Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15869 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24638-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SED SERVIZI ELABORAZIONE DATI SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 382/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 27/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate, in data 01/06/2006, notificava alla società cooperativa S.E.D. Servizi di Elaborazione Dati a r.l. una cartella di pagamento per omesso versamento di imposte a titolo di IVA, sanzioni e interessi per l’anno 2000.

Avverso tale provvedimento il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, deducendo che, sulla base del pagamento parziale delle somme dovute a titolo di IVA, era possibile definire la sua vertenza finanziaria, conformemente a quanto previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis.

La Commissione Tributaria adita respingeva il ricorso, osservando che la definizione anticipata della vertenza finanziaria presupponeva il pagamento integrale delle somme dovute dal contribuente, che non era avvenuto nel caso in esame.

2. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, eccependo che il pagamento parziale delle somme dovute a titolo di IVA da parte del contribuente legittimava la definizione anticipata della vertenza finanziaria, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

Con sentenza del 14/06/2010 la Commissione tributaria Regionale di Palermo, Sezione distaccata di Catania, In accoglimento del ricorso, annullava la sentenza impugnata.

3. Avvero tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, deducendo un unico motivo di ricorso.

Si deduceva, in particolare, che il pagamento parziale delle somme previste per la definizione anticipata della vertenza finanziaria pendente nei confronti del contribuente, effettuato ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, non consentiva di ritenere perfezionata la fattispecie invocata, atteso il disposto dell’art. 16 della citata Legge, a tenore del quale il mancato versamento delle rate successive alla prima comporta l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con l’addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 % delle somme non ancora versate.

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato quello secondo cui il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, che prevede la possibilità di definire gli omessi e i tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono di natura demenziale e non premiale. Ne consegue che, in queste ipotesi, non essendo necessaria alcuna determinazione del quantum, esattamente indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del cit. art. 9 bis, comma 3, il condono è condizionato dal versamento di tutte le somme dovute e il pagamento rateale determina la definizione della vertenza finanziaria solo se integrale – al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame – essendo insufficiente l’eventuale pagamento di una parte delle rate cui non segua l’adempimento di quelle successive (cfr. Sez. 6, n. 25238 dell’08/11/2013, Rv. 629201; Sez. 5, n. 19546 del 23/09/2011, Rv. 619085).

Queste conclusioni impongono di ritenere inapplicabile al caso di specie il condono fiscale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis e discendono dalla natura eccezionale di tale misura, conformemente a quanto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nel termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della citata Legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale” (cfr. Sez. 5, n. 21364 del 30/11/2012, Rv. 624624).

2. Ne discende conclusivamente l’annullamento della sentenza Impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione distaccata di Catania.

Il Giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione distaccata di Catania.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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