Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15863 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.26/06/2017),  n. 15863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3499-2012 proposto da:

C.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VAL TELLINA 87, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MASSI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GIULIO STYLE DI G.G. & C S.N.C. P.I. (OMISSIS),

G.G. C.F. (OMISSIS), A.M. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

A.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CANNIZZARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO LA VIOLA, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GIULIO STYLE DI G.G. & C S.N.C. P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, G.G. C.F.

(OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA

FIRENZE 24, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SILVESTRINI,

che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonchè contro

C.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 280/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2011 R.G.N. 6410/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. CURCIO LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTE che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

udito l’Avvocato FRANCESCA MASSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto le domande di C.L. dirette a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società Giulio Style snc, con condanna al pagamento delle differenze retributive.

La corte ha escluso che l’attività svolta potesse qualificarsi come subordinata, difettando l’assoggettamento della C. ad un potere gerarchico e direttivo del socio Galloppa” ed ha escluso il carattere simulatorio del rapporto societario.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a sei motivo. Hanno resistito con controricorso la società e M.M., socio subentrato in data 18.2.2002, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

In data 9.2.2017 è stato depositato atto di rinuncia da parte di C.L. al ricorso, con accettazione da parte dei contro ricorrenti Galloppa, in qualità di legale rappresentante della società Giulio Style snc e M.M. e con rinuncia del M. al ricorso incidentale, accettata dalla C.. Le parti hanno rinunciato altresì espressamente a qualunque pronuncia sulle spese del presente giudizio, intendendosi le stesse compensate. I difensori hanno sottoscritto l’atto, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà.

Pertanto va dichiarata l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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