Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15868 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8178/2006 proposto da:
LLOYD’S LONDRA ASSICURATORI (OMISSIS) in persona del Procuratore
Speciale Signor Z.D., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato
VALLEFUOCO Angelo, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIORGETTI ALESSANDRO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
JTL SIACI S.P.A. (OMISSIS) già JARDINE INSURANCE BROKERS S.P.A. in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.
L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo
studio dell’avvocato PECORA Francesco, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ZAMBELLI PAOLO, COCCHETTI GIULIA giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
LA VIGILANZA SRL (OMISSIS), SICURITALIA ILVI & ARGUS SPA
(OMISSIS), SICURA TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 13825/2006 proposto da:
SICURITALIA ILVI & ARGUS SPA quale incorporante della società
ARGUS SICURITALIA S.P.A. in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Dott. M.L., EUROPOL S.R.L. quale
incorporante della società VIGILANZA EUROPOL S.R.L. in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.
G.G.B., LA SICURA TRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona
della sua liquidatrice Dott.ssa C.G., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio
dell’avvocato LAIS FABIO MASSIMO, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SPERANZA SERGIO giusta delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti –
contro
ASSICURATORI LLOYD’S DI LONDRA, JTL SIACI SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 177/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
Sezione Quarta Civile, emessa il 22/9/2004, depositata il
28/01/2005, R.G.N. 104/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato CATERINA GIUFFRIDA per delega dell’Avvocato ANGELO
VALLEFUOCO;
udito l’Avvocato FRANCESCO PECORA;
udito l’Avvocato SERGIO SPERANZA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi
i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società Argus, La Sicura Trasporti e La Vigilanza citarono in giudizio le compagnie d’assicurazione perchè fossero condannate a pagare in loro favore l’indennizzo per una rapina subita il (OMISSIS) durante un trasporto di valori per conto terzi.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda nei confronti degli Assicuratori del Lloyd’s di Londra, ritenendo che tra le parti era stato stipulato un nuovo contratto attraverso il quale risultava coperto da assicurazione il sinistro in questione; respinse la domanda di danni proposta dalle attrici; accolse parzialmente la domanda riconvenzionale degli Assicuratori, condannando le attrici a pagare una somma di danaro a titolo di premio assicurativo.
La Corte d’appello di Milano ha confermato la prima decisione con sentenza che ora è impugnata dagli Assicuratori al Lloyd’s di Londra attraverso quattro motivi. Resistono con controricorso la JLT-SIACI s.p.a. (già Jardine Insurance Brokers), nonchè la Sicuritalia Ilvi &. Argus s.p.a. (già Argus), la Europei s.r.l. (già La Vigilanza) e la La Sicura Trasporti s.r.l. in liquidazione. Queste ultime propongono anche ricorso incidentale, svolto in un unico motivo. Gli Assicuratori al Lloyd’s hanno depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
La sentenza impugnata riproduce integralmente la motivazione della sentenza di primo grado (dalla pag. 3 alla pag. 11) per poi passare a confutare le censure degli Assicuratori, concernenti il valore probatorio del fax del 19.11.1993 (che si sosteneva erroneamente non considerato dal primo giudice), la dichiarata nullità di una testimonianza resa per rogatoria e la mancata precisazione delle franchigie contrattuali da applicare. Successivamente la sentenza impugnata passa ad esaminare l’appello con il quale le società di trasporto lamentavano il mancato accoglimento della loro domanda risarcitoria.
I motivi svolti sia nel ricorso principale che in quello incidentale sono inammissibili.
Dalla loro lettura si trae il convincimento che le parti concepiscono il ricorso per cassazione come in produttivo di un terzo grado del giudizio di merito. I motivi, infatti, benchè formai mente diretti a censurare violazioni di legge e vizi della motivazione, si risolvono nell’esposizione di una serie di questioni di puro fatto e di varie argomentazioni attinenti al merito della controversia, tendenti a prospettare una valutazione degli elementi probatori emersi nel giudizio di merito diversa da quella alla quale è pervenuta la sentenza, attraverso una motivazione che in maniera congrua e logica tutte quelle stesse questioni ha già risolto.
I ricorsi devono essere, dunque, respinti, con integrale compensazione tra. le parti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010