Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15866 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA

FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA (OMISSIS), R.A.S. S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI

S.P.A., ALLIANZ SUBALPINA S.P.A., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.,

S.A.I. S.P.A., NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A., ENEL S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 13138/2006 proposto da:

ASSITALIA SPA in persona del procuratore speciale Avv. MAURIZIO

FUGGITTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32,

presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE alberto, che la rappresenta

e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 4, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA FRANCO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.,

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A., ENEL

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 871/2 005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 7/12/2004, depositata il

24/02/2005, R.G.N. 2080/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato FRANCO DELL’ERBA;

udito l’Avvocato ALBERTO CAVALIERE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo ricorso

principale, rigettati gli altri; inammissibilita’ o rigetto del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 14 gennaio 1993 il dott. P.A., dirigente alle dipendenze dell’Enel, ha avuto un infarto, a seguito del quale ha dovuto cessare l’attivita’ lavorativa.

Avendo l’Enel stipulato con la s.p.a. Assitalia una polizza assicurativa infortuni e malattie in favore dei dipendenti, il P. ha attivato la procedura arbitrale prevista dal contratto di assicurazione per ottenere l’indennizzo, quantificato in Euro 403.364,00.

L’arbitrato si e’ concluso con il rigetto della domanda, in quanto i tre medici nominati come arbitri hanno ritenuto che l’infarto fosse da attribuirsi ad una preesistente malattia, poiche’ il P. aveva subito altro infarto nel (OMISSIS).

L’infortunato ha allora convenuto Enel e Assitalia davanti al Tribunale di Roma, chiedendo l’annullamento del lodo ed il pagamento dell’indennizzo.

Assitalia ha resistito alla domanda ed ha chiamato in causa altre cinque societa’ coassicuratrici, eccependo anche l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo.

Con sentenza n. 8492/2001 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda nel merito, senza pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione.

Proposto appello dal P., a cui hanno resistito le societa’ assicuratrici, restando contumace l’Enel, con sentenza n. 871/2005, depositata il 24.2.2005, la Corte di appello di Roma ha dichiarato prescritto il diritto dell’appellante all’indennizzo.

Con atto notificato il 10 marzo 2006 il P. propone tre motivi di ricorso per Cassazione.

Resiste Assitalia con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2.- La Corte di appello ha rilevato che, essendo l’incidente avvenuto il (OMISSIS), il P. aveva interrotto il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c. (nel testo in vigore all’epoca), con lettere racc. 28 marzo 1994 e 11 dicembre 1995. Non aveva pero’ compiuto alcun atto interruttivo successivamente a quest’ultima data, fino alla notificazione dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma, avvenuta in data 8 maggio 1998, sicche’ il diritto era da ritenere prescritto.

3.- Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., assumendo che sulla questione di prescrizione si era formato il giudicato, poiche’ il Tribunale – pronunciando nel merito aveva implicitamente rigettato l’eccezione ed Assitalia non aveva proposto appello incidentale sul punto, limitandosi a riproporre l’eccezione nella comparsa di costituzione in appello.

3.1.- Il motivo non e’ fondato.

Rigettando nel merito la domanda del ricorrente, senza pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, il Tribunale non ha inteso respingere l’eccezione stessa, ma (sia pur con inversione logica dell’ordine degli argomenti) l’ha ritenuta assorbita dalla piu’ ampia formula assolutoria.

Ne consegue che le societa’ convenute non possono essere ritenute parzialmente soccombenti in primo grado ed obbligate a proporre appello incidentale sull’eccezione di prescrizione, per evitare il passaggio in giudicato della sentenza; esse erano solo a tenute a riproporre l’eccezione in appello, al fine di evitare di decaderne per rinuncia.

Come ha correttamente rilevato la resistente, il regime applicabile alla fattispecie e’ quello di cui all’art. 346 c.p.c., circa la necessita’ di riproporre in appello le questioni assorbite; non quello di cui all’art. 343 dello stesso codice, circa l’onere di impugnare in via incidentale i capi della sentenza eventualmente sfavorevoli (cfr. Cass. civ. 18 febbraio 2004 n. 3195; Cass. civ. 8 settembre 2004 n. 18109; Cass. civ. Sez. 3^, 25 agosto 2006 n. 18499, fra le altre).

4.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2938 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per il fatto che la Corte di appello ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione annuale nel giorno 11.12.1995 (data dell’ultima richiesta di pagamento con lettera raccomandata), mentre le convenute avevano eccepito la prescrizione con riferimento alla decorrenza del (OMISSIS) (data dell’incidente), o del 1.10.1993 (data di decorrenza della pensione di invalidita’ liquidata dall’INPDAI).

5.- Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 2935, 2941, 2943 e 2952 c.c., nonche’ difetto e contraddittorieta’ della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha negato efficacia interruttiva o sospensiva del termine di prescrizione alle lettere 19.11.1996 e 3.7.1997, con le quali esso ricorrente ha espressamente dichiarato di voler interrompere la prescrizione ed ha nominato il proprio arbitro, invitando la controparte a fare altrettanto: cosa che quest’ultima ha fatto, dando avvio alla procedura arbitrale.

Rileva che neppure Assitalia ha sostenuto che la prescrizione sarebbe maturata nel periodo successivo alla lettera 11.12.1995, e che l’attivazione dell’arbitrato – sia esso da qualificarsi come arbitrato libero o come perizia contrattuale – sospende o quanto meno interrompe il termine di prescrizione, tanto piu’ in considerazione del fatto che, in forza di apposita clausola contrattuale, l’assicurato non poteva proporre azione in giudizio fino all’esaurimento della procedura arbitrale, ed e’ noto che la prescrizione non comincia a decorrere finche’ il diritto non puo’ essere fatto valere.

6.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perche’ connessi, sono fondati.

Va premesso che, quando la parte manifesti inequivocabilmente l’intento di avvalersi della prescrizione, deducendo i fatti da cui puo’ essere dedotta, resta fermo il potere – dovere del giudice di stabilire, in concreto ed autonomamente, se essa sia fondata in tutto o in parte, alla luce dei medesimi fatti, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso, anche in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte (Cass. Civ., Sez. 1^, 25 novembre 1992 n. 12539; Cass. Civ. 1 luglio 1997 n. 5862).

Nella specie non e’ contestato che le circostanze di fatto su cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione siano state ritualmente acquisite al giudizio ed abbiano costituito oggetto di discussione in contraddittorio fra le parti, sicche’ le censure di cui al secondo motivo non sono fondate.

Cio’ chiarito, la motivazione della Corte di appello appare effettivamente singolare e poco chiara, nella parte in cui – dopo avere fissato la decorrenza della prescrizione dalla data del sinistro ((OMISSIS)) – ha ritenuto validamente interrotto il termine dapprima con lettera 28 marzo 1994 (successiva di oltre un anno alla data del sinistro) e poi con lettera 11 dicembre 1995, successiva di oltre un anno alla precedente interruzione del 28 marzo 1994.

Resta il fatto che la sentenza di appello non e’ stata impugnata da alcuna delle parti, nel capo in cui ha ritenuto che la prescrizione sia stata validamente interrotta fino all’11.12.2005 – capo in relazione al quale sarebbe stata necessaria la proposizione di specifico ricorso, principale o incidentale – sicche’ il suddetto accertamento in fatto e’ da ritenere ormai consolidato e non piu’ discutibile.

Con riferimento alla decorrenza dell’11.12.1995 vanno condivise le censure del ricorrente secondo cui la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione, omettendo di prendere in esame le lettere 19.11.1996 e 3.7.1997, ritualmente allegate agli atti che la resistente non contesta di avere ricevuto.

La Corte ha preso in esame la nomina dell’arbitro e l’avvenuto svolgimento della procedura arbitrale solo al fine di escludere (e qui correttamente) che ne potessero derivare a carico di Assitalia gli effetti del riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell’art. 2944 c.c..

L’omesso esame della documentazione relativa agli atti interruttivi della prescrizione ed il disconoscimento dell’efficacia interruttiva dell’atto mediante il quale e’ stato dato avvio all’arbitrato costituiscono vizi di motivazione e violazioni di legge: violazione, in particolare, dei principi enunciati dall’art. 2943 c.c., u.c., circa l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’atto di promovimento dell’arbitrato, ed indirettamente anche dall’art. 819 ter c.p.c., u.c., che vieta di proporre – durante la procedura arbitrale – domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidita’ o l’inefficacia della convenzione di arbitrato.

Trattasi di norme dettate per l’arbitrato rituale, ma che debbono essere ritenute applicabili anche all’arbitrato irrituale ed alla perizia contrattuale, in tutti i casi in cui gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti, o specifiche disposizioni di legge, proibiscano alle parti medesime di far valere i loro diritti davanti all’autorita’ giudiziaria prima dell’esperimento della procedura arbitrale.

In questi casi, infatti, l’arbitrato costituisce l’unica forma possibile di esercizio del diritto e Lo svolgimento della procedura arbitrale manifesta inequivocabilmente l’intento di far valere il diritto medesimo, a prescindere dal compimento di ulteriori atti interruttivi.

Va poi richiamato a supporto il principio di cui all’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere, in quanto gli obblighi contrattuali specificamente assunti, ed ancor piu’ le eventuali disposizioni di legge, che vietino di agire in giudizio, costituiscono veri e propri ostacoli giuridici, e’ non di mero fatto, all’esercizio del diritto.

7. – Risultano assorbiti i due motivi del ricorso incidentale condizionato, con cui Assitalia denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha qualificato la clausola compromissoria come istitutiva di una perizia contrattuale, anziche’ di un arbitrato libero.

Trattasi infatti di questione su cui la Corte di appello non si e’ direttamente pronunciata, avendola presa in esame solo incidentalmente, in relazione al problema della prescrizione, e che dovra’ essere riesaminata ex professo in sede di rinvio, dopo la nuova decisione sulla questione pregiudiziale.

7.- In accoglimento dei suddetti motivi del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinche’ riesamini la questione della prescrizione, alla luce dei principi sopra enunciati.

8.- Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi.

Accoglie per quanto di ragione il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA