Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15868 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 24/07/2020), n.15868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 17215-20 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso L’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A.M.A.. COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato ROMA VIA PIETRO

DA CORONA presso lo studio dell’avvocato MILETO SALVATORE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2307/2014 della COMM. TRIB. REG. del LAIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina (CTR), n. 1307/40/2014, depositata il 3 marzo 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della DAMA costruzioni S.r.l. (di seguito, la società o la contribuente) per l’annullamento dell’avviso di accertamento di maggiori ricavi, relativo all’anno di imposta 2003;

– respinta l’eccezione preliminare sulla inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, a sostegno della decisione la CTR affermava che la contribuente aveva dimostrato e documentato l’effettività dei rapporti commerciali sostanziali intercorsi, mediante: – la produzione del contratto di subappalto con la cooperativa S., di cui erano stati informati sia l’Azienda sanitaria locale, che la Direzione provinciale del lavoro; – l’allegazione delle fotocopie girate per l’incasso dalla cooperativa, che attestavano la veridicità delle transazioni finanziarie; – le dichiarazioni rese dai dipendenti della cooperativa in relazione alla sufficienza del personale ed alla disponibilità di attrezzature di cantiere;

– il ricorso è affidato a due motivi, cui la società resiste con controricorso, eccependo in subordine il difetto di interesse, in relazione all’entrata in vigore della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso l’agenzia denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

– evidenzia che la sentenza impugnata aveva accolto il ricorso della società sulla base di elementi puramente formali, spesso utilizzati per celare operazioni fittizie, omettendo di valutare quanto risultante dal verbale di constatazione relativamente all’inesistenza di volume di affari, all’omessa annotazione nella contabilità della cooperativa delle fatture emesse dalla società ed alla mancanza di beni strumentali e personale dipendente sufficiente a garantire le prestazioni effettuate (costruzione di 10 villini bifamiliari);

– con il secondo motivo l’agenzia denuncia “omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

– evidenzia che la appaltatrice non aveva dichiarato nessun volume d’affari ed era stata costituita pochi giorni prima del contratto; non erano stati emessi gli stati di avanzamento lavori; la società appaltatrice non aveva locali presso la sede dichiarata, dipendenti e mezzi per gli anni 2004-2005;

– i due motivi che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Quanto al primo motivo, la ricorrente, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge chiede, in realtà, a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede, mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici, quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative. In sostanza, si sindaca la sentenza impugnata per violazione di legge ma, in realtà, non si fa valere un vizio di interpretazione e valutazione di norme giuridiche (ricadente sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ponendo invece questioni inerenti la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione che poi, con il secondo motivo, fa valere ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– e, tuttavia, sotto questo aspetto, la censura è inammissibile;

– l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053);

– ne consegue che non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà, dunque, luogo ad un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, Cass. 10 giugno 2016, n. 11892);

– nella vicenda all’esame la ricorrente ha individuato quali fatti storici, decisivi ai fini della decisione l’aver la CTR omesso di prendere in esame “l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, con riferimento a fatture per Euro 490.000,00 per lavori di costruzione di 10 villini quadrifamiliari oggetto del subappalto”;

– trattasi di un assunto infondato, in quanto la CTR ha preso in esame la questione dedotta e ha affermato che “la società contribuente, diversamente da come lamentato dall’Ufficio ha ampiamente dimostrato e documentato l’effettività dei rapporti commerciali sostanziali intercorsi con la subappaltatrice, a fronte delle fatture da questa emesse” (….) “appare del tutto infondato ritenere che le fatture utilizzate dalla parte contribuente afferiscano ad operazioni soggettivamente inesistenti e che i relativi costi debbano considerarsi indeducibili per la società accertata”;

– la ricorrente, quindi, sottopone al Collegio soltanto le contraddizioni in thesi riscontrate nella motivazione resa – peraltro, dando rilevanza per l’anno di imposta 2003, fatti accertati nel 2004-2005 -, come tali inidonee a consentire l’esame delle doglianze da parte del giudice di legittimità, in quanto con la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata si finisce con il richiedere alla Corte il riesame di merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio;

– alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone il rigetto del ricorso;

– per la soccombenza, la ricorrente va condannata alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 8000,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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