Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15865 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14075-2012 proposto da:

F.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 18-B, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICANTONIO CAVALLARO, che lo rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRITANNIA

54, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LIJOI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1781/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/04/2012 R.G.N. 2857/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

con sentenza depositata in data 24/4/2012 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia resa dal giudice di prima istanza, condannava F.F. al pagamento in favore di T.D. della somma di Euro 7.587,35 a titolo di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti dal 10 settembre al 26 novembre 2005 e dal 15 febbraio al 24 dicembre 2006;

che a fondamento del decisum la Corte deduceva come l’attività istruttoria avesse confermato lo svolgimento da parte del lavoratore, di attività di vendita al pubblico di generi di ristoro su furgone mobile, considerata anche la natura delle mansioni svolte che non richiedevano fossero costantemente impartite direttive specifiche e risultavano del tutto funzionali alla organizzazione d’impresa del F.;

che quest’ultimo interponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione sulla scorta di sei motivi, resistiti con controricorso dall’intimato il quale ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

il ricorrente, sotto il profilo di violazione dell’art. 111 c.p.c., (primo motivo), dell’art. 115 c.p.c. (secondo motivo), dell’art. 116 c.p.c. (terzo motivo), dell’art. 2094 c.c.(quarto motivo), dell’art. 2697 c.c. (quinto motivo), dell’art. 116 c.p.c. (sesto motivo con il quale deduce altresì vizio di motivazione) critica la sentenza impugnata per il non corretto apprezzamento del materiale probatorio acquisito, considerata l’inattendibilità dei testimoni le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento della decisione, e l’incongrua applicazione dei principi che individuano la subordinazione nel rapporto di lavoro;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la connessione che li connota, presentano plurimi profili di inammissibilità;

da un canto, evidenziano un difetto di specificità, non essendo compiutamente riportato il tenore delle deposizioni testimoniali di cui si intende contestare la decisività, in violazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui ove venga dedotto vizio di motivazione per incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u…) è imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso – le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. 12/6/2002 n. 8388, Cass. 31/5/2006 n. 12984);

dall’altro, tendono a pervenire ad una rinnovata valutazione del merito della decisione, inammissibile nella presente sede di legittimità;

invero, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistè nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (vedi Cass. 11/1/2016 n. 195);

nello specifico la violazione di legge viene dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura non è ammissibile, in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge;

peraltro la Corte di merito, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, ha scrutinato il quadro probatorio delineato in prime cure valorizzando le deposizioni testimoniali che avevano attestato lo svolgimento da parte del T., di attività di vendita al pubblico di generi di ristoro, qualificandola in termini di subordinazione con apprezzamento, anche considerata la semplicità delle mansioni svolte, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede di legittimità;

il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e le spese regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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