Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15862 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 07/02/2017, dep.26/06/2017),  n. 15862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4752-2015 proposto da:

R.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO

GUARNIERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SVILUPPO ITALIA CALABRIA S.C.P.A. in liquidazione C.F. (OMISSIS), in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 20, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DE VIVO (Studio Legale Piacci – De Vivo –

Petracca), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 828/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/08/2014 R.G.N. 555/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCELLO GUARNIERI;

udito l’Avvocato ANTONELLA PELOSI per delega verbale Avvocato DE VIVO

ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.S. impugnava il licenziamento intimatogli in data 1.12.2009, ai sensi dell’art. 2119 c.c., e art. 77 C.C.N.L. di categoria, dalla Sviluppo Italia Calabria s.c.p.a. in liquidazione.

2. Il Tribunale di Cosenza, in esito all’istruttoria svolta, accoglieva il ricorso e dichiarava l’illegittimità del licenziamento avendo escluso che fosse stata acquisita la prova della condotta posta a base dello stesso. In particolare il giudice di primo grado escludeva che fosse stato provato l’addebito principale – di aver predisposto pratiche inerenti a progetti per finanziamenti pubblici erogati dalla società percependo i relativi compensi – essendo stata accertata solo una attività di consulenza, ammessa dallo stesso lavoratore, che, tuttavia, non integrava una condotta così grave da giustificare il recesso.

3. La Corte di appello di Catanzaro, adita dalla società soccombente, in esito ad ulteriori acquisizioni istruttorie, ha riformato la sentenza e rigettato la domanda avanzata dal R. col ricorso introduttivo del giudizio avendo accertato la più grave condotta contestatagli.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre R.S. e articola tre motivi cui resiste con controricorso la Sviluppo Italia Calabria S.C.p.a. in liquidazione che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 5, art. 437 c.p.c., comma 2, art. 183 c.p.c., comma 7, art. 115 c.p.c., art. 112c.p.c. ed ancora art. 437 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Ad avviso del ricorrente la sentenza e l’intero procedimento sarebbero nulli poichè la Corte di merito, in violazione delle citate norme e senza alcuna motivazione, non avrebbe ammesso la prova contraria chiesta dal lavoratore sulle circostanze articolate dal datore di lavoro e ammesse in appello.

5.1. La censura è infondata. Pur non esplicitamente ammessa con l’ordinanza in data 19.12.2013 che ha provveduto sulle richieste istruttorie tuttavia la prova contraria è stata espletata, così come era stata chiesta sui capitoli e con i testi indicati da parte appellante. Tanto si evince dalla lettura del verbale di udienza, consentita in ragione della natura della censura formulata (cfr. verbale 6.3.2015).

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Sostiene la ricorrente che il giudice di appello non avrebbe motivato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata nella memoria di costituzione il cui esame era preliminare al vaglio della fondatezza delle censure contenute nel gravame e dunque non poteva restare assorbita implicitamente per effetto del suo accoglimento.

6.1. La censura è infondata. Come affermato da questa Corte in un caso analogo (cfr. Cass. 01.09.2016 n. 17467) l’esame da parte della Corte territoriale dei motivi posti a fondamento del gravame presuppone, logicamente, una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello. Ed infatti, deve ravvisarsi una statuizione implicita quando la deduzione non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia con la conseguenza che non è configurabile il vizio di omesso esame dell’eccezione (cfr. Cass. 8.3.2007 n. 5351, Cass. 21.7.2006 n. 16788).

7. Del pari è infondato il terzo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 346 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 ed in violazione. Correttamente la Corte di merito, con valutazione di fatto a lei riservata ed in questa sede incensurabile, ha verificato che le censure formulate nel giudizio di appello investivano la sentenza nel suo complesso e dunque l’autorizzavano a procedere ad un diverso esame delle risultanze istruttorie e ad integrare la prova testimoniale senza così superare il devolutum e violare il giudicato.

8. In conclusione il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente in ragione della soccombenza. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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