Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15867 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14137-2015 proposto da:

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PAVAROTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PAOLO ENRICO CANTORE, ANTONIO CANTORE, FRANCESCO TANCA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MAMOLI ROBINETTERIA S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

MAMOLI ROBINETTERIA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO P.I. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

signora D.A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato

DAVIDE VALERIANO BONIFACIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PAVAROTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PAOLO ENRICO CANTORE, ANTONIO CANTORE, FRANCESCO TANCA, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 244/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/11/2014 R.G.N. 1829/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e inammissibilità del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato BONIFACIO DAVIDE VALERIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto da C.F. nei confronti di Mamoli rubinetteria s.p.a., dichiarò la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti a far data dal 3/11/1993, condannando la società al pagamento in favore del ricorrente, cui erano riferibili mansioni corrispondenti alla qualifica dirigenziale, di maggior somme a titolo di TFR, indennità per ferie non godute e retribuzione relativa al mese di gennaio 2009, respingendo al contempo le restanti domande aventi ad oggetto l’accertamento della mancanza di giusta causa del licenziamento intimato al dipendente il 27/1/2009 e le conseguenti statuizioni risarcitorie. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, con sentenza del 25 novembre 2014, dichiarò sorretto da giustificato motivo piuttosto che da giusta causa il licenziamento, condannando la società al pagamento in favore del lavoratore dell’indennità sostitutiva del preavviso e del maggior TFR; in accoglimento dell’appello incidentale della società limitò il periodo di accertamento della natura subordinata del rapporto, nonchè le domande di condanna della società al pagamento di ulteriori somme a titolo di competenze economiche.

2. Al lavoratore era contestato di non aver provveduto adeguatamente a visitare la clientela e di aver trascurato di tenere un costante monitoraggio dell’attività degli agenti, oltre alla non veridicità di numerose comunicazioni relative a visite a clienti, in realtà mai effettuate, come era risultato a seguito di indagini svolte da investigatori privati. L’insieme dei suddetti comportamenti era ritenuto dai giudici di merito idoneo a determinare la perdita di fiducia della società nei confronti del dipendente e a giustificare il licenziamento.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il C. sulla base di 12 motivi, illustrato con memorie. Resiste con controricorso la società, proponendo, altresì, ricorso incidentale con unico motivo, a sua volta resistito con controricorso dal lavoratore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4; in subordine: per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4. In estremo subordine: violazione e falsa applicazione art. 7 St. Lav. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero della violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare. Rileva che l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare era stata riproposta in appello per tutti gli episodi per i quali era stata sollevata in primo grado, ancorchè la Corte l’avesse ignorata, incorrendo nel vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia. Osserva che, nell’ipotesi in cui l’eccezione dovesse intendersi implicitamente rigettata, sarebbe rilevabile un vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione. Osserva che, in ogni caso, la Corte sarebbe incorsa nella violazione o falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in relazione al profilo della tempestività della contestazione disciplinare.

2. Il motivo è inammissibile. In primo luogo per la sua stessa formulazione, effettuata mediante affastellamento commisto e confuso di plurime violazioni di legge e vizi motivazionali, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Giova richiamare in proposito il principio in forza del quale “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Cass., Ordinanza del 22/09/2014 n. 19959). In relazione, poi, al profilo con il quale è dedotto un vizio del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 c.p.c., è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito (Cass. 30/04/2010 n. 10605), nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sì da consentire di verificare contenuto e limiti della domanda azionata. L’evidenziata carenza di allegazioni, infine, non consente l’esame della questione attinente alla dedotta violazione del principio di tempestività della contestazione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero della motivazione incomprensibile in ordine alla prova dei fatti dedotti dal sig. C.. Rileva che non è dato comprendere se le giustificazioni fornite siano state ritenute idonee ai fini di escludere le fondatezza delle contestazioni. Conseguentemente, in ragione della lacunosità della sentenza, la stessa deve reputarsi nulla, risolvendosi in una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, talmente carente dal punto di vista testuale ed argomentativo da risultare totalmente mancante.

4. Anche l’esposta censura è infondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente”, cui è assimilabile, quanto alle conseguenze, consistenti nella nullità della sentenza perchè affetta da error in procedendo, quella perplessa e incomprensibile, quando, la stessa “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. U., 03/11/2016 n. 22232). Una situazione di tal genere non è riscontrabile nella specie, poichè l’iter logico sotteso alla decisione è ben percepibile, tanto da essere suscettibile di censure specifiche, come dimostrato, tra l’altro, dalla stessa articolazione di plurimi motivi da parte del ricorrente.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Statuto dei lavoratori in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero della violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. Violazione art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che la Corte d’appello avrebbe modificato la contestazione disciplinare, poichè nella lettera di contestazione si attribuiva al C. la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risultava alla società, mentre la Corte d’appello finiva col mettere in discussione la stessa utilità dell’attività del lavoratore per la società. Osserva che la modifica della contestazione aveva avuto come diretta conseguenza quella di caricare il C. di un onere probatorio che non gli sarebbe spettato e ciò in violazione dell’art. 2697 c.c..

6. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, introduce in sede di ricorso per cassazione la questione attinente alla violazione del principio della immutabilità della contestazione, senza tuttavia allegare il fondamento documentale, nè fornire indicazioni per il reperimento nel fascicolo dei documenti (primi tra tutti gli atti di parte del giudizio di primo grado), dai quali evincere che la questione sollevata in sede di ricorso per cassazione fosse stata già prospettata nelle fasi di merito. Va richiamato in proposito il principio, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, in forza del quale “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975).

7. Con la quarta censura il ricorrente deduce l’illegittimità e l’inutilizzabilità delle risultanze investigative: violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione artt. 2, 3, 4 e 8 Statuto dei lavoratori nonchè D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 171, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che, ove dalla sentenza d’appello si desuma che la Corte abbia dubitato della stessa esistenza degli incontri, la sentenza sarebbe censurabile per aver utilizzato le emergenze dell’attività investigativa al fine di ritenere provati gli addebiti disciplinari. Contesta la sussistenza del presupposto di fatto per l’uso legittimo del controllo sulla prestazione del dipendente, fondato sull’affermazione che nella specie sussisterebbe il giustificato dubbio che il dipendente si sia reso responsabile di un comportamento illecito. Sotto tale profilo rileva che la Corte territoriale aveva dato credito a sospetti, in assenza di oggettivo riscontro documentale delle presunte anomalie nel comportamento del dipendente, in violazione degli artt. 2, 3, 4 e 8 Statuto dei lavoratori e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 171, i quali, secondo Cass. 5/5/2000 n. 5629, legittimerebbero l’utilizzo delle agenzie investigative nel solo caso di dubbio oggettivamente verificato di comportamenti illeciti. Sotto altro profilo evidenzia la differenza tra controlli legittimi, volti ad accertare illeciti contro il patrimonio, e controlli illegittimi, volti, come nel caso in esame, a verificare l’esatto adempimento della prestazione. Osserva che la sentenza censurata si pone in aperto contrasto con il divieto di controllo occulto dei dipendenti sancito dagli artt. 2 e 3 stat. lav, con l’obbligo di comunicare i nominativi del personale esterno di vigilanza sancito dall’art. 4 stat. lav. e con il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore sancito dall’art. 8 stat. lav. oltre che con il disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 171.

8. Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo prospettato, si evidenzia che la sentenza impugnata ha ritenuto attendibile, sulla base delle emergenze istruttorie, la ricostruzione prospettata dalla società riguardo alle incongruenze risultanti dal raffronto tra i dati risultanti dalle registrazioni dei passaggi autostradali e quelli presenti in azienda. Trattasi di ragionamento in fatto, intangibile in sede di legittimità se non nei ristretti margini del vizio di motivazione come risultante dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in concreto non ravvisabili in ragione dell’avvenuta considerazione da parte dei giudici di merito di tutti gli elementi di fatto emersi dall’istruttoria. Risulta giustificato, pertanto, il ricorso alle investigazioni private, derivando dalle argomentazioni della Corte la fondatezza dell’ipotesi della perpetrazione di condotte illecite da parte del C.. Quanto al secondo profilo di censura occorre richiamare l’orientamento ripetutamente espresso da questa Corte di legittimità, secondo il quale, se è precluso al datore di lavoro controllare e far controllare l’esecuzione della prestazione lavorativa, il principio non trova applicazione nelle ipotesi di anche solo eventuale realizzazione da parte dei lavoratori di comportamenti non consentiti esulanti dalla normale attività lavorativa. Il controllo, in sostanza, è giustificato non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. sez. lav. 14/2/2011 n. 3590: “Le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative – purchè queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori – restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”; conforme (Cass. 20/01/2015 n. 848 e Cass. 11/10/2016 n. 20433).

9. La quinta censura, come di seguito articolata ed esposta, pur nella confusa indicazione numerica, attiene alle contestazioni.

Specificamente, con riferimento alla contestazione relativa al 22 aprile 2008, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 1 CCNL dirigenti industria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che nella giornata del 22 aprile il C. non si trovava a Reggio Calabria, come dichiarato nel rapporto di servizio, non potendosi ritenere conclusa la giornata lavorativa alle 6.10, orario in cui il predetto aveva lasciato Reggio Calabria per recarsi a Roma, non aveva fatto buon governo dei principi in tema di lavoro dirigenziale, nè delle regole interpretative delle dichiarazioni di parte. Sotto il primo profilo rileva che il dirigente gode di autonomia nell’organizzare i propri tempi di lavoro, non avendo obblighi di presenza in azienda e potendo svolgere la propria prestazione anche al di fuori dei locali aziendali. Sotto il secondo profilo, osserva che la Corte aveva omesso l’esame di fatti dedotti e non contestati, come la circostanza che i rapportini compilati dal ricorrente, per la loro funzione, non richiedessero alcun dettaglio sulle singole attività svolte durante la giornata, circostanza idonea a svalutare la tesi della falsità delle dichiarazioni. Con riferimento alla contestazione relativa al 19 settembre 2008 deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 1; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Rileva che la contestazione disciplinare, come ritenuta dalla Corte d’appello, secondo la quale il ricorrente non avrebbe svolto attività promozionale, giacchè lo studio di architettura (OMISSIS) non rientrerebbe nel novero dei clienti della Mamoli, rappresentato esclusivamente da grossisti rivenditori, si fonderebbe su una circostanza di fatto introdotta per la prima volta in appello. Osserva che, qualora la motivazione della sentenza fosse interpretabile nel senso di dare esclusivo credito alla relazione investigativa, dubitando anche dell’esistenza dell’incontro con l’arch. P., la sentenza sarebbe censurabile per plurima omessa valutazione di fatti decisivi, consistenti in attività che il ricorrente afferma di aver svolto, in contrasto con quanto risultante dalla relazione investigativa.

Con riferimento alla contestazione relativa agli incontri con il sig. Taccola del 10 ottobre, 21 novembre e 5 dicembre deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 437 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5. Rileva che erroneamente la Corte d’appello aveva considerato l’episodio del 5 dicembre nonostante non fosse menzionato nella memoria difensiva di primo grado e non fosse stato oggetto di richieste istruttorie. In relazione ai tre episodi, inoltre, la stessa Corte avrebbe omesso di valutare fatti decisivi quali le dichiarazioni del Taccola in ordine a una trattativa commerciale da avviare con il ricorrente.

10. Le doglianze sono inammissibili. Il ricorrente, infatti, si è limitato a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (ex plurimis Cass. 28/11/2014 n. 25332). Non è consentita, infatti, la revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, se non sotto il profilo del vizio motivazionale, configurabile nei ristretti margini della previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente pro tempore e in concreto non ravvisabile in ragione della considerazione da parte dei giudici del merito di tutti gli elementi dotati di decisività.

11. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 CCNL dirigenti industria in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Rileva che la Corte territoriale ha effettuato una valutazione globale degli episodi ritenuti provati, reputandoli complessivamente idonei a far venir meno la fiducia nei confronti del dipendente. Conseguentemente, se per effetto dei vizi enunciati con la precedente censura non vi fossero più episodi disciplinarmente rilevanti o ne residuassero in minima parte, non potrebbe essere effettuata quella valutazione complessiva che sorregge la decisione, la quale, pertanto, sarebbe adottata in violazione dell’art. 19 CCNL.

12. Il motivo è infondato in ragione dell’esito dell’esame del precedente e della ritenuta incensurabilità in sede di legittimità degli accertamenti in fatto compiuti dai giudici del merito, di cui si è detto in precedenza.

13. Il ricorrente chiede, altresì, la cassazione della sentenza nella parte relativa alla quantificazione della retribuzione globale di fatto ai fini del pagamento del maggior importo a titolo di: 1 di TFR e indennità di ferie non godute (punto tre della sentenza impugnata); 2 di indennità sostitutiva del preavviso e della relativa incidenza sul TFR (punto 1 pg 5 della sentenza impugnata); 3 nonchè di indennità supplementare prevista dal CCNL per i dirigenti di aziende produttive di beni o servizi. Al riguardo deduce plurimi motivi.

14. Rispetto alle predette doglianze risulta preliminare l’esame del ricorso incidentale. Con esso la società censura la statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza della giusta causa di recesso, pur in presenza di circostanze significative di una reiterata e volontaria violazione degli obblighi di fiducia.

15. In proposito va rilevato che, una volta accertate le condotte attribuite al ricorrente, la valutazione rimessa a questa Corte riguarda le specificazioni del parametro normativo che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Giova in proposito richiamare il principio in forza del quale “giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili,alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’art. 2119 c.c., o all’art. 2106 c.c., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca” (Cass. 13/12/2010, n. 25144).

Ciò premesso, è da rilevare che nella specie l’applicazione della clausola generale di cui all’art. 2119 c.c., assume una particolare connotazione in ragione della qualifica dirigenziale del dipendente licenziato. Ne consegue che la natura del rapporto e il grado di fiducia che esso postula costituiscono elementi indispensabili nell’ambito della valutazione della gravità della condotta, dei quali è necessario tenere conto. Va richiamata in proposito la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente” (Cass. 17/03/2014 n. 6110). La Corte territoriale, nel valutare le condotte accertate di gravità non tale da giustificare il licenziamento, non ha tenuto conto della natura dei compiti del dirigente e del peculiare atteggiarsi del rapporto fiduciario nei suoi confronti, secondo gli indicati parametri e alla luce di una valutazione complessiva delle ragioni giustificanti il recesso.

16. In base alle svolte argomentazioni il ricorso incidentale va accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice del merito, il quale provvederà a valutare la gravità della condotta posta a fondamento del licenziamento secondo il principio di diritto enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di legittimità. A seguito della statuizione di accoglimento restano assorbiti i motivi del ricorso principale non esaminati, riguardanti tutti le statuizioni economiche e implicanti la considerazione a tali fini del periodo di preavviso.

PQM

 

La Corte rigetta i primi sei motivi del ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale, assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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