2.- L’adito tribunale di Casale Monferrato respinse la domanda con sentenza del 4.8.2000 e la corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame dei soccombenti con sentenza n. 84 del 2005.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione G.G. e B.R., affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso S.R..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo è denunciata erronea applicazione di (non indicate) norme di diritto in riferimento al rilievo conferito dalla corte d’appello alla mancata diffida della pubblica amministrazione a provvedere da parte del privato e, così, alla impossibilità di configurare l’ingiustificato ritardo come atto illegittimo, come tale comportante un danno “ingiusto”.

Il ricorrente assume che le regole in materia di formazione del silenzio-rifiuto sono esclusivamente volte a consentire la reazione del privato all’inerzia della pubblica amministrazione sul piano amministrativo, mentre nella specie si verteva in ipotesi di domanda risarcitoria; e che, inoltre, la giurisprudenza (anteriore alla L. n. 241 del 1990) che aveva ritenuto di applicare analogicamente il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 25 si era formata dopo il parere espresso dal Consiglio di Stato nel 1978, dunque in epoca successiva a quella che veniva in considerazione, essendo stato il fabbricato ultimato nel 1975, quando nel sistema mancavano tempi normativamente predeterminati dell’azione amministrativa.

2.- Col secondo motivo si assume – deducendosi insufficiente motivazione su punto decisivo – che l’errore di diritto di cui sopra ha “condizionato la Corte di merito nella valutazione del secondo dei motivi di appello”. Era stato così apoditticamente affermato che difettasse “il presupposto per ritenere provata la presentazione della domanda nel 1975”, senza valutare le prove documentali offerte in prime cure, costituite dalla ricevuta di pagamento in data 1.5.1975 del diritto fisso per la visita dell’ufficiale sanitario, necessaria per ottenere la licenza di abitabilità, dalla relazione del 18.12.1990 del comandante della polizia giudiziaria al pubblico ministero, e dalla deposizione dell’ufficiale sanitario del Comune di (OMISSIS) nel 1975.

3.1.- Nonostante la diversa impostazione del ricorrente, è tuttavia logicamente preliminare lo scrutinio del secondo motivo, che è inammissibile per assoluto difetto del requisito di autosufficienza del ricorso.

La corte di cassazione non viene edotta dal ricorrente sulle ragioni per le quali il pagamento del diritto fisso per la visita dell’ufficiale sanitario avrebbe dovuto indurre la corte d’appello a ritenere presentata la domanda per la licenza di abitabilità sin dal 1975; sul significato della relazione del comandante della p.g. al p.m.; sul contenuto della deposizione dell’ufficiale sanitario dell’epoca. Mentre è per contro inequivoco il significato delle affermazioni della corte d’appello che, a pagina 8 della sentenza impugnata, fanno seguito alla ravvisata mancanza del presupposto per ritenere provata la presentazione della domanda nel 1975: nel senso che non erano sufficienti ad integrare quella prova le affermazioni di diverso segno dell’appellante e la circostanza che la domanda del 1986 dovesse considerarsi presentata “ora per allora”.

Perchè, invece, secondo il ricorrente lo fossero avrebbe dovuto essere chiarito in ricorso. Il non esserlo stato comporta che la corte di cassazione non è posta in condizione di apprezzare la decisività del punto sul quale la motivazione si assume insufficiente; e, dunque, dell’eventuale ricorrenza del vizio denunciato.

3.2.- L’infondatezza del primo motivo è conseguente, giacchè ogni questione sulla sussistenza di un ritardo imputabile alla p.a.

evidentemente presuppone la prova del fatto rispetto al quale il ritardo è configurabile; e tale fatto era nella specie costituito dalla non provata richiesta del privato in ordine alla realizzazione del suo interesse pretensivo.

Nè il ricorrente specificamente si duole del ritardo successivo alla menzionata domanda del 1986, che il controricorrente (a pagina 11 del controricorso) afferma non accolta in ragione della difformità della costruzione dal progetto realizzato, dal difetto di allacciamento dell’immobile all’acquedotto (in assenza del certificato di potabilità dell’acqua utilizzata e proveniente da un pozzo), dalla mancanza di un pozzo di tenuta per gli scarichi; aggiungendo che nel settembre del 1990 il S. era stato anzi inutilmente sollecitato ad eseguire i lavori necessari per ottenere la necessaria abitabilità, proprio per evitare il procedimento penale che sarebbe conseguito alla utilizzazione dell’immobile come abitazione in assenza della prescritta abitabilità.

Tanto rende superflua la specifica trattazione del tema relativo alla “ingiustizia” del danno, che attiene all’interesse leso ed alla rilevanza conferitagli dall’ordinamento anche in relazione alla comparazione con altri interessi, mentre le censure svolte col motivo investono la diversa questione dell’imputabilità del ritardo, concernente l’elemento psicologico (dolo o colpa) da parte dell’autore del fatto che abbia prodotto la lesione dell’interesse protetto e, sul piano delle conseguenze, il danno. Che non è ingiusto perchè riconducibile a dolo o a colpa dell’agente; ma, se conseguenza di un comportamento doloso o colposo, è risarcibile solo se sia anche “ingiusto” nel senso appena chiarito.

4.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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