Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1587 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2560-2017 proposto da:

B.G.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G B TIEPOLO 4, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE LO CANE,

che lo rappresenta difende unitamente all’avvocato ETTORE TROIELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 5303/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato nel giugno 2002 B.G.F.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di Messina chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 10.845,59, oltre interessi e rivalutazione, per ciascuno dei cinque anni di corso presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Messina, ove si era immatricolato nell’anno accademico 1982/1983 (con conclusione del corso nell’anno accademico 1986/1987). Il Tribunale adito premise che il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 8, comma 2, doveva essere disapplicato, “riconoscendo ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo 1982-1991 il diritto a percepire la remunerazione prevista dal D.Lgs. n. 257, art. 6” nei confronti dei Ministeri convenuti, e che “la frequentazione dei corsi da parte dell’attore è provata dalle certificazioni relative al conseguimento del titolo di specializzazione”. Qualificata tuttavia la domanda come di risarcimento del danno “in forma specifica, mediante riconoscimento delle somme dovute a titolo di borsa di studio”, la rigettò, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale, e compensò le spese processuali. L’appello proposto dal medico fu disatteso dalla Corte d’appello di Roma, per l’intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese.

Con sentenza n. 23568 del 2011 questa Corte accolse il ricorso proposto dal B. affermando che non vi era prescrizione del diritto, decorrendo la stessa nella misura di dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 e rinviando alla corte di merito (ma con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quanto al rapporto processuale con l’Università degli Studi per difetto di legitimatio ad causam).

Con sentenza di data 9 settembre 2016 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello con compensazione delle spese. Osservò la corte territoriale che il diritto al risarcimento non spettava perchè l’immatricolazione alla Scuola di specializzazione era antecedente all’anno accademico 1983-1984, essendo avvenuta nel 1982-1983, e che sul punto non si era formato alcun giudicato interno, non essendovi stato alcun accertamento del diritto del B..

Ha proposto ricorso per cassazione B.G.F.A. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di merito ha omesso di esaminare il dedotto giudicato interno sulla spettanza del diritto formatosi all’esito del giudizio di primo grado in mancanza di appello incidentale e non avendo costituito il rilievo della prescrizione ragione più liquida per essere intervenuto successivamente all’accertamento dell’esistenza del diritto. Aggiunge che l’esistenza del giudicato interno era stata dedotta in sede di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

Il motivo è inammissibile. La violazione del giudicato interno non integra vizio motivazionale, sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, ma va denunciata quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la corte territoriale, negando l’esistenza del giudicato interno, ha violato le disposizioni indicate in rubrica.

Il motivo è infondato. Va premesso che non ha natura dirimente l’indicazione in rubrica della tipologia di motivo di ricorso, dovendosi avere riguardo alla concreta articolazione del motivo, la quale è nella specie identificabile nell’error in procedendo per violazione del giudicato interno.

Il Tribunale, dopo avere in astratto riconosciuto la spettanza del diritto a percepire la remunerazione prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 per i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo 1982-1991, ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. La proposizione esclusivamente di appello da parte del soccombente sul punto della prescrizione non vale a costituire un giudicato interno sulla spettanza del diritto allorquando l’esame della questione della prescrizione non sia limitato al solo problema del dies a quo o dell’esistenza di cause interruttive, ma involga il profilo della qualificazione del diritto. Il collegamento dell’esistenza del diritto alla qualifica comporta che la configurabilità del primo permanga sub iudice, una volta che sia proposta impugnazione in relazione alla prescrizione e quest’ultima dipenda dalla qualificazione giuridica del caso della vita. Ne segue che in un’ipotesi del genere l’esistenza del diritto non possa costituire oggetto di un giudicato interno. L’odierna vicenda processuale conferma quest’ultimo rilievo, posto che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, escludendo l’esistenza della prescrizione, sulla base di una diversa qualificazione (e configurazione) del diritto, e cioè non quella effettuata dal Tribunale, ma quella derivante dalla L. n. 370 del 1999, art. 11.

Per concludere, dato che la configurazione del diritto segue e non precede la qualificazione giuridica, non vi è giudicato interno sull’esistenza del diritto finchè una diversa qualificazione dell’episodio della vita sia consentita, come quando deve accertarsi l’esistenza della prescrizione per una ragione diversa dall’identificazione del dies a quo o di una causa interruttiva.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 5 e 189 previgente Trattato Ce, 13, 14 e 16 direttiva 82/76/CEE, 2 direttiva 75/363/CEE, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che deve riconoscersi il diritto risarcitorio anche ai medici specialisti immatricolatisi in data anteriore al 1 gennaio 1983.

Il motivo è fondato. Cass., Sez. Un., n. 20348 del 2018 ha precisato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.

Il giudice di merito ha accertato che l’immatricolazione alla Scuola di specializzazione era avvenuta nell’anno accademico 1982-1983. Con riferimento a tale accertamento di fatto l’indagine del giudice di merito va svolta sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. n. 18053 del 2019 nei termini seguenti: “nei vari ordinamenti universitari la durata di ciascun anno di corso, pur inserendosi esso in un anno accademico, era varia e in genere non corrispondente ad un intero anno solare, ma minore di esso, e considerando, altresì, che l’inizio effettivo della frequenza di ciascun anno di corso, ove esso si fosse inserito in anni accademici formalmente previsti dagli ordinamenti universitari a cavallo di due anni, ben poteva situarsi anche interamente nel secondo anno solare di riferimento dell’anno accademico. Ciò, poteva accadere anche per i corsi iniziati nell’anno solare 1982, ma collocantisi in un anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983. La frequenza effettiva del primo anno del corso ben poteva collocarsi in parte prima del 1 gennaio 1983 ed in parte dopo oppure tutta dopo. Ne segue che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1 gennaio 1982 ed ascritti ed inserentesi in una anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983, va inteso nel senso che, ove, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 l’importo risarcitorio spettante per il primo anno di corso (e commisurato a quanto indicato dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 come ora hanno confermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 30649 del 2018, che ha avallato la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1712 del 1999) andrà frazionato e spetterà solo per la frazione del primo anno di corso frequentata dal 1 gennaio 1983, mentre l’importo risarcitorio, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente, qualora si accerti che la frequenza del primo anno di corso, pur formalmente “iniziato” (nei sensi su indicati nel 1982) si sia svolta integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983″.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo rigettando per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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