Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15862 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in l.c.a., in persona del

commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avv. ROMANELLI Guido, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.E., domiciliato in Venezia Mestre, Corso del Popolo n.

49, presso lo studio dell’avv. Rosaria Martorana;

– intimata –

e contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI s.p.a. c.f. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Dardanelli n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonio Liuzzi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Lorenzo Locatelli giusta

delega in atti;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., quale impresa designata L. n. 990 del

1969, ex art. 20, in persona de legale rappresentante, con sede in

(OMISSIS);

– intimata –

e contro

S.I. e S.G., domiciliati in Anguillara

Veneta (PD) Via Lungo Adige n. 20;

– intimati –

e contro

V.A.M., domiciliata in Anguillara Veneta (PD) Via Asilo

n. 60;

– intimata –

contro

R.A. e B.G., domiciliati in Conselve (PD),

Via Claudio Monteverdi n. 11;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 387/05 in

data 11 maggio 2004, pubblicata il 2 marzo 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Guido Romanelli;

udito l’avv. Antonio Liuzzi;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto

del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., in data 1 febbraio 2000 il G.I. presso il Tribunale di Padova condannava in solido S. I. e G., la s.p.a. Assicurazioni Generali, B. G., R.A. e la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. a pagare a B.E. la somma di L. 30.843.309 e all’INPS quella di L. 1.038.612 con interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni cagionati in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) in località (OMISSIS); condannava inoltre S.I. e G. e le Assicurazioni Generali s.p.a. a pagare a B.G. la somma di L. 13.076.893, a R.A. quella di L. 2.248.454 e all’INPS quella di L. 1.038.612 oltre interessi legali.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 2 marzo 2005 dichiarava la nullità dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., rimettendo la causa al giudice di primo grado, provvedendo sulle spese. Il giudice di appello rilevava che la rinunzia alla sentenza di primo grado, prevista dall’ art. 186 quater c.p.c., u.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 273), era stata formalizzata soltanto da una delle parti in giudizio e cioè dalla Compagnia Tirrena di Assicurazioni in l.c.a. e quindi non sarebbe idonea a far assumere allo stesso provvedimento l’efficacia di sentenza impugnabile. Nella specie, infatti, si realizzerebbe una separazione della domanda per una delle parti, anche in presenza di litisconsorzio necessario, in evidente contrasto con la disposizione di cui all’art. 354 c.p.c., che prescriva la simultaneità del processo in caso di litisconsorzio necessario.

Propone ricorso per cassazione la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. con due motivi.

Resiste con controricorso la Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. che ha anche proposto ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 186 quater e 354 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che in caso di più parti intimate, la dichiarazione di rinunzia alla sentenza formulata soltanto da una o da alcune delle parti intimate, ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., conferisca all’ordinanza medesima efficacia di sentenza appellabile.

La censura è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento. Questa stessa sezione ha più volte affermato (Cass. Sez. 3^, n. 22401 del 2006; n. 11611 del 2004; n. 3434 del 2002; n. 2079 del 2002; n. 13397 del 2001) che, nell’ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il Giudice abbia adottato l’ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., nei confronti di tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell’ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo dei destinatari della condanna, atteso che questa interpretazione della norma meglio realizza la finalità acceleratoria nella prospettiva della durata ragionevole del processo.

In tale prospettiva, si è rilevato che l’eventuale limitazione della portata della rinuncia ai soli soggetti che la compiono condurrebbe al frazionamento del giudizio, destinato a proseguire in primo grado nei confronti dei soggetti non rinuncianti, mentre l’appello sarebbe consentito ai soli rinuncianti, e un simile effetto configgerebbe con l’esigenza di unitaria trattazione delle cause inscindibili. Ma anche la negazione dell’efficacia di una rinuncia isolata, postulandosi necessaria una rinuncia collettiva, non sembra sostenibile. Limitare, in linea di principio, l’ammissibilità della rinuncia alla pronuncia della sentenza, nel caso di ordinanza anticipatoria di condanna pronunciata, in cause inscindibili, nei confronti di più soggetti, alla necessaria comune scelta di tutte le parti intimate, determinerebbe infatti la preclusione, per le parti che vogliano rinunciare senza l’adesione delle altre, della facoltà di contrastare l’esecuzione dell’ordinanza, mediante l’unico rimedio consentito, costituito dalla proposizione dell’appello avverso l’ordinanza trasformatasi in sentenza, con contestuale richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c.. Si tratta di limitazione assai grave, certamente più grave di quella che deriva dall’estensione dell’efficacia della rinuncia isolata anche agli altri intimati, con conseguente preclusione per questi ultimi della prosecuzione del giudizio in primo grado, poichè la detta estensione, determinando la trasformazione della ordinanza in sentenza impugnabile per tutte le parti, consente anche ai non rinuncianti di proporre l’appello e di chiedere l’inibitoria, e si risolve quindi anche per questi ultimi in una situazione oggettivamente vantaggiosa.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale che dovrà decidere nel merito e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Gli altri motivi (con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’ Appello condannato la ricorrente al pagamento delle spese sia di primo che di secondo grado; con il ricorso incidentale, la Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. ha denunciato con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’ art. 186 quater c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato l’inappellabilità dell’ordinanza del G.I. e con il secondo motivo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 323 c.p.c. e dell’art. 339 c.p.c. in relazione alla inappellabilità della sentenza/ordinanza del 1 febbraio 2000) risultano assorbiti.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi, compresi quelli del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA