Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15865 del 08/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24911/2010 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
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– ricorrente –
contro
P.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.
MAURIZIO CALIGIURI, elettivamente domiciliato in Roma, alla C.ne
Clodia, 163;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
n. 194/38/09, depositata il 22 luglio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2021
dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
che:
Il contribuente P.M. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta degli anni 1996, 1997, 1998 e 2000, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici;
che la CTP di Roma ha accolto il ricorso e che la CTR del Lazio, con sentenza in data 22 luglio 2009, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli atti prodromici della cartella notificata non fossero stati correttamente impugnati;
che, in particolare, la CTR ha osservato che nel caso di specie ricorresse la fattispecie dell’irreperibilità relativa, essendo noto l’indirizzo del contribuente, non rintracciato all’atto della notificazione ritenendo, tuttavia, la CTR che non fossero state eseguite le opportune ricerche del contribuente e non essendo stata effettuata l’affissione presso la porta dell’abitazione;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente, il quale ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con la memoria ex art. 378 c.p.c., il contribuente ha dato atto di avere proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, con particolare riferimento anche alla cartella di pagamento per cui è causa, come risulta dal prospetto di sintesi allegato alla memoria e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
che da tale documentazione risulta l’attestazione di ammissione del contribuente controricorrente alla suddetta procedura;
che questa Corte, nel disporre il rinvio a nuovo ruolo, ha dato atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata;
che, per quanto non consti l’avvenuta notificazione della memoria con gli allegati documenti, deve ritenersi che l’amministrazione ricorrente ne sia venuta a conoscenza per effetto della comunicazione dell’ordinanza di rinvio a nuovo ruolo, così ritenendosi integrato il contraddittorio in ordine all’avvenuto deposito dell’istanza di definizione agevolata;
che deve – conseguentemente – farsi applicazione del principio già enunciato da questa Corte, secondo cui non è necessaria l’esecuzione dell’adempimento formale della notificazione a controparte della memoria (contenente la suddetta istanza) e degli allegati, ove ne sia stato integrato il contraddittorio (Cass., Sez. III, 23 settembre 2013, n. 21729; Cass., Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25841; Cass., Sez. VI, 1 giugno 2015, n. 11365);
che nella specie risulta documentato il solo pagamento della prima rata per cui, non potendo dichiararsi cessata la materia del contendere, si configura – stante anche l’impegno del contribuente all’impegno alla rinuncia ai giudizi per effetto del deposito della attestazione di ammissione alla procedura (Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2017, n. 29394) – un caso di estinzione ex lege qualora il contribuente debitore sia controricorrente o intimato, come nella specie (Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083);
che per effetto della definizione agevolata le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass., Sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21826; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2018, n. 4166);
che in caso di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732).
PQM
La Corte, dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021