Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15864 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio dell’avv. MARMO

Gianluigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Carmelo

Nese giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI s.p.a. (gia’ Intercontinentale, gia’ Winterthur,

c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo

studio dell’avv. LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Francesco Zucconi Galli Fonseca giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

A.B. e D.N.A., domiciliati in

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 518/06 in

data 2 dicembre 2005, pubblicata il 16 maggio 2006;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Lucio Nicolais;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. DE NUNZIO Wladimiro che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 5 maggio 1990 P. G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna A.B., D.N.A. e la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni per essere risarcito dai predetti, nelle qualita’ rispettive di conducente, proprietario e assicuratrice dell’autovettura A.R. 164 sulla quale viaggiava come trasportato il (OMISSIS), dei danni alla persona cagionatigli dalle ripetute collisioni contro il guard – rail dell’autostrada (OMISSIS), carreggiata sud.

Si costituivano l’assicuratrice e la D.N., sostenendo quest’ultima di non essere proprietaria ma soltanto utilizzatrice del veicolo e di non averne concesso l’uso ai due occupanti; la compagnia sosteneva che probabilmente il P. si era trovato alla guida del veicolo e che l’affermazione che fosse l’ A. alla guida del mezzo fosse un espediente difensivo per sostenere che la droga sequestrata fosse posseduta dal solo P., al quale l’ A. aveva concesso un passaggio e che non si poteva attribuire alla proprieta’ del veicolo (Alfa Romeo Credit spa).

Venivano acquisiti i rilievi della polizia stradale e il rapporto relativo al sequestro e alla denuncia per detenzione di stupefacenti, nonche’ sentenza resa dal giudice penale.

La Winterthur Assicurazioni eccepiva la non operativita’ della garanzia per l’uso illecito del veicolo.

Con sentenza pubblicata il 18 settembre 2001 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda del P. rilevando l’illiceita’ del titolo in base al quale lo stesso era stato trasportato.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 16 maggio 2006 pur rilavando l’incogruita’ della motivazione assunta dal giudice di primo grado, rigettava l’appello proposto dal P., sul rilievo che non era stata acquisto alcun elemento che provasse che alla guida dell’auto vi fosse A.B..

Propone ricorso per cassazione P.G. con sei motivi.

Resiste con controricorso la Aurora Assicurazioni (gia’ Winterthur Assicurazioni) s.p.a..

Il ricorrente P. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 293 c.p.c. avendo la Corte d’Appello erroneamente ammesso la costituzione della Winterthur Assicurazioni, gia’ dichiarata contumace, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (14 gennaio 2003) mediante deposito in Cancelleria di comparsa, avvenuto in data 18 giugno 2003.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poiche’ era stata pronunziata la condanna alle spese in favore di parte che era rimasta contumace.

I primo due motivi vanno accolti, in quanto fondati; la costituzione della appellata Winterthur, gia’ dichiarata contumace, avvenne pacificamente in data successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni e la stessa controricorrente, nella memoria di costituzione non si oppone all’accoglimento dei motivi.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. poiche’ nel corso del giudizio di primo grado non era mai stata posta in dubbio la questione di chi fosse alla guida dell’auto, tant’e’ vero che la compagnia di assicurazione chiese di essere estromessa dal giudizio, sul rilievo che la copertura assicurativa non era operante attesa la illiceita’ del trasporto del P.: nessuna delle parti, peraltro, nel corso del giudizio di appello aveva mai sollevato la questione della qualita’ di trasportato del P..

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione alla pronunzia del Tribunale che il P. era trasportato sull’auto, ne’ risulta che tale punto sia stato oggetto di impugnazione dalle parti.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. poiche’ nel corso del giudizio di primo grado non era mai stata contestata la circostanza che il P. non fosse trasportato sull’auto.

Con il sesto motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto l’assenza di prova sul fatto che l’auto era guidata dall’ A., posto che gli atti del processo penale erano stati acquisiti al processo civile e che nel corso di quello l’ A. aveva ripetutamente riconosciuto di essere stato alla guida dell’auto al momento dell’incidente.

Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo vanno trattati congiuntamente perche’ connessi.

La sentenza di primo grado rigetto’ la domanda di risarcimento proposta dal P., sul rilievo della “illiceita’ del titolo in base al quale egli era trasportato”; l’appello proposto dal P. riguardava la disapplicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria e il diritto ad essere risarcito in conseguenza di un fatto illecito patito. Ne’ la compagnia di assicurazione, ne’ altre parti proposero appelli incidentali. Si deve quindi rilevare che la circostanza che il P. fosse trasportato e che quindi fosse l’ A. alla guida del mezzo, pur in presenza dei dubbi sollevati nel giudizio di primo grado dalla compagnia assicuratrice, non fu oggetto di impugnazione e quindi passo’ in giudicato. Ne consegue che la pronunzia della Corte d’Appello nel senso che alla guida dell’auto al momento dell’incidente sarebbe stato il P. e non gia’ l’ A., deve essere cassata.

Il ricorso merita quindi accoglimento sia per la inammissibile costituzione in appello della Aurora Assicurazioni, sia per la inammissibile pronunzia che il P. non fosse trasportato al momento dell’incidente: segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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