Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15867 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 20/07/2011), n.15867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALLIMENTO TKM TASK MANAGEMENT S.R.L., in persona del

curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA B.

CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato CARBONE PAOLO, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E

LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (già SVILUPPO ITALIA S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

VINTI STEFANO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6209/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

uditi gli avvocati Paolo CARBONE, Federica CORSINI per delega

dell’avvocato Stefano Vinti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’AGA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione del 9 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.a.r. per la Campania del 7 febbraio 2007 che aveva rigettato il ricorso proposto dal fallimento della TKM Task Management s.r.l. avverso il provvedimento in data 11 ottobre 2002 con il quale Sviluppo Italia s.p.a., rilevato che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del 2 maggio 2001, ne ha dichiarato la decadenza dal finanziamento concesso il 18 dicembre 1987 dal ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ai sensi della L. n. 44 del 1986, per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno, disponendo il disimpegno delle somme non erogate e il recupero di quelle corrisposte.

Per quanto ancora rileva in questa sede il Consiglio di Stato, nel rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal fallimento, ha affermato che, a differenza dall’ipotesi in cui il finanziamento pubblico sia revocato a causa dell’inadempimento a specifici obblighi contrattuali o legali che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, la revoca che, come nella specie, sia espressione di poteri autoritativi di controllo e di apprezzamento del pubblico interesse in relazione al venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano inizialmente giustificato l’ammissione ai benefici finanziari, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il fallimento della TKM ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso INVITALIA, Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa, s.p.a. (già Sviluppo Italia s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente censura la decisione del Consiglio di Stato deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost., comma 1; del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 26 e 45; della L. n. 1034 del 1971, artt. 2, 3 e 4; del D.L. n. 786 del 1985, art. 1, comma 13; del D.M. 3 luglio 1986, art. 7, comma 3.

La giurisdizione sulla domanda proposta, relativa alla revoca di un contributo, per decadenza dal beneficio già attribuito, conseguente alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi ai quali era condizionata la concessione del beneficio, spetterebbe al giudice ordinario in quanto avrebbe ad oggetto il diritto soggettivo a mantenere il beneficio stesso e l’accertamento della violazione degli obblighi presi o imposti al momento della concessione del contributo pubblico. Inoltre la Sviluppo Italia s.p.a. è un soggetto privato e la controversia verte su rapporti tra privati. Infine La revoca per perdita dei requisiti che rende impossibile il perseguimento delle finalità del contributo pubblico è atto vincolato e non discrezionale, trattandosi di fare applicazione di una norma giuridica e non di comparare interessi pubblici e privati con l’interesse pubblico primario, nell’esercizio di poteri discrezionali.

2. Il ricorso è fondato.

La presente controversia ha ad oggetto la pretesa del fallimento a conservare la disponibilità delle somme erogate a titolo di contributo per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel mezzogiorno e a conseguire quelle impegnate e non ancora erogate, in relazione alle dichiarazione di decadenza della Invitalia s.p.a. (successivamente Sviluppo Italia, sp.a.) per l’impossibilità del raggiungimento delle finalità perseguite con il beneficio finanziario a seguito della dichiarazione di fallimento dell’impresa.

Ora, in via generale, è costante orientamento di questa Corte che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale – salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa – la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'”an”, il “quid” ed il “quomodo” dell’erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Tale orientamento comporta che, nel caso in cui per la dichiarazione di fallimento dell’impresa alla quale era stato concesso il contributo sia impossibile destinare il finanziamento allo scopo per il quale è stato concesso e, in tutto o in parte, è stato già erogato, l’amministrazione, nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale rispetto alla quale il privato possa invocare solo posizioni di interesse legittimo, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge. Ne consegue che a fronte dell’atto compiuto dall’amministrazione si pone una situazione giuridica soggettiva del privato qualificabile come di diritto soggettivo, tutelabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. di Stato n. 3/2010, 3501/2010, 5415/2008, 4298/2008). Nè, in senso contrario può invocarsi la sentenza n. 16297 del 2007 di queste sezioni unite, secondo la quale nel caso di mutamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi originariamente valutati positivamente la sospensione dell’erogazione dei benefici costituisce espressione del potere di autotutela della p.a, volto a verificare la permanente corrispondenza all’interesse pubblico del provvedimento di ammissione ai medesimi, perchè nella specie decisa si era verificato un cambiamento delle tecniche di produzione e l’utilizzazione, per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, di un terreno diverso da quello valutato al momento della concessione e pertanto, gli elementi nuovi, di carattere essenziale, venivano a sostituirsi ad altri che avevano formato oggetto di esame discrezionale da parte della pubblica amministrazione, condizionandone il risultato favorevole, e comportavano, quindi, la necessità di operare una nuova valutazione della corrispondenza del progetto stesso, così come modificato, all’interesse pubblico. Nella specie, invece, la decadenza è stata conseguenza dell’accertamento del venir meno dell’attività imprenditoriale a seguito di fallimento, accertamento dal quale esula ogni profilo di valutazione discrezionale.

La decisione impugnata deve essere pertanto cassata e le parti debbono essere rimesse davanti all’autorità giudiziaria competente per territorio che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rimette le parti davanti all’autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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