Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15863 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato D’AMICO

SANDRA, che lo rappresenta e difende con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V.M.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio

dell’avvocato D’ELIA EDOARDO, che la rappresenta e difende con delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.F., D.G.;

– intimati –

e sul ricorso n. 17710/2006 proposto da:

M.V.M.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato D’ELIA

EDOARDO, che la rappresenta e difende con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato D’AMICO SANDRA, che lo rappresenta

e difende con delega a margine del ricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.F., D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1657/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 22/02/2005; depositata il

13/04/2005; R.G.N.5456/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato EDOARDO D’ELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

” P.” e il rigetto del ricorso ” M.”.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V.M.R. ha proposto domanda di risarcimento dei danni provocati alla merce contenuta in un locale di sua proprieta’ da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento soprastante.

Ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Condominio in cui il locale si trova, i proprietari e il conduttore dell’appartamento, rispettivamente A.G., B.B. e D. M., e i tre custodi giudiziari dell’appartamento medesimo, P.F., C.F. e D.G., nominati nel corso di una causa fra i proprietari.

I convenuti hanno resistito alla domanda, chiamando in causa le compagnie assicuratrici, s.p.a. RAS e Generali Assicurazioni.

Esperita l’istruttoria il Tribunale – con ordinanza ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c. – ha attribuito la responsabilita’ del sinistro al conduttore, ai due proprietari dell’appartamento soprastante ed al Condominio, condannandoli in via solidale a pagare L. 353.550.000 in risarcimento dei danni, oltre alle spese processuali.

La RAS ha pagato il suddetto importo ed ha notificato a tutte le parti del giudizio la sua rinuncia alla sentenza.

Nessuna delle parti presenti nel giudizio ha proposto appello contro l’ordinanza di condanna.

Successivamente, il Tribunale ha emesso sentenza con la quale ha assolto dalla domanda risarcitoria i tre custodi giudiziari dell’appartamento e ha condannato l’attrice a rimborsare loro le spese processuali, liquidate complessivamente in L. 13.665.000.

La M. ha proposto appello, sul rilievo che l’ordinanza ex art. 186 quater era passata in giudicato nei confronti di tutti coloro ai quali era stata notificata la rinuncia alla sentenza, ivi inclusi i tre custodi; sicche’ il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare ancora con sentenza sul merito della causa. Ha chiesto comunque, in subordine, la compensazione delle spese.

Hanno resistito all’appello il C.F. e il P.F., restando il D.G. contumace.

Con sentenza n. 1657/2005, depositata il 13 aprile 2005, la Corte di appello di Roma, in riforma, ha deciso che giustamente il Tribunale ha emesso sentenza nei rapporti fra l’attrice e i custodi, in quanto questi ultimi non erano stati menzionati nell’ordinanza ex art. 186 quater; che tuttavia il Tribunale non avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, avendo la M.V.M.R. rinunciato alla domanda. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha ridotto alla somma di Euro 1.764,34 la condanna della M.V. M.R. al pagamento delle spese processuali.

Propongono separati ricorsi contro la sentenza P.F., per un solo motivo, e la M.V.M.R., per tre motivi.

Entrambi i ricorrenti hanno replicato con controricorso al ricorso avversario.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2.- E’ logicamente pregiudiziale l’esame del primo motivo del ricorso M.V.M.R., che denuncia violazione dell’art. 186 quater c.p.c., commi 3 e 4, e art. 2909 c.c., sul rilievo che il Tribunale, con l’ordinanza di condanna, ha definito il giudizio nei confronti di tutte le parti convenute, ivi inclusi i tre custodi giudiziari, poiche’ l’accertamento della responsabilita’ di alcuni convenuti contiene l’implicita esclusione della responsabilita’ degli altri ed, avendo uno degli intimati (s.p.a. Generali Assicurazioni) notificato a tutte le parti la sua rinuncia alla sentenza, l’ordinanza – che non e’ stata impugnata da alcuno – e’ da ritenere passata in giudicato.

3.- Il motivo e’ ammissibile nonostante la mancata formulazione del quesito di diritto, poiche’ l’art. 366 bis c.p.c. e’ applicabile solo ai ricorsi contro le sentenze depositate successivamente al 1 marzo 2006 (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27), fra i quali non rientra quello in esame. Deve essere percio’ rigettata l’eccezione del P.F..

3.1.- Quanto al merito, il motivo non e’ fondato.

La circostanza che l’ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell’art. 186 quater abbia individuato alcuni soggetti sicuramente responsabili del sinistro, non consente di ritenere che essa abbia escluso la possibilita’ di configurare una responsabilita’ solidale, od un concorso di colpa a diverso titolo, o per altri comportamenti, a carico dei convenuti non espressamente menzionati.

Come ha giustamente rilevato la Corte di appello, la mancanza di ogni pronuncia in materia autorizza a ritenere che – fermi restando le prove e gli accertamenti circa la sicura responsabilita’ di alcuni – il Tribunale abbia voluto lasciare impregiudicata la questione della responsabilita’ dei convenuti non menzionati nell’ordinanza provvisoria, riservandosi di decidere in materia con sentenza.

E’ indubbio poi che il Tribunale non ebbe ad assumere, con l’ordinanza di condanna, alcuna decisione in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese processuali fra l’attrice e i convenuti non menzionati nell’ordinanza stessa, e che per questa parte si e’ resa a maggior ragione indispensabile la pronuncia della successiva sentenza.

4.- L’unico motivo del ricorso proposto dal P.F. – che pure investe il rapporto fra la danneggiata ed i custodi giudiziari – lamenta carenza di motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda della M.V.M.R. in base all’erronea premessa che questa avesse rinunciato alla domanda contro i custodi giudiziari. In realta’ nessuna rinuncia vi era stata, sicche’ la sentenza andrebbe per questa parte annullata.

4.1.- Il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse, in quanto la modifica della pronuncia nel senso voluto dal ricorrente non arrecherebbe allo stesso alcuna utilita’, essendo egli stato comunque assolto da ogni pretesa.

4.- Con il secondo motivo di ricorso la M.V.M.R. lamenta violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c.., per l’omessa pronuncia sulle sue domande di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e di condanna delle controparti per responsabilita’ aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Il motivo e’ inammissibile, perche’ non autosufficiente. Ed invero, la parte che impugni una sentenza con ricorso per cassazione, lamentando l’omessa pronuncia su di una domanda o eccezione che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo menzionato, ha l’onere di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza abbia formulato la domanda stessa, per consentire alla Corte di verificarne la ritualita’, la tempestivita’, e quindi la decisivita’ (Cass. civ. 16 aprile 2003 n. 6055; Cass. civ. Sez. 3, 17 gennaio 2007 n. 978, fra le altre).

Il ricorso non contiene alcuna di tali indicazioni ed il controricorrente contesta espressamente che le domande asseritamente non decise siano state proposte.

In ogni caso, l’obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e’ effetto consequenziale della sentenza di riforma emessa in appello, e puo’ essere fatto valere dalla parte interessata, a titolo di restituzione dell’indebito, anche a prescindere da una specifica pronuncia sul punto.

5.- Il terzo motivo del ricorso M.V.M.R., che lamenta omessa motivazione sulla compensazione delle spese del giudizio di appello, e’ inammissibile, essendo il giudizio sulla compensazione delle spese riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito, valutazione che risulta nella specie giustificata, considerato l’esito del giudizio.

6.- I ricorsi debbono essere rigettati.

7.- Vista la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per intero.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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