Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15869 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 20/07/2011), n.15869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato PALMA ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VERRUSIO MARIO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., B.A., M.M.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BEATRICE ANGELO,

per procura speciale del notaio dott. Ambrogio Romano di Benevento,

rep. 38521 del 18/04/2011, in atti;

– resistenti con procura –

e contro

L.R., P.I., ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI

BENEVENTO;

– intimati –

avverso la decisione n. 4313/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

uditi gli avvocati Mario VERRUSIO, Angelo BEATRICE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione

G.A.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il TAR Campania, in accoglimento del ricorso proposto da R. L., ha annullato gli atti adottati dall’Ente Provinciale per il Turismo (EPT) di Benevento, concernenti la selezione interna per titoli e colloquio per la copertura di quattro posti di categoria D1 -funzionario dell’ente. Con la stessa decisione il TAR ha annullato il regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale dell’EPT di Benevento nella parte in cui prevede la sola prova del colloquio per la progressione dalla categoria C) alla categoria D) e nella parte in cui attribuisce il punteggio massimo disponibile di 20 punti per la valutazione dei titoli in ordine alla predetta progressione.

Con sentenza depositata in data 8 luglio 2010 il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli proposti avverso la suddetta sentenza affermando in particolare la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto, in particolare, la natura concorsuale della procedura di selezione in esame.

Avverso tale sentenza S.M.R. propone ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., comma 1, col quale chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario. L’Ente Provinciale per il Turismo (EPT) di Benevento e gli altri controinteressati sono rimasti intimati. All’udienza di discussione del 19 aprile 2011 era peraltro presente, oltre all’avv. Mario Verrusio, difensore della ricorrente, anche l’avv. Angelo Beatrice, difensore di C.C., B.A. e M.M. R. in virtù di procura notarile in data 18 aprile 2011 che è stata contestualmente depositata in atti.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 103 Cost. deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ad avviso della ricorrente i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ai quali ha fatto riferimento la sentenza impugnata, non sarebbero applicabili al caso di specie tenuto conto del petitum sostanziale della presente causa. Deduce in particolare che l’istituto della progressione verticale tra le categorie previste dall’art. 4 del c.c.n.l. 31 marzo 1999 non costituisce affatto una selezione preordinata all’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero a una novazione del rapporto di lavoro stesso. Ricorre pertanto l’ipotesi di un concorso per lo sviluppo progressivo della carriera nell’ambito di una diversa categoria, ma nella medesima area, con la conseguenza che deve escludersi una novazione del rapporto di lavoro.

Precisa che nell’ambito del rapporto di pubblico impiego si distingue fra area dirigenziale e area non dirigenziale. La classificazione del personale avviene, nell’ambito di ciascuna delle due aree, attraverso le categorie, che concettualmente costituiscono semplici qualifiche, e, all’interno di queste, attraverso le posizioni economiche, e cioè i livelli retributivi. All’interno della medesima area la progressione tra categorie riguarda la semplice evoluzione del rapporto di impiego con la conseguenza che non è corretto attribuire l’ipotesi di progressione verticale alla giurisdizione amministrativa atteso che anche la progressione verticale è fondata sulla contrattazione collettiva la quale determina i presupposti e le procedure per approvare tale progressione nell’ambito della stessa area. Sotto altro profilo evidenzia che la regola applicata è il risultato di un accordo in sede aziendale sia per quanto riguarda l’individuazione del numero delle posizioni sia per quanto riguarda gli aventi diritto, individuati solo in quelli che avevano i requisiti alla data di approvazione del cosiddetto regolamento sia per quanto riguarda le modalità. In tale contesto l’amministrazione non ha agito nell’ambito dei suoi poteri unilaterali autoritativi, bensì con la capacità e i poteri propri del datore di lavoro privato, individuando i posti destinati alla progressione interna e stabilendo le regole di selezione all’interno del personale dipendente sulla base di un accordo concertativo, così come imposto dalla contrattazione collettiva.

Il ricorso non è fondato.

Costituisce espressione di un indirizzo ormai consolidato di queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 19 febbraio 2007 n. 3717; Cass. S.U. (ordin.) 23 marzo 2005 n. 6217; Cass. S.U. (ordin.) 26 febbraio 2004 n. 3948) il principio per cui, nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della cd. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con riferimento alle cause relative alle procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti i concorsi interni che comportino passaggio da un’area ad altra con la conseguenza che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia diretta al riconoscimento del diritto al passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore. E’ stato infatti precisato che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, quando riserva alla giurisdizione dal giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove che vengono denominate “selettive” dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; ed è stato altresì chiarito che le procedure che consentano il passaggio da un area inferiore a quella superiore, e quindi anche le prove selettive sopra citate integrano un vero e proprio concorso, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere (cfr. Cass. S.U. 15 ottobre 2003 n. 15403).

In applicazione dei suddetti principi il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, la giurisdizione del giudice amministrativo.

La fattispecie in esame riguarda infatti una selezione finalizzata a realizzare una “progressione verticale” nel sistema di classificazione del personale dipendente ai sensi dell’art. 4 del c.c.n.l. 31 marzo 1999 e, più in particolare, una selezione volta alla copertura di posti della categoria D e riservato ai dipendenti appartenenti alla categoria C, con almeno 36 mesi nella predetta categoria (così il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata). Si tratta pertanto di una procedura diretta a permettere l’accesso di personale già assunto ad una categoria contrattuale (D) diversa e superiore, anche funzionalmente (come riconosciuto, almeno implicitamente, dalla stessa ricorrente), rispetto a quella di appartenenza (C). In altre parole si tratta di una selezione per il passaggio ad una “fascia superiore” da considerarsi come approdo ad una diversa e più alta area anche in considerazione del nuovo trattamento economico riconosciuto – sicchè la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice amministrativo.

Vengono pertanto a cadere, in applicazione dei principi sopra richiamati, tutte le argomentazioni offerte dalla ricorrente a sostegno della tesi della giurisdizione del giudice ordinario ed in particolare quella secondo cui la progressione verticale da una categoria all’altra rimane pur sempre una progressione all’interno del medesimo rapporto di lavoro e non costituisce una novazione del rapporto, bensì semplicemente una progressione evolutiva che nella rigidità dell’organizzazione pubblica è legata ad atti formali.

Ed infatti, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, le sentenze sopra citate) ha chiarito che il riferimento alla progressione da un’area all’altra comprende non solo, come invece si sostiene nel motivo di ricorso in esame, il passaggio dall’area non dirigenziale a quella dirigenziale, ma anche i passaggi da una fascia di inquadramento ad un’altra superiore. E’ inoltre irrilevante ai fini della giurisdizione, secondo la citata giurisprudenza, la circostanza che le procedure denominate “selettive”, come quella oggetto del presente giudizio, siano previste da accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego. Ciò che conta, ai fini della giurisdizione nell’ipotesi di un concorso (o selezione) riservato ai soli interni, è la finalità del concorso stesso e cioè se esso sia stato bandito ai fini del passaggio da una qualifica funzionale ad altra superiore. In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

In relazione alla complessità della questione controversa si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali fra ricorrente e controinteressati comparsi all’udienza di discussione. Nulla deve essere disposto per gli altri controinteressati rimasti intimati atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte degli stessi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; compensa fra ricorrente e controinteressati comparsi in udienza le spese del giudizio di cassazione; nulla spese per i controinteressati rimasti intimati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA