Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15863 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16729-2010 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6,
presso io studio dell’avvocato ENRICO FOLLIERI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 186/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
FOGGIA, depositata l’11/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PALETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato TALARICO per delega dell’Avvocato
FOLLIERI che si riporta a quanto scritto e chiede la cessata materia
del contendere;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto la
cessata materia del contendere per accertamenti e anche per le
cartelle se consequenziali;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO RICCARDO che ha concluso per la cessata materia del
contendere.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
D.B. ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con tempestivo controricorso) per la cassazione della sentenza n. 186/26/09 della CTR di Bari in controversia concernente l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento per Irpef, Ilor e contributi per il servizio sanitario, relativi agli anni 1992 /1993 e tre cartelle esattoriali conseguenti ad iscrizioni a molo a titolo provvisorio ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15.
Con tale decisione la CTR di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale, premessa la avvenuta definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, in relazione ai quattro avvisi di accertamento, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate ha anch’essa depositato memoria con la quale ha evidenziato che la Direzione Provinciale di Foggia aveva trasmesso quattro comunicazioni di avvenuta definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, non risultando condonate le pretese portate dalle tre cartelle di pagamento.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ pacifico tra le parti che in relazione agli avvisi impugnati vi è stata definizione della lite fiscale pendente, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011.
Tale definizione deve ritenersi estesa anche alle cartelle esattoriali atteso che le stesse, per come accertato dalla sentenza impugnata, con affermazione rimasta incontestata, scaturivano da iscrizioni a molo effettuate, in via provvisoria, ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, relative alle somme di cui agli avvisi impugnati.
A tanto consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
La definizione transattiva della lite giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016