Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15863 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9300-2014 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO

68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO CARANNANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore prò tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

V.V. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 196/51/2013, depositata il 4.10.2013 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, per recupero delle imposte relative all’anno 2003, dichiarate e non pagate.

Ha riferito che nel 2004 aveva presentato la dichiarazione per la definizione dei rapporti fiscali degli anni pregressi, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, artt. 8, 9 e 14, nonchè per la sanatoria dei ritardati o omessi versamenti, ai sensi dell’art. 9-bis. Per la sanatoria aveva versato la prima rata di Euro 9.000,00. Successivamente Equitalia le aveva notificato la cartella esattoriale per il pagamento dell’importo di Euro 12.668,68, impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle entrate aveva appellato la decisione dei giudice di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con la pronuncia ora ai vaglio della Corte aveva accolto le doglianze dell’Ufficio. Il giudice regionale ha riconosciuto la fondatezza della pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria perchè la contribuente, dopo aver rateizzato il pagamento delle imposte, non aveva provveduto all’integrale versamento dei dovuto, così che doveva intendersi decaduta dalla sanatoria cui aveva inteso accedere ai sensi del citato art. 9-bis.

La ricorrente ha censurato la decisione con due motivi, chiedendone la cassazione.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, contestando le ragioni della V. e chiedendo il rigetto del ricorso.

Nell’adunanza camerale del 23 marzo 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Diritto

RILEVATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente si duole della carenza di motivazione, in relazione all’art. 350 c.p.c., comma 1, per l’omesso esame della questione affrontata dalla Commissione provinciale, che aveva accolto il ricorso della contribuente perchè l’Ufficio non aveva provveduto ad iscrivere a ruolo l’importo preciso dovuto dalla contribuente a seguito del mancato versamento delle tre rate determinate ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis.

Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9-bis e 16-bis, il secondo introdotto dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 32, comma 7, per avere erroneamente ritenuto che l’omesso integrale versamento del dovuto fa caducare la sanatoria, laddove il citato art. 16-bis, fa invece salva la definizione agevolata cui la contribuente aveva inteso accedere ai sensi dell’art. 9 bis.

La controversia verte su un rapporto insorto tra l’Ufficio e la contribuente, che nell’anno 2003 ha inteso fruire del condono per ritardati od omessi versamenti di imposte dirette, secondo la disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, optando per la rateizzazione dei debiti fiscali ma senza rispettare le cadenze dei versamenti delle rate, così che l’Amministrazione ha successivamente negato il condono, procedendo poi al recupero delle imposte accertate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

Perimetrato l’oggetto del contendere ed esaminando le censure rivolte alla decisione della Commissione regionale, il primo motivo è inammissibile. Con esso la ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione perchè il giudice regionale non avrebbe considerato le ragioni per le quali la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ossia la mancanza di una chiara iscrizione a ruolo degli importi effettivamente dovuti dalla V.. A parte che ai fini della autosufficienza del ricorso manca ogni riferimento all’atto processuale nei quale la questione era stata sollevata, costituendo oggetto di discussione in sede d’appello, essa è ricondotta dalla contribuente nei vizio di motivazione, laddove essa afferisce a questione, che, se fondata, avrebbe costituito una omessa decisione, per il quale tuttavia doveva invocarsi la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per error in procedendo.

Il secondo motivo è invece infondato.

La critica della ricorrente è volta a censurare la ratio della decisione del giudice regionale, secondo il quale la contribuente decade dai beneficio della definizione prevista e disciplinata dal citato art. 9-bis, quando il versamento delle rate successive alla prima avvenga in ritardo, o sia stato del tutto omesso. Al contrario, afferma la difesa della V., anche in ipotesi di omesso o ritardato versamento di una delle rate di pagamento, in applicazione analogica della disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, per le altre forme di definizione delle pendenze fiscali (art. 7, comma 5, art. 8, comma 3, art. 9, comma 12, art. 16, comma 2), il condono resta valido.

Ricostruendo la disciplina del condono, più correttamente delle forme di condono previste dalla legge dei 2002, questa Corte ha affermato che la definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute nella medesima L., artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto di carattere eccezionale, ai par: di tutte le disposizioni di condono (Cass., 28/01/2019, n. 2251; Cass. 31/10/2018, Cass. n. 27822; 8/06/2018, Cass. n. 14993; 29/12/2017, Cass. n. 31133; Cass. 8/11/2013, n. 25238).

Si è in particolare sostenuto che le norme che disciplinano i condoni tributar, derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (cfr. Cass., sent. n. 514/2002), precisandosi che ciascuna delle ipotesi di definizione agevolata contemplate nella L. n. 289 del 2009, costituisce disposizione di carattere eccezionale assistita da una propria specifica disciplina, che è di stretta interpretazione e non può essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizione comprese nella medesima legge. Il menzionato art. 9-bis, al comma 1, per quanto interessa dispone che “Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 – poi prorogata ai 15 aprile 2004 – provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono… la somma di 6.000 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali… possono essere versati in tre rate di pari importo”. La norma prevede dunque semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che può, in alcuni casi, essere rateale. Pertanto, in assenza di disposizioni quali quelle di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 8,9 e 15 (prevedenti che “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) ovvero quella di cui alla L. n. 289 dei 2002, art. 16, comma 2 (prevedente che “l’omesso versamento delle rate successive alia prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) deve ritenersi che l’inapplicabilità delle sanzioni è condizionata ai pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle Imposte nei termini e nei modi prescritti dalla medesima disposizione. Conseguentemente tale effetto non si verifica neppure parzialmente se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi.

Inoltre, poichè l’istanza del contribuente costituisce elemento indefettibile dei condono e motore dell’intera procedura, il perfezionamento di quest’ultima deve essere valutato in rapporto all’istanza suddetta, con la conseguenza che il mancato pagamento della somma integrale dovuta sulla base di detta istanza comporta l’inefficacia della medesima siccome formulata, con conseguente perdita – in mancanza di espresse contrarie previsioni – della possibilità di avvalersi della definizione agevolata.

Ribadito peraltro che le previsioni di cui alla L. n. 289 del 2002, citati artt. 8,9,15 e 16, non possono applicarsi in via analogica ad altre diverse forme di definizione, proprio la assenza di una espressa previsione di tale tenore nell’art. 9-bis, costituisce un argomento a contrario di notevole spessore per affermare che, in ipotesi di condono diverse da quello contemplato nelle suddette, l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate determina l’inefficacia integrale della definizione (sent. n. 19546/2011 cit.).

Il motivo va dunque rigettato e con esso il ricorso.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore dell’Agenzia delle entrate nella misura di Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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