Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15864 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15864
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ INFOTIRRENA SRL (OMISSIS) in persona del suo
amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.
MORGAGNI 22, presso lo studio dell’avvocato MARSILI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FANFANI PAOLO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA GERIT (già Monte dei Paschi di Siena SpA);
– intimata –
avverso la sentenza n. 748/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
22.5.09;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega
avv. Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
OSSERVA
Rilevato che Soc. Infotirrena srl ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il giorno 12 giugno 2009, nei confronti dell’INPS, che si è difesa con controricorso e di Equitalia Gerit che non ha svolto attività difensiva.
Rilevato che la ricorrente ha illustrato la sua posizione anche con una memoria.
Rilevato che il ricorso non tiene conto della normativa dettata dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto, da un lato, è privo dei quesiti di diritto, dall’altro non specifica il fatto oggetto del vizio di motivazione e le ragioni per le quali lo stesso è controverso e decisivo.
Rilevato che, secondo l’insegnamento di questa Corte “Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo” (Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).
Rilevato che, peraltro, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, il che è inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Rilevato che il ricorso è pertanto inammissibile e che, di conseguenza, le spese della parte che ha svolto attività difensiva devono essere, per legge, poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all’INPS le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, oltre 3.000,00 (tremila) Euro per onorari ed accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011