Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15865 del 25/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15865 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso 16803-2012 proposto da:
LOMBARDO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato
SAMPERI FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato COSIO ROBERTO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
ZEUTRON SPA, in amministrazione straordinaria, in
persona dei suoi Commissari Liquidatori, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio
dell’avvocato AURELI STANISLAO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati AURELI MICHELE,
CALTABIANO ALBERTO giusta procura a margine del
Data pubblicazione: 25/06/2013
controricorso;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 94/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA dell’11/01/2011, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Relatore
R.g. 16803/2012
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Filippo Lombardo ricorre per cassazione con quattro motivi
avverso la sentenza depositata il 23.1.2012 della Corte
del Tribunale di Catania, ha accolto la domanda di revoca
proposta dalla società Zeutron s.p.a in amministrazione
straordinaria dei pagamenti per complessive L. 186.730.000 da
esso incassati, sull’assunto che, nel relativo periodo, il
convenuto aveva ricoperto la carica di consigliere
d’amministrazione della società, condannandolo per l’effetto
alla restituzione della somma di
e
96.437,99 ed alla
refusione delle spese di entrambi i giudizi di merito.
La società Zeutron in persona dei commissari liquidatori ha
resistito con controricorso.
Il Consigliere rel. ha osservato che:
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il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio.
I motivi deducono:
1 0 .- violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67 comma 2
legge fall.. Il ricorrente ascrive alla Corte territoriale
malgoverno dell’onere della prova in ordine al requisito
soggettivo dell’azione di revoca, gravante sui commissari
liquidatori, per aver ritenuto, in presenza di fatti
3
d’appello di Catania che, in riforma di precedente decisione
asseritamente conclamanti la
scientia decotionis
–
veste di
gestore della società e notizie di stampa circa la crisi del
gruppo Costanzo – traslato a suo carico l’onere di dimostrare
il contrario.
c.p.c. e dell’art. 67 comma 2 legge fall., per aver il
giudice d’appello attribuito valore indiziario a fatti di
scarso peso probatorio- protesti cambiari e notizie di
stampa-, depotenziando gli elementi contrari addotti- piano
di ristrutturazione del debito e ostruzionismo dei Costanzoe valutando quei dati in senso atomistico e non
complessivamente.
3 ° .- medesima violazione e vizio di motivazione in relazione
ai dati valorizzati- veste di gestore della società e notizie
di stampa circa la crisi del gruppo Costanzo- di valore
indiziario e non probatorio.
4 ° .- analoga denuncia in relazione all’operata inversione
dell’onere della prova in presenza di protesti a carico della
capogruppo Costanzo e di altre società dello stesso gruppo,
non considerando che la società Zeutron versava in condizione
di normale esercizio dell’attività d’impresa.
La controricorrente deduce inammissibilità e comunque
infondatezza del ricorso.
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‘
2 ° .- violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell’art.116
Il quadro indiziario vagliato dalla Corte distrettuale si
concreta; nel fatto che il Lombardo all’epoca dei pagamenti
ricopriva la carica di amministratore delegato della società;
nella partecipazione della Zeutron in qualità di holding
nell’accertata esistenza di plurimi protesti a carico delle
società che ne facevano parte per importi miliardari, la cui
pubblicazione esonerava la procedura attrice dall’onere di
provarne la conoscenza da parte del convenuto, onerato, in
tale evenienza, della prova contraria con richiamo al
precedente della Cassazione n. 10209/2009 che enuncia
siffatta traslazione con riguardo alla non conoscenza del
protesto in presenza della sua pubblicazione. In tale
contesto la Corte del merito ha reputato irrilevanti i dati
addotti dall’odierno ricorrente consistenti: nella
conclusione di un piano di ristrutturazione intervenuto un
mese prima che egli assumesse la carica di amministratore
delegato, inteso a dimostrare, nelle intenzioni del predetto,
l’insussistenza dello stato d’insolvenza della società; nelle
notizie della stampa locale circa le difficoltà del gruppo
Costanzo; nell’ostruzionismo della famiglia Costanzo che lo
avrebbe estromesso dalla gestione dell’impresa sociale.
I
primi
tre motivi
investono
l’apprezzamento delle
circostanze vagliate dalla Corte distrettuale e ritenute nel
loro complesso munite di valore presuntivo, e dunque inducono
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finanziaria al gruppo Costanzo, già in dissesto; infine
ad una rivisitazione del giudizio espresso nel merito che in
questa sede, in presenza di un adeguato e logico tessuto
motivazionale sottostante, non è ammesso.
Il quarto mezzo introduce questione irrilevante. Precisato
riferisce in realtà alla mera prova della conoscenza del
protesto in caso di sua pubblicazione, la Corte del merito ha
ad abundantiam e scrupolosamente esaminato e valutato anche
gli elementi di prova addotti dal Lombardo, nonostante la
superfluità del relativo esame, tanto più con riguardo al
piano di ristrutturazione incidente sullo stato d’insolvenza,
ritenendone, e dandone conto delle sottostanti ragioni,
l’irrilevanza. Trattasi di giudizio di merito insindacabile
in questa sede”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alle
cui conclusioni il ricorrente neppure contrappone argomenti
di confutazione.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio liquidate come da dispositivo in favore del
resistente.
P.Q.M.
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che il precedente arresto di questa Corte dianzi citato si
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento del presente giudizio liquidandole in favore del
resistente nell’importo di
e 5.100,00 di cui e 100,00 per
esborsi oltre accessori di legge.
Roma, il 14 maggio 2013