Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15866 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 24/07/2020), n.15866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 26672-2014 proposto da:

R.A., R.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTEFUSCO 4, presso lo studio dell’avvocato CALVO DARIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANOIA BIAGIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 684/2014 della COMM. TRIB. REG. dell’Abruzzo

SEZ. DIST. di Pescara, depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigiere Dott. NOVIK ADET TONI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– la controversia ha ad oggetto una richiesta di rimborso Iva, presentata nell’anno d’imposta 1996, da O.G., esercente l’attività di costruzioni edili, relativa ad eccedenze di versamenti, evidenziati nella relativa dichiarazione;

– il credito era stato esposto nel 1993 e riportato nella dichiarazione dei successivi anni 1994, presentata in ritardo, 1995 e 1996, anno quest’ultimo in cui si verificò il decesso della contribuente e la cessazione dell’attività;

– il 31 agosto 2000 l’agenzia delle entrate notificò un avviso di rettifica con cui veniva contestato il credito Iva per la ritenuta tardività della dichiarazione del 1994;

– la istanza in autotutela da parte dell’erede R.A. fu accolta dall’ufficio e la controversia, instaurata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Chieti (CTP), fu definita il 13 marzo 2001 con dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

– il contribuente, in data 17 marzo 2003, presentò istanza di rimborso dell’imposta assolta in eccedenza, che rimase inevasa;

– con ricorso presentato alla CTP di Chieti, R.A. e R.C., cessionaria del credito (di seguito, i contribuenti), hanno chiesto il rimborso della somma di Euro 139.253,82;

– con sentenza del 1 marzo 2011, la CTP ha accolto il ricorso argomentando che il credito si era consolidato con il decorso di due anni e tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, non avendo l’ufficio notificato alcun avviso di rettifica, con la conseguenza che, non potendo più essere portato in deduzione per l’intervenuta cessazione dell’attività, esso era soggetto al limite della prescrizione decennale;

– la decisione di primo grado è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (CTR);

– i giudici di appello hanno ritenuto sotto un primo profilo che i contribuenti non avevano seguito la procedura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis richiedendo il rimborso con la dichiarazione annuale “entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione utilizzando il prescritto modello approvato dal decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l’eccedenza di credito”, sotto un secondo profilo che la richiesta di rimborso avrebbe dovuto essere presentata a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, del entro due anni dall’avvenuto pagamento ovvero dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione, con la conseguenza che il credito si era prescritto;

– i contribuenti ricorrono contro l’agenzia delle entrate per la cassazione della decisione della CTR, sulla base di due motivi, illustrati con memoria; l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e art. 38-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nonchè dell’art. 2946 c.c., in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

– evidenziano che, in conseguenza della sentenza con cui la CTP di Chieti, su richiesta dell’agenzia delle entrate – che in autotutela aveva accolto il ricorso del contribuente annullando il proprio accertamento in rettifica -, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, il diritto al rimborso del credito Iva si era consolidato definitivamente ed era soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale e non a quello biennale;

– con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti denunciano nullità della sentenza del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

– affermando che non era stata seguita la procedura di rimborso utilizzando il modello approvato, la CTR aveva preso in esame una domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado relativa alla violazione dei termini procedurali;

– il primo motivo è fondato ed il secondo assorbito;

– ed invero, questa Corte ha più volte affermato, che la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, “che configura formale esercizio del diritto” (20039/11);

– la manifestazione di volontà che ha luogo con la formalizzazione dell’istanza in sede di dichiarazione è condizione imprescindibile per far luogo al suo accoglimento, posto che, al di là dell’inequivoco tenore della legge, che vincola appunto il rimborso alla circostanza che esso sia richiesto in sede di dichiarazione – in ciò realizzandosi il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso (20678/14)-, la richiesta è volta ad impedire la decadenza che altrimenti si determinerebbe per effetto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, il cui secondo inciso, com’è noto, prevede che la domanda di restituzione non possa essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore dal giorno, in cui si è verificato il presupposto per la restituzione;

– erra dunque il giudicante d’appello nel ritenere che la richiesta di rimborso non dovesse trovare seguito, pur se formalizzata nella corrispondente dichiarazione, non essendo stato utilizzato il prescritto modello: l’orientamento consolidato di questa Corte nella materia in discussione, infatti, è nel senso che in tema d’Iva la presentazione del quadro VR costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicchè, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 19115 del 28/09/2016, conformi Cass. n. 4559 del 22/02/2017, Cass. n. 20255 del 09/10/2015);

– da ultimo, i principi sulla completezza della domanda di rimborso sono stati rimeditati in altre recentissime, numerose e costanti decisioni secondo cui, ai fini della manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, deve aversi riguardo al fatto che nella dichiarazione annuale può rinvenirsi l’esplicitazione di una tale volontà ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore mod. VR, il che sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale (cfr. ex plurimis Cass. n. 7684, n. 7685 e n. 15229 del 2012; n. 8813 e n. 23755 del 2013; n. 2005 e n. 3742 del 2014);

– non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento della domanda introduttiva dei contribuenti;

– le spese del giudizio di merito vanno compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione al momento dell’instaurazione della controversia;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti; compensa fra le parti le spese del giudizio di merito; condanna la controricorrente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000/oper compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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