Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15869 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8930/2006 proposto da:

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, F.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA SPA;

– intimata –

e contro

S.E. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di

genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore

R.F., R.V. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato

FRANCIOSA SANDRO, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE CELESTE in LATINA 19/2/2007, REP.

N. 68966;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2590/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 5/5/2005, depositata il 06/06/2005,

R.G.N. 6014/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO EILADORO;

udito l’Avvocato SANDRO FRANCIOSA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 5-6 giugno 2005 la Corte di appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale dell’11 maggio 2001, la quale – con riferimento ad un incidente stradale del (OMISSIS), nel quale aveva trovato la morte R.M. – aveva ritenuto un concorso di colpa del conducente dell’autobotte dei Vigili del Fuoco, F. G..

Osservavano i giudici di appello che il conducente dell’autobotte doveva considerarsi responsabile al 25% dell’incidente, per avere occupato la carreggiata della strada (OMISSIS), ponendosi a cavallo delle due corsie, al fine di portare soccorso agli occupanti di altre vetture, rimaste coinvolte in un precedente incidente (alle quali l’autobotte si era affiancata).

A carico del R., sopraggiunto alla guida di una vettura Mercedes, la Corte territoriale riconosceva una responsabilità prevalente, nell’ordine del 75%.

Rilevava la Corte, sulla base della consulenza tecnica esperita, che “rapportando la estensione della carreggiata alla dimensione dei veicoli affiancati (Fiat Uno dei Carabinieri “incidentata” ed autobotte dei VV.FF.) fosse, comunque, insidioso il passaggio sulla destra della Mercedes, marciante, per effetto della frenata di circa cento metri, ad una velocità sicuramente inferiore a quella di 142 kmh, riferita, piuttosto, al momento dell’urto con il “triangolo”.

La Corte di appello confermava la decisione del Tribunale che aveva condannato il F. ed il Ministero dell’Interno, in solido, al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, liquidati in L. 70.264.600 in favore della vedova del R. e, rispettivamente, di L. 70.605.900 e 74.658.800 in favore dei due figli minori.

Avverso tale decisione il Ministero dell’Interno e F. G. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questo giudizio.

S.E., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore R. F., e R.V. hanno nominato -con procura speciale – un unico difensore, il quale ha discusso la causa alla udienza odierna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo i due ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè difetto di motivazione, illogica e contraddittoria motivazione, inversione logica e travisamento dei fatti.

Il Tribunale aveva ritenuto il concorso di colpa del F., per non avere lo stesso adottato maggiori cautele, predisponendo speciali mezzi di segnalazione della presenza della autobotte.

I giudici di appello avevano accolto le censure formulate al riguardo dai due originari convenuti ( F. e Ministero Interno) rilevando che l’omesso posizionamento sulla strada del triangolo speciale con la scritta “incidente” non potesse assumere alcuna rilevanza nè costituire un profilo di colpa a carico del F..

Infatti, ha sottolineato la Corte territoriale, era stato collocato – a distanza di circa cento metri dall’incidente – un triangolo di segnalazione del pericolo del tipo catarifrangente.

La misura adottata, ha precisato la Corte di merito, doveva considerarsi del tutto idonea ad “allertare” gli automobilisti in arrivo, unitamente alle luci lampeggianti di emergenza accese sui mezzi di soccorso che risultavano ben visibili a distanza (l’incidente si era verificato alle 4,30 di mattina del (OMISSIS)). Il concorso di colpa del F. era stato correttamente individuato dal primo giudice in conseguenza del fatto che l’autobotte – dopo il suo posizionamento dietro la vettura incidentata – era stata spostata a fianco di quella, rendendo di fatto difficile il passaggio a destra della Mercedes condotta dal R. (che, al termine di una curva aperta, si era trovato un vero e proprio sbarramento, avendo la corsia di sorpasso interamente ostruita e la corsia di destra parzialmente occupata dall’autobotte).

La ricostruzione operata dai giudici di appello – ad avviso dei due ricorrenti – doveva considerarsi del tutto nuova. Nessuno dei testi aveva, infatti, ipotizzato che la autobotte si fosse spostata da una prima ad una seconda posizione (affiancando i mezzi incidentati).

Tutte le deposizioni raccolte confermavano, invece, che il tamponamento si era verificato subito dopo che l’autobotte si era fermata per fare discendere la squadra dei vigili.

Neppure l’attrice aveva mai proposto una ricostruzione dei fatti analoga a quella operata dai giudici di appello, la quale semmai poteva costituire “una interessante ipotesi ricostruiva, priva però di qualsiasi base probatoria”.

I giudici di appello avevano ritenuto che la unica via di fuga, rimasta libera per i veicoli che sopraggiungevano, era troppo stretta, e che fosse disagevole il passaggio dei mezzi sulla destra dei veicoli incidentati e dell’autobotte.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c..

La sentenza di primo grado aveva riconosciuto un concorso di colpa del conducente dell’autobotte dei vigili del fuoco, precisando che il tamponamento era avvenuta dopo che lo stesso aveva fatto scendere l’equipaggio ed il brigadiere P. si accingeva ad azionare ulteriori dispositivi di sicurezza stradale, ed in particolare il triangolo speciale, recante la scritta “incidente”.

Il primo giudice aveva rilevato che la responsabilità del F. discendeva dall’aver mancato si segnalare in maniera speciale l’ingombro prodotto dall’autobotte, posizionata in maniera tale da rendere disagevole ma non impossibile il transito degli autoveicoli.

La Corte di appello, invece, aveva individuato due distinti profili di concorso di colpa del conducente dell’autobotte: ovvero il posizionamento del veicolo e la mancata segnalazione.

Tuttavia, una volta ritenuta irrilevante la mancata apposizione di segnali speciali di pericolo, logicamente i giudici di appello avrebbero dovuto escludere qualsiasi responsabilità in capo al F..

In realtà, rilevano i ricorrenti, sarebbe stato preciso onere della originaria attrice proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado, la quale aveva individuato quale unico profilo di colpa la omessa segnalazione del particolare posizionamento dell’automezzo – e non anche il posizionamento del mezzo di per sè stesso.

Se è vero, infatti, che la proposizione dell’appello ha effetto devolutivo, questo, tuttavia, è contenuto nei limiti della impugnazione e la Corte di appello non poteva procedere ad una riforma “in peius” in mancanza di specifica impugnazione.

Con il quarto ed ultimo motivo, i due ricorrenti deducono omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Con l’atto di appello il F. ed il Ministero avevano dedotto che la Mercedes aveva tamponato l’autobotte anche durante la marcia di questa ultima, a causa dell’alta velocità, a prescindere dalla presenza o meno delle ulteriori segnalazioni richieste dal primo giudice e, dunque, a prescindere dallo stato e dal luogo di marcia o di arresto dell’automezzo.

I giudici di appello avevano completamente omesso di esaminare tale eccezione, la quale era tale da escludere, alla radice, qualsiasi contributo causale nella condotta di guida tenuta dal F..

Osserva il Collegio:

i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono privi di fondamento.

Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, sulla base della consulenza tecnica di ufficio e delle testimoniale raccolte.

Confermando che la prevalente responsabilità dell’incidente doveva essere attribuita al conducente della Mercedes, per avere tenuto una velocità eccessiva al momento dell’incidente, i giudici di appello hanno osservato che la autobotte era stata successivamente posizionata a cavallo delle due corsie, in modo da ingombrare la carreggiata, a fianco delle vetture incidentate.

La Corte territoriale ha ricordato che il teste sentito aveva confermato che la autobotte, inizialmente posta in dietro la Fiat Uno, era stata spostata a fianco della stessa.

Il passaggio della vettura che sopraggiungeva – sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio – doveva considerarsi particolarmente insidioso, in considerazione della estensione della carreggiata e delle dimensioni dei due veicoli affiancati.

Si tratta, come appare del tutto evidente, di accertamento di fatto logicamente motivato, che sfugge pertanto a tutte le censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione formulate dai due ricorrenti.

E’ appena il caso di sottolineare che nessun onere di impugnazione – seppure in via incidentale – era posto a carico della originaria attrice.

Infatti, la Corte territoriale ha condiviso interamente la ricostruzione compiuta dal primo giudice, in ordine alla dinamica dell’incidente. Poichè la S. non aveva impugnato, con appello incidentale, la decisione di primo grado, al fine di ottenere una diversa (e più favorevole) graduazione delle responsabilità, la stessa non aveva l’onere di proporre appello incidentale contro la sentenza di primo grado che aveva individuato come unico profilo di colpa la mancata segnalazione del posizionamento del mezzo e non anche il posizionamento del mezzo di per se stesso.

L’art. 346 cod. proc. civ., nel considerare rinunciate le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (o perchè respinte o perchè non esaminate) si riferisce a quelle ragioni delle parti in cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione nè le inerenti deduzioni probatorie, che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi, a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione (Cass. 19 giugno 1993 n. 6843).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. I due ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00) di cui Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

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