Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15869 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/07/2020), n.15869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 176/2013 R.G. proposto da:

EQUITALIA CENTRO s.p.a. (già Equitalia Romagna s.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna,

Via Cardinale Domenico Svampa n. 11, rappresentata e difesa dagli

Avv. Cimetti Maurizio, Parente Giuseppe e Ricci Sante, con domicilio

eletto presso l’Avv. Ricci Sante, in Roma in Via delle Quattro

Fontane n. 161;

– ricorrente –

contro

DAVID s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 72/13/2011, pronunciata il 24 ottobre 2011 e

depositata il 2 novembre 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 novembre 2019

dal Consigliere Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. EQUITALIA CENTRO s.p.a. (già Equitalia Romagna s.p.a. e, di seguito, “EQUITALIA”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe di declaratoria di inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della CTP di Rimini (n. 114/02/2009). Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta da DAVID s.r.l. avverso cartella di pagamento IVA, IRPEG, ILOR emessa nel 2008 (n. 137 2007 0004641914)

2. Dagli atti di parte oltre che dalla sentenza impugnata, con riferimento ai fatti di causa e per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio, emerge che avverso cartella di pagamento IVA, IRPEG, ILOR emessa e notificata nel 2007 (n. (OMISSIS)) DAVID s.r.l. propose impugnazione accolta dal Giudice tributario.

2.1. La CTP di Rimini, in particolare, con sentenza n. 59/02/2008, accolse l’impugnazione ed annullò la cartella per difetto di sottoscrizione della stessa, oltre che per mancata indicazione in essa del responsabile del procedimento.

La CTR dell’Emilia Romagna, adita da EQUITALIA, con sentenza n. 100/15/2011 (depositata l’8 luglio 2011), confermò la sentenza impugnata. La Commissione ritenne la sentenza di primo grado correttamente motivata e ne condivise l’iter logico-giuridico, ribadendo che la cartella, in quanto atto amministrativo incidente sulla sfera giuridica patrimoniale del contribuente, avrebbe dovuto necessariamente contenere tutti i requisiti essenziali per la sua validità.

Avverso la sentenza di secondo grado fu proposto da EQUITALIA ricorso per cassazione (con atto notificato al contribuente mediante Ufficiale giudiziario e spedito a mezzo posta il 22 febbraio 2012) (iscritto al rgn. 5864/2012).

2.2. Successivamente al deposito della sentenza di primo grado (CTR di Rimini, n. 59/02/2008), fu emessa e notificata nel 2008 a DAVID s.r.l. la cartella di pagamento oggetto dell’attuale ricorso per cassazione (n. (OMISSIS)).

Trattavasi di cartella avente il medesimo numero di quella notificata nel 2007 (già impugnata) ed emessa sulla base del medesimo ruolo fondante quest’ultima nonchè per lo stesso importo e con riferimento agli identici tributi, contenente, però, differentemente dalla precedente, l’indicazione del responsabile del procedimento (non anche la di lui sottoscrizione).

La cartella emessa e notificata nel 2008, in particolare, conteneva la seguente postilla.

“L’Agente della riscossione ha emesso la presente cartella di pagamento, pur senza che ciò costituisca riconoscimento neppure implicito di una possibile nullità della cartella precedentemente emessa e dallo stesso notificata il 23/10/2007, ma unicamente in sede di applicazione dell’istituto dell’autotutela previsto ex D.L. n. 564 del 1994, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 e integrato dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28 e dal provvedimento di attuazione del Ministero delle finanze, D. 11 febbraio 1997, n. 37, visto il pronunciamento della Corte Costituzionale n. 377 del 2007”.

3. Avverso la cartella emessa e notificata nel 2008 il contribuente propose ricorso che fu accolto dalla CTP di Rimini (con sentenza n. 114/12/2009) per essere la pretesa tributaria già stata esercitata con la cartella emessa e notificata nel 2007, oggetto di giudizio ancora pendente.

4. La CTR dell’Emilia Romagna, adita da EQUITALIA, con la sentenza oggetto di attuale giudizio di legittimità (n. 72/13/2011) dichiarò infine inammissibile l’appello.

La Commissione regionale, in particolare, ritenne l’appello in “palese violazione del principio del ne bis in idem, non potendosi consentire una immotivata reiterazione di alcun atto o provvedimento impositivo già emanato, fatto oggetto di apposita impugnativa e, quindi, annullato in sede giurisdizionale (sia pure per vizi formali) con sentenza semplicemente suscettibile d’impugnazione da parte della concessionaria EQUITALIE, ipotizzabilmente lesa nelle sue prerogative funzionali, ma non per questo meno appartenente alla P.A. in senso ampio e, dunque, senza dubbio dotata anche dei necessari poteri di autotutela, i quali escludono che essa possa applicare ai propri provvedimenti postille estranee a qualsiasi previsione normativa e, quindi, del tutto atipiche ed innominate, nonchè estranee all’ordinamento positivo”.

5. Contro la sentenza d’appello EQUITALIA propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, correttamente rinotificato al contribuente (che, intimato, non si difende) in adempimento a quanto disposto da questa Corte con ordinanza interlocutoria per integrazione del contraddittorio, resa all’esito dell’adunanza camerale del 15 novembre 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’insufficienza e/o la contraddittorietà (oltre che l’illogicità) della motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

In sostanza, il ricorrente critica la parte motivazionale (sintetizzata al precedente punto 4 della ricostruzione dei fatti di causa) in forza della quale la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello per “palese violazione del principio del ne bis in idem”. Per EQUITALIA, poi, quella emessa e notificata nel 2008 non sarebbe una nuova cartella di pagamento ma mera rinotificazione di cartella di pagamento già emessa e notificata (nel 2007), al fine di regolarizzarne l’aspetto formale inerente l’indicazione del responsabile del procedimento.

2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile sotto diversi profili oltre che infondato.

Con esso, difatti, si deducono vizi motivazionali e non si intende far valere error in procedendo o violazione o falsa applicazione di legge, nè si pongono le questioni della reiterabilità di provvedimento annullato con giudizio ancora pendente, della mera natura formale del vizio della cartella priva della dell’indicazione del responsabile del procedimento e dell’eventuale sua rilevanza ai fini della validità della cartella stessa.

La motivazione, in particolare, non è insufficiente nè contraddittoria nè illogica laddove, ritenuta sussistente un’ipotesi di doppia imposizione, la CTR ha valutato la cartella emessa e notificata nel 2008 alla stregua di immotivata reiterazione di provvedimento impositivo già emanato ed annullato all’esito di apposita impugnazione con giudizio ancora pendente.

La Commissione regionale, inoltre, ancora una volta con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede ed al quale il ricorrente vorrebbe inammissibilmente sostituire il proprio, ha sostanzialmente ritenuto illogica e contraddittoria l’emanazione e notificazione della cartella in esame in esercizio di autotutela, quindi al fine di rimediare al precedente atto viziato, tale però da non annullare la cartella già emessa e notificata nel 2007.

3. In conclusione il ricorso non merita accoglimento, non dovendosi statuire in merito alle spese per la mancata difesa del contribuente intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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