Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1587 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. III, 19/01/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 19/01/2022), n.1587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03537/2019 R.G. proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro

tempore, rappresentato e difeso per legge dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

D.M.S., I.L., S.N.O.,

rappresentate e difese la prima e la terza dalla seconda e questa da

sé medesima, congiuntamente e separatamente all’avvocato ANTONIO

CARDILE, per legge domiciliate, in difetto di elezione di domicilio

in ROMA, ivi presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

B.P., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CORVISIERI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA POMPEI,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE CATALANO;

– controricorrenti –

e contro

BA.OT., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del TRIBUNALE di

MESSINA, pronunciata il 17/07/2018 in proc. es. 1934/2016 r.g.e.;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 23/11/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione del provvedimento del 17/07/2018 con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha qualificato inammissibile – almeno in motivazione – la sua opposizione, quale terzo pignorato, avverso la precedente ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in procedura esecutiva n. 1934/16 r.g.e. nei confronti dell’Ente Formazione Addestramento Lavoratori – EFAL ad istanza di S.N. O., cui erano state riunite numerose altre (in ricorso indicate coi numeri di r.g.e.: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 del 2016; 87, 357, 1444 del 2017 e 151 del 2018), risultandovi assegnatari D.M.S., + ALTRI OMESSI;

resistono:

– con un primo controricorso: S., D.M., I.;

– con altro controricorso: F., + ALTRI OMESSI ed il debitore già esecutato;

per l’adunanza del 23/11/2021 i controricorrenti S., D.M., I. depositano memoria, richiamando, quale precedente di questa Corte, Cass. ord. 15/09/2020, n. 19125;

del motivo di ricorso (rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4): nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 101,291,617,618 c.p.c. e dell’art. 185 disp. att. c.p.c. e artt. 737 c.p.c. e segg.”), con il quale il ricorrente ascrive la mancata ottemperanza al decreto di fissazione dell’udienza sul ricorso in opposizione all’omessa comunicazione di quello da parte della Cancelleria, nonché delle difese dei controricorrenti, è superfluo dar conto, risultando sufficiente a definirlo l’applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte sull’inammissibilità di una diretta impugnativa per cassazione del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione definisca la fase sommaria di un’opposizione esecutiva senza dar corso al giudizio di merito invece immancabile (almeno fin da Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033, seguita da numerose successive, tra le ultime delle quali si veda Cass. 21 luglio 2021, n. 20852): potendo e dovendo la parte interessata comunque dar corso a quest’ultimo, ove non voglia instare per l’integrazione del provvedimento così reso, mai idoneo a definire di per sé anche il successivo giudizio di merito;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il soccombente ricorrente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, con l’attribuzione richiesta dai difensori dei controricorrenti;

tuttavia, per essere il ricorrente esentato dal versamento del contributo unificato, non deve provvedersi ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate:

in favore delle controricorrenti S., D.M., I., tra loro in solido e con attribuzione agli avv. Luciana Intilisano e Antonio Cardile – tra loro in solido – per dichiaratone anticipo, in Euro 8.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge;

in favore dei controricorrenti F., + ALTRI OMESSI, tra loro in solido e con attribuzione all’avv. Salvatore Catalano per dichiaratone anticipo, in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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