Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1587 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1587 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 29294-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope leg,is;

– ricorrente contro
N’1-10E PASQUALE;

– intimato avverso la sentenza n. 4325/28/2016 della CONLMIISSIONE
TRIBUTARIA REGION ALE della Campania (sez. di NAPOLI),
depositata il 11/05/2016;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Doti MARIA ENZA LA
TORRE.

Ritenuto che:
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la

contribuente, riformava la decisione di primo grado, che aveva
rigettato il ricorso proposto da Pasquale Felace avverso l’avviso di
accertamento che aveva rideterminato, ai fini Irpef, il reddito per
l’anno di imposta 2007, in applicazione della presunzione di utili
extrabilancio distribuiti ai soci, in proporzione alla quota di
partecipazione alla FEGIALL s.r.1., società di capitali a ristretta
compagine sociale.
In particolare, il Giudice di appello ha annullato l’atto
impositivo, dando atto che l’accertamento a carico della Società era
stato annullato con sentenza della CFR nei confronti della quale non
risultava impugnazione, non essendo dimostrata la pendenza di ricorso
per cassazione.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione, su unico motivo.
Il contribuente non resiste.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.

Considerato che:
L’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, ai sensi
dell’art.360, I comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2697 c.c. nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., è
manifestamente fondato.

Ric. 2016 n. 29294 sez. MT – ud. 16-11-2017
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sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal

Il procedimento logico giuridico seguito dai giudici di appello
muove dalla inesatta premessa che il reddito nei confronti della società
risultasse accertato in maniera definitiva, sulla base della sentenza della
C.T.R. che aveva accolto l’appello della società Fegiall e sulla mancata
dimostrazione — da parte dell’Agenzia – della pendenza del ricorso per

in cassazione sulla sentenza pronunciata dalla C.T.R. sulla società,
rimanendo in ogni caso a carico del contribuente la prova del
passaggio in giudicato della sentenza, onere erroneamente posto a
carico dell’Ufficio nella sentenza impugnata.
La sentenza va pertanto cassata, avendo il Giudice di appello
annullato l’atto impositivo sulla scorta – non del passaggio in giudicato
della sentenza emessa nei confronti della Società, ma – sulla base
dell’argomentazione, risultata indimostrata, della mancata proposizione
del ricorso in cassazione della società (invece pendente), invertendo,
illegittimamente l’onere probatorio.
L’accertamento nei confronti della società costituisce invero un
“presupposto dell’accertamento nel confronti del soci, in quanto
indispensabile antecedente logico giuridico dello stesso, in forza
dell’unico atto amministrativo dal quale entrambe le rettifiche
prornanano (Cass., 30 giugno 2006, n. 15171; v. anche, in motivazione,
Cass., 3 settembre 2008, n. 2217
Non essendosi il giudice di appello conformato agli indicati
principi, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla
C.T.R. della Campania, anche per le spese.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvii, anche per le
spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizio e.
Roma, 16/11/201
Ric. 2016 n. 29294 sez. MT – ud. 16-11-2017
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Il Te. ente

cassazione: elementi che risultano smentiti dalla pendenza del ricorso

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