Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15866 del 25/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15866 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16844-2012 proposto da:
C & C SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLATINA 234,
presso lo studio dell’avvocato CATINI FABIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CIPRIANI PATRIZIO
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO C & C. SRL IN LIQUIDAZIONE,
PALMIERI CARLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 732/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA del 20/03 /2012, depositata il 26/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 25/06/2013

consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

R.g. 16844/2012
OSSERVA
La società C&C s.r.l. in persona del suo liquidatore in
carica ha reclamato innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila

dichiarativa del suo fallimento, deducendone anzitutto la
nullità per omessa notifica del ricorso di fallimento e del
decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare, e
contestando nel merito la sussistenza del requisiti
prescritti dall’art. l legge fall.
Il reclamo è stato respinto dalla Corte del merito adita con
sentenza n. 732 depositata il 26 maggio 2012, contro cui
l’anzidetta società ha proposto ricorso per cassazione
affidandolo a sei motivi non resistiti dagli intimati.
Il Consigliere rel. ha osservato che: ” Il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio..
Lamenta la ricorrente con in primi tre motivi che i giudici
di merito avrebbero erroneamente ritenuto valida la notifica
del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione
innanzi al Tribunale fallimentare eseguita presso la propria
sede sociale in Via N. Sauro in Pescara n. 13, ritenendola
perfezionata per irreperibilità di essa destinataria e con
invio della raccomandata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. al

3

(1632
.-15

la sentenza del 24-5/25-5.2011 del Tribunale di Pescara

suo liquidatore Claudia Cantiani presso la menzionata sede
legale, risultata irreperibile a questo indirizzo. Soggiunge
che la successiva notifica, eseguita presso il recapito della
predetta legale rappresentante e risultata infine rifiutata,

precedente tentativo di notifica alla società, da ritenersi
affetto da nullità per le ragioni esposte.
I motivi risultano inammissibili sia perché prospettano la
medesima questione in plurimi incompatibili profiliviolazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
4 c.p.c. e vizio di motivazione (per tutte Cass. n.
19443/2011), sia perché non espongono argomenti di
confutazione dell’indirizzo esegetico cui la Corte del merito
si è uniformata. Si è rilevato nella sentenza impugnata che
la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di
convocazione della società C&C venne eseguita a mezzo
servizio postale dall’u.g. alla società in persona del
liquidatore Claudia Candiani presso la sede legale, nonché
presso la residenza di quest’ultima ma all’indirizzo errato
in Roma Via Tuscolana n. 129, e che, disposto il rinvio dal
giudice designato all’udienza di comparizione
nell’impossibilità di scrutinare la regolarità della notifica
in mancanza della restituzione dell’avviso di ricezione della
notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. presso la sede legale,
l’atto venne rinotificato al recapito esatto della Candiani,
4

era comunque invalida poiché venne effettuata in mancanza del

che però

rifiutò di

riceverlo.

Afferma

consolidato

orientamento che ” In tema di notificazioni ad una persona
giuridica, ed alla stregua dell’art. 145, primo comma, cod.
proc. civ., nel testo dettato dall’art. 2 della legge 28

notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire,
alternativamente, con la consegna dell’atto (nella specie, un
ricorso di fallimento con il decreto di fissazione
dell’udienza prefallimentare) presso la sede della società,
ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza,
domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli
artt. 138, 139 e 141 cod. proc. Civ. presso la persona
stessa” (Cass. n. 22957/2012)”. La scansione procedimentale
che la ricorrente asserisce violata pertanto non assume
rilievo alcuno.
Analogamente inammissibili appaiono i restanti motivi.
In particolare:
il 4 0 motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 1 in
relazione all’art. 15 legge fall. assumendo malgoverno da
parte della Corte territoriale del regime probatorio per aver
escluso l’onere del creditore istante di provare la
fallibilità del debitore nonché l’obbligo del Tribunale
fallimentare di far uso all’uopo del proprio potere
d’indagine officioso, contrasta consolidata esegesi,
5

dicembre 2005, n. 263, applicabile “ratione temporis”, la

applicata correttamente dal giudice del reclamo, che onera
non certo il creditore di provare lo status d’imprenditore
del debitore costituito in forma di società di capitali, qual
è la società ricorrente, bensì quest’ultima della

il potere di indagine officiosa del Tribunale ai fatti
dedotti quali allegazioni difensive subordinandolo ad una
valutazione del giudice di merito competente “circa
l’incompletezza del materiale probatorio, l’individuazione di
quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua
concreta acquisibilità e rilevanza decisoria” (Cass. n.
17281/2010).
Il 5 ° e 6 ° motivo affidano a generici rilievi le denunce
d’omesso esame della documentazione prodotta al fine di
dimostrare il non superamento delle soglie dimensionali di
cui al comma 2 dell’at. l della legge fall. e delle nuove
prove acquisite in fase di reclamo, lamentando nel contempo
l’omessa ammissione di c.t.u. seppur richiesta al fine di
accertare i requisiti dimensionali. Argomentati senza la
doverosa specificità prescritta dall’art. 366 c.p.c. comma l
n. 6 non consentono di cogliere né i fatti asseritamente
pretermessi né la loro decisività”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alle
cui conclusioni la ricorrente

6

contrappone nella memoria

dimostrazione di essere esente dal fallimento, e circoscrive

difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 bis comma 3
c.p.c. argomenti di confutazione che ripropongono in sostanza
le censure già esposte nel ricorso né valgono a superare la
genericità delle allegazioni documentali rilevata nella

sarebbero stati versati agli atti della fase di reclamo, ma
non ne riferisce senso e testo, neppure in una sintesi che ne
consenta il doveroso vaglio di decisività.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato senza
farsi luogo a provvedere sul governo delle spese stante
l’assenza d’attività difensive della parte intimata
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Roma, il 14 maggio 2013

proposta. Il ricorrente invero assume che i documenti

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