Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15862 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16561-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CORMORANO SERVIZIO YACHTING SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SASSARI, depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, nei confronti della Cormorano – Servizio Yatching s.r.l. (che è rimasta intimata), per la cassazione della sentenza n. 98/09/09 della CTR di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento in rettifica con il quale l’Ufficio, in relazione all’anno di imposta 1997, recuperava ad imponibile maggiori ricavi/corrispettivi nella misura complessiva di Lire 479.270.000, imputati per Lire 462.076.000 all’attività di esercizio bar e per il residuo, pari a Lire 17.194.000, alla locazione di posti barca.

Con tale decisione la C.T.R., pronunziando sull’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado la quale, dato atto della mancata contestazione della ripresa fiscale di Lire 17.194.000 relativa alla locazione di posti barca, aveva accolto il ricorso del contribuente, in riforma della sentenza di prime cure, determinava il reddito accertato per l’anno 1997, di un importo superiore di Euro 32.935,00 rispetto a quello dichiarato dalla società.

Per quel che ancora rileva, il giudice di appello, riconosceva che, come dedotto dall’Ufficio nell’atto di accertamento e contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, il valore delle rimanenze finali utilizzato per determinare i maggiori ricavi corrispondeva a quello, pari a Lire 61.727.064, indicato in bilancio dalla società Osservava, quindi, che il metodo del campione utilizzato dall’Ufficio per la determinazione della percentuale di ricarico andava comunque mitigato in quanto occorreva tenere conto di ammanchi, sfridi e scarti di lavorazione. In base a tale considerazione, rilevato che il maggior reddito accertato sulla scorta di tale criterio risultava di gran lunga superiore a quello che sarebbe scaturito dall’applicazione degli studi di settore, nella misura massima prevista, ai dati oggetto di accertamento, riteneva, in via equitativa, di determinare il reddito della società per l’anno 1997 in misura pari a quella massima scaturente dall’applicazione degli studi di settore, conseguendone l’accertamento del maggior reddito nella misura di Euro 32.935,00.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La Cormorano – Servizio Yachting s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo parte ricorrente deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Premesso che la CTR, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’Ufficio, aveva implicitamente riconosciuto la correttezza del metodo adottato e del campione statistico utilizzato ai fini della determinazione dei maggiori ricavi ascrivibili all’attività esercitata dalla società, sostiene che la determinazione del maggior reddito accertato era del tutto priva di motivazione in quanto alla quantificazione di ammanchi, scarti e sfridi si sarebbe dovuti pervenire o mediante la verifica, su base campionaria, della relativa incidenza sul costo del venduto, o avvalendosi di percentuale medie di settore, o attraverso ctu o, ancora, mediante attivazione dei poteri istruttori di ufficio; il riferimento al criterio equitativo rendeva invece la sentenza priva di motivazione in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni di diritto alla base del decisum.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., censurando la decisione sul rilievo che il contribuente, pur lamentando la mancata considerazione nella ricostruzione analitico induttiva degli ammanchi, degli sfridi e scarti di lavorazione, non aveva portato alcuna prova in ordine alla effettiva sussistenza degli stessi; tantomeno ne aveva dimostrato l’incidenza sul costo del vendite e della relativa percentuale di ricarico laddove l’Amministrazione aveva evidenziato come tali eventi fossero del tutto occasionali e residuali tali da non incidere in maniera significativa sulla determinazione dei ricavi.

I motivi, esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione, sono fondati.

Com’è noto, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, con l’avvertimento, peraltro, che al fine di adempiere all’obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicit tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, avendo la Corte di cassazione non il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito (in questo senso, ad esempio Cass. n. 2033 del 1998 n. 287 del 1991).

Nel caso di specie la motivazione della decisione impugnata risulta affetta da vizio logico laddove il giudice di appello, una volta dato atto che l’adozione del metodo a campione,sebbene mitigato dalla necessità di tener conto di ammanchi, sfridi e scarti di lavorazione, comportava l’accertamento di un reddito maggiore di quello stabilito dagli studi di settore, ha determinato il maggior reddito in via equitativa, nella misura massima corrispondente a quella dello studio di settore concretamente applicabile. Così argomentando la sentenza non chiarisce perchè ha ritenuto di prescindere del tutto dai risultati dell’accertamento in concreto operato dall’Ufficio, accertamento in merito al quale non ha espresso alcuna complessiva valutazione di inattendibilità, in quanto si è limitata a rimarcare che lo stesso doveva essere “mitigato”, per la necessità di tenere conto di ammanchi, sfridi e scarti di lavorazione, circostanze queste ultime la cui esistenza ed incidenza avrebbero dovuto costituire oggetto di allegazione e prova da parte del contribuente. Neppure viene esplicitata la ragione per la quale si è ritenuto di dover fare applicazione degli studi di settori i quali non rappresentano altro che meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività.

Per tutto quanto sopra quindi il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio, alla CTR di Cagliari, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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