Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15861 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27877-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VANDA PAGANETTI BIANCHI con studio in SONDRIO P.LE

BERTACCHI 80 giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

G.F. impugnava il diniego delle istanze di rimborso presentate il 15 giugno 2006 e il 7 agosto 2009, emesso dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Sondrio, col quale era negato il rimborso IRPEF relativo alle maggiori somme trattenute dal datore di lavoro in fase di tassazione a titolo di incentivo all’esodo effettuato in data 31 dicembre 2000, quando aveva 53 anni, con l’applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 (ora art. 19), comma 4 bis (che prevedeva agevolazioni per le donne oltre i 50 anni e per gli uomini oltre i 55 anni) ? diniego era dovuto al fatto che le istanze di rimborso erano state presentate oltre il termine di quarantotto mesi previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, decorrente dalla data in cui erano state effettuate le trattenute delle imposte.

Il ricorrente richiamava la sentenza della Corte di Giustizia C-207 del 21 luglio 2005 e l’ordinanza della stessa Corte C.2008/L/92/16 del 16 gennaio 2008, con le quali era stata riscontrata una discriminazione di genere, rispetto al trattamento di favore riservato alle donne, quindi una violazione della direttiva CEE 76/207 del 9 febbraio 1976, con la conseguenza che finchè non fossero state adottate misure idonee dal legislatore nazionale il giudice nazionale era tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria e ad applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime riservato alle persone dell’altra categoria. Il ricorrente sosteneva che il termine di cui all’art. 38 sarebbe dovuto decorrere dal provvedimento della Corte Europea che aveva riconosciuto spettanti le agevolazioni cd esercitabile il diritto al rimborso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, nel contraddittorio con l’appellato, respingeva il gravame, reputando che il termine di decadenza di quarantotto mesi stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 non decorre, nel caso di specie, dal versamento dell’imposta, ma dalla data del provvedimento della Corte di Giustizia che ha reso effettivo il diritto al rimborso.

Avverso la sentenza di secondo grado, pubblicata il 4 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso con un solo motivo.

G.F. resiste con controricorso.

Diritto

1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendosi che la norma non può essere disapplicata solo perchè l’indebito è tale per contrasto tra la norma interna tributaria applicata e il diritto comunitario, in quanto questo prevale comunque ah origine sulla contraria norma nazionale; pertanto, il rimborso avrebbe potuto essere chiesto anche prima dell’intervento della Corte di Giustizia, facendo valere la norma comunitaria.

Il motivo è fondato.

La questione, sulla quale vi erano state pronunce contrastanti anche di questa Corte, è stata risolta con la sentenza a Sezioni Unite n. 13676 del 16 giugno 2014, con la quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

– Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”;

“Allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.

Poichè la CTR di Milano ha pronunciato una sentenza non conforme ai principi di diritto appena enunciati, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

2.- Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. L’originario ricorso del ricorrente va rigettato essendo corretto il diniego di rimborso da parte dell’Agenzia, per intervenuta decadenza, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Infatti, non è in contestazione che le somme di cui il ricorrente ha chiesto il rimborso siano riferite a trattenute operate nel 2001; in applicazione dei principi di diritto di cui sopra, la decadenza avrebbe potuto essere evitata soltanto richiedendo il rimborso entro quarantotto mesi “dalla data in cui la ritenuta è stata operata”, vale a dire entro il colline del 2005. Poichè le istanze di rimborso sono state presentate ben oltre tale termine, nelle date del 15 giugno 2006 e del 7 agosto 2009, il ricorso originariamente proposto da G.F. va rigettato.

Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, essendo sopravvenuta al ricorso la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra richiamata.

PQM

la Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto da G.F..

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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