Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15865 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27427-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NADINA HELBIG

30, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA GIARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO DE CESARE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2011 della COMM.TRIB.REO. di BARI,

depositata il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il contribuente R.G. ha impugnato il diniego di rimborso dell’importo di Euro 7.402,12 che asserisce indebitamente versato all’erario a titolo di Irpcf, sulla somma erogatagli quale incentivo all’esodo in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con Enel Distribuzione s.p.a.. Ha dedotto che, nel caso di specie, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, sulla somma in oggetto si applicava l’aliquota pari alla metà di quella applicata sul trattamento di fine rapporto, evidenziando che il limite di età per accedere alla tassazione agevolata previsto dalla disposizione richiamata – cinquantacinque anni per gli uomini e cinquanta per le donne -, risultava in contrasto con il principio comunitario di parità tra uomo e donna, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-207/04 del 21.7.2005.

La CTP ha respinto il ricorso. La CTR di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Amministrazione alla restituzione dell’importo di Euro 7.402,12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge a partire dal 5 ottobre 2007, data di presentazione dell’istanza di rimborso.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi. L’intimato ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Ha censurato la decisione per avere fatto decorrere il termine di quarantotto mesi per la presentazione della istanza di rimborso, stabilito da detta norma, a pena di decadenza, dalla data della sentenza della Corte di Giustizia C-207/04 del 21.7.2005 anzichè dalla data in cui la ritenuta era stata operata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2 e dell’art. 2967 c.c., per avere, in assenza di prova del maggior danno sofferto dal contribuente, attribuito a questi anche la rivalutazione monetaria.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, per quanto attiene la decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso,questa Corte (Cass. ss.uu. a n. 13676 del 2014, Cass. n. 7439 del 2015, n. 6596 del 2015), con argomentazioni condivise dal Collegio, ha affermato che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Non è condivisibile l’assunto del controricorrente in ordine alla inapplicabilità della disciplina introdotta dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, che aveva modificato in quarantotto mesi l’originario termine stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, per la presentazione dell’istanza di rimborso. Tale assunto, fondato sul rilievo che il R. era cessato dal servizio il 31.12.2000 e, quindi prima dell’entrata in vigore della modifica è privo di pregio, in quanto anche in tale ipotesi il limite di operatività della nuova disciplina è costituito dalla esistenza di rapporti esauriti.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbito il secondo motivo di ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., posto che, per come pacifico, alla data di presentazione della istanza di rimborso, era decorso il termine di quarantotto mesi – essendo l’odierno conroricorrente stato collocato in quiescenza il 31.12.2000 (v. controricorso), la causa può essere decisa nel merito con rigetto della originaria domanda.

Il consolidamento recente dell’orientamento della Corte giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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