Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15869 del 25/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15869 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16948-2012 proposto da:
IAQUINTO GIOVAMBATTISTA, in proprio e nella qualità di
ex Amministratore Unico pro tempore della società
Marino Iaquinto Sri, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato
SABIA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
D’AMBROSIO SAVERIO giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2013
contro

4642

SELVA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO

CONFALONIERI

5,

presso

lo

studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 25/06/2013

difende unitamente all’avvocato PLATTER PETER giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente contro

BOTTIGLIERI ANTONIO;

avverso la sentenza n. 13/2012 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO del 19/04/2011, depositata il 27/04/201/;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito l’Avvocato Emanuele Coglitore (delega avvocato
Manzi Luigi) difensore della controricorrente che
insiste per il rigetto del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

– intimato –

R.g. 16948/2012
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La società Marino Iaquinto s.r.l. in persona del suo
amministratore in carica Giovambattista Iaquinto ha reclamato

5/25-5.2011 del Tribunale di Vallo della Lucania dichiarativa
del suo fallimento, deducendo l’insussistenza del suo stato
d’insolvenza.
Il reclamo è stato respinto dalla Corte del merito adita con
sentenza n. 1426 depositata il 27 aprile 2012 contro cui
l’anzidetta società ha proposto ricorso per cassazione
affidandolo a quattro motivi resistiti dal creditore istante
s.p.a Selva che ne ha chiesto il rigetto. Il curatore
fallimentare non ha invece svolte difese.
Il Consigliere rei ha osservato che:” Il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio..
2.- La decisione impugnata, premessa la pacifica esistenza
del credito addotto dalla Società istante Selva s.p.a. a
sostegno del ricorso di fallimento, ha rilevato che la
debitrice non aveva documentato lo stato della pratica di
rimborso del credito IVA, peraltro non adeguatamente provato
né ammesso da Equitalia Polis, dell’importo di e 220.000,00,
né ha depositato polizza fideiussoria non ottemperando

3

(‘

innanzi alla Corte d’appello di Salerno la sentenza del 24-

all’ordine del Tribunale. La debitoria accertata in sede di
formazione dello stato passivo ne confermava lo stato di
decozione.
Lamenta la ricorrente col primo motivo, con cui denuncia

esercizio da parte della Corte di merito del potere di
richiedere informazioni urgenti presso la Direzione
provinciale di Salerno al fine di accertare lo stato della
pratica di rimborso del suo credito IVA, il cui importo
avrebbe coperto il debito accertato a favore della creditrice
istante.
La decisione, fondata sull’assunta natura discrezionale del
potere d’indagine officiosa attribuito all’organo giudicante,
comunque non ammessa per colmare la lacune istruttorie delle
parti, applica correttamente il consolidato orientamento che
esclude siffatto obbligo circoscrivendo il potere di indagine
officiosa del Tribunale fallimentare, e analogamente della
Corte del reclamo, ai fatti dedotti quali allegazioni
difensive, subordinandolo ad una valutazione del giudice di
merito competente “circa l’incompletezza del materiale
probatorio, l’individuazione di quello utile alla definizione
del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e
rilevanza decisoria” (Cass. n. 17281/2010). La sentenza
impugnata, in questo solco, ha escluso l’errore ascritto al

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violazione degli artt. l, 5 e 18 legge fall., l’omesso

primo giudice e comunque ha ritenuto inammissibile quella
acquisizione officiosa in sede di gravame in presenza
dell’inattività della debitrice con riguardo all’onere di
assumere informazioni circa il rimborso del credito Iva,

ha investito non solo lo stato della pratica, che rappresenta
profilo contestato nel mezzo in esame, ma oltretutto il
sollecito all’autorità erariale circa l’invio di
informazioni, in assenza altresì di riscontro documentale
circa i requisiti di certezza., liquidità ed esigibilità di
quel credito. In presenza di adeguato sostegno motivazionale,
la decisione conclusiva, seppur non faccia riferimento a
tutti i documenti riferiti dalla ricorrente asseritamente
prodotti-domanda di rimborso, comunicazione Equitalia,
verbale Agenzia delle Entrate- all’evidenza logicamente
ritenuti non esaustivi, non è sindacabile.
Il 2 ° motivo ribadisce la precedenza denuncia, deducendo
altresì violazione dell’art. 112 c.p.c. per lamentare omessa
motivazione circa la completezza del materiale probatorio
prodotto a sostegno della richiesta d’assunzione
d’informazioni, lo stesso riferito nel precedente mezzo, che,
come rilevato, può ritenersi implicitamente ritenuto privo di
rilievo dalla Corte del merito, peraltro diffusasi
nell’esplicitare la genericità della richiesta mediante mod.
VCR710, di rimborso priva di riscontri contabili che ne
5

ovviamente ritenendo di non poter sopperire alla lacuna che

rendessero verosimile la fondatezza. Lamenta inoltre la
mancata conoscenza della circostanza rappresentata dal
riscontro dell’esito negativo della pratica di rimborso in
discussione offerta dalla risposta del competente ufficio in

terzi a istanza della Selva s.p.a. perché non eseguita in
forma legale. Con riguardo a questo profilo, va rilevato che,
la circostanza illustrata in senso meramente rafforzativo,
non dispiega effetto incisivo sulla

ratio decidendi al pari

dell’omessa prestazione di garanzia fideiussoria richiesta
dal Tribunale, vagliata anch’essa nel coacervo delle altre
acquisizioni probatorie apprezzate.
Il 3 0 motivo investe il passaggio argomentativo della
decisione impugnata nel quale si rileva la consistenza della
debitoria a carico della reclamante anche alla stregua
dell’esito della formazione dello stato passivo. La censura
non confuta l’orientamento, correttamente applicato dalla
Corte distrettuale, che afferma che “Nel procedimento di
opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza
dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta
anche dalle risultanze dello stato passivo” (per tutte Cass.
9760/2011). Pertanto appare inammissibile.
Meritevole di analoga sorte appare il quarto mezzo che
denuncia violazione dell’art. 1175 ed ascrive alla società

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data 16 gennaio 2012 nell’ambito del pignoramento presso

Selva abuso del diritto per aver avviato il pignoramento
presso l’Equitalia nel corso della fase prefallimentare, e si
assume l’errore della Corte del merito che avrebbe anteposto
alla fase suddetta l’inizio della procedura. La condotta

dell’azione esecutiva, non dispiegando effetto nella
procedura fallimentare il cui ambito di cognizione investe la
sola sussistenza della ragione di credito addotta dal
creditore istante”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alle
cui conclusioni il ricorrente non contrappone nella memoria
difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 bis comma 3
c.p.c. argomenti di effettiva confutazione, essendosi
limitato a riproporre le censure già esposte nel ricorso.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio liquidate come da dispositivo in favore del
resistente stante l’ammissibilità del controricorso,
erroneamente contestata dal ricorrente. L’autosufficienza di
tale atto di difesa, asseritamente violata, deve ritenersi
rispettata anche solo mediante riferimento a fatti ed atti
menzionati nella sentenza impugnata cui la resistente con
puntualità e specificità rinvia. (Cass. n. 13140/2010 e n.
6222/2012).

7

mantenuta dalla società creditrice andava valutata nell’alveo

P.Q.M.
La Corte: rigetta il

ricorso e condanna C14

ricorrente al

pagamentoà519el presente giudizio liquidandole in favore del
resistente nell’importo di

2.600,00 di cui C 100,00 per

Roma, il 14 maggio 2013

esborsi oltre accessori di legge.

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