Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15861 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 07/02/2017, dep.26/06/2017),  n. 15861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5992-2015 proposto da:

P.L. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV n. 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO CHIELLO,

CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4736/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 3530/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LIUZZI GIANFRANCO per delega verbale Avvocato FERZI

CARLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 4/36/2014, depositata il 30 giugno 2014, la Corte di appello di Napoli ricettava il gravame di P.L. e confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva respinto la domanda del lavoratore diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento allo stesso intimato, con lettera del 18/9/2008, da intesa Sanpaolo S.p.A. in esito a procedura di riduzione dei personale ai sensi della L. n. 223 del 1991.

La Corte rilevava a sostegno della propria decisione che era sufficiente, quanto ai requisiti di contenuto della comunicazione di avvio, l’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, ove – come nel caso di specie – il progetto imprenditoriale fosse quello di ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di conseguire una diminuzione del costo del lavoro, e comunque la procedura era stata preceduta da varie comunicazioni e intese con le organizzazioni sindacali.

Ribaditi, quindi, i limiti del controllo giudiziale riguardo alla procedura ex L. n. 223 del 1991, la Corte territoriale rilevava che il criterio della prossimità a pensione, adottato per la scelta dei lavori eccedenti, non presentava profili discriminatori, trattandosi di criterio oggettivo e facilmente verificabile da parte del lavoratore licenziato.

La Corte escludeva infine la presenza di alcun vizio nella comunicazione conclusiva della Procedura, osservando in proposito come, tenuto conto del criterio concordato e del numero complessivo dei dipendenti in possesso del requisito, inferiore a quello per il quale la procedura era stata avviata, non si rendeva necessaria la comparazione con il personale rimasto in servizio, perchè avente un’anzianità non sufficiente a consentire il collocamento a riposo.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il P. con unico motivo; la società ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo, il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che gli obblighi di informazione, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, possano considerarsi assolti con il mero rinvio a pregressi incontri tra l’azienda e le organizzazioni sindacali nell’ambito della procedura di consultazione preventiva prevista dal CCNL del settore del credito, senza considerare che i contenuti di una procedura obbligatoria per legge non sono surrogabili per relationem e soprattutto senza tenere conto dell’insufficienza del contenuto di tali incontri ai fini del rispetto degli obblighi informativi; il ricorrente censura inoltre la sentenza per non avere considerato che la L. n. 223 del 1991, prevede e impone, per l’avvio della procedura, l’esistenza di un esubero strutturale, reale e definitivo, di personale e non anche e semplicemente l’esigenza di una riduzione dei costi; la censura infine per avere ritenuto nella specie inattuabili le prescrizioni, di cui alla L. cit., art. 4, comma 9, e ciò sul rilievo che non deve essere effettuata alcuna comparazione nei casi in cui l’individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga sulla base di un unico criterio oggettivo concordato con le organizzazioni sindacali e che conduca ad espellere tutti i dipendenti in possesso di tale requisito, nonchè per avere ritenuto irrilevante il mantenimento in servizio di alcuni lavoratori aventi la medesima condizione soggettiva del ricorrente, il quale, avuto riguardo al numero complessivo degli esuberi, non avrebbe tratto alcun beneficio dal loro licenziamento.

Ciò premesso, si osserva che il motivo così proposto non si sottrae a un preliminare rilievo di inammissibilità, non enucleando, con la sola esclusione di quanto riportato alla p. 20 del ricorso con riferimento alla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, le parti della motivazione della sentenza in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel denunciato vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e non specificando, in relazione a ciascuna di esse, in quali termini, e sulla base di quali affermazioni, tale violazione si sarebbe compiuta.

Come più volte precisato da questa Corte, “quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è infatti sufficiente un’affermazione apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata” (cfr., fra le molte, Cass. n. 12984/2006).

Il motivo è comunque infondato.

La Corte ha ritenuto che il contenuto della comunicazione di avvio della procedura dovesse essere valutato alla luce del confronto già avvenuto con le organizzazioni sindacali e degli accordi intercorsi, traendone la conseguenza che era da escludersi la genericità della medesima comunicazione “tanto più che la società, attraverso il richiamo ai documenti “già sostenuti da ampio ed approfondito contraddittorio” fra le parti” aveva “indicato le ragioni dell’esubero ed i motivi tecnici ed organizzativi che rendevano necessaria la riduzione del costo del personale”.

La Corte ha poi osservato come, in tal modo, fossero stati offerti in comunicazione alle organizzazioni dei lavoratori “tutti gli elementi necessari per svolgere in modo consapevole la funzione di controllo riconosciuta dalla legge” e come la possibilità dì effettivo esercizio di tale funzione non potesse “essere esclusa per la velocità della procedura, la quale” – ha osservato ancora la Corte – “si giustifica considerando che il confronto era stato preceduto dal previo esperimento della procedura di consultazione di gruppo” (cfr. sentenza, p. 4).

Con tali considerazioni la Corte si è conformata al consolidato orientamento, per il quale “in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione” (cfr., fra le molte, Cass. n. 4653/2009).

E’ altresì consolidato il principio di diritto, per il quale la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, può dirsi “in contrasto con il normativo obbligo di trasparenza, in quanto (e contestualmente): a) i dati comunicati dal datore siano incompleti o inesatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; c) sussista un rapporto causale fra l’indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale” (cfr., fra le altre, Cass. n. 6225/2007).

Il motivo risulta infondato anche con riferimento alle ulteriori censure.

Si richiama, al riguardo, oltre a Cass. n. 2516/2012 e a Cass. n. 11661/2012, già riportate nella decisione impugnata ed entrambe rese in fattispecie sovrapponibili alla presente, Cass. n. 4186/2013, che ha precisato che “in materia di licenziamenti collettivi, tra imprenditore e sindacati può intercorrere, secondo quanto indicato dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, un accordo inteso a disciplinare l’esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purchè rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità; in tale ottica, deve ritenersi razionalmente giustificato il ricorso al criterio della maturazione dei requisiti per essere collocato in pensione di anzianità, trattandosi di un criterio oggettivo che permette di scegliere, a parità di condizioni, il lavoratore che subisce il danno minore dal licenziamento, potendo sostituire il reddito da lavoro con il reddito da pensione”.

Con riferimento, poi, alla questione del trattenimento in servizio di 12 (poi ridotti a 11) dipendenti, si osserva che il motivo in esame non risulta conferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha osservato come “anche qualora” tali dipendenti “fossero stati ricompresi nella platea dei lavoratori in possesso del requisito” (diritto di accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia) “non sarebbe stato superato l’esubero” complessivo (di 1397 dipendenti) “con la conseguenza che comunque l’appellante sarebbe stato inserito fra i dipendenti da espellere, senza necessità di alcuna ulteriore comparazione”; e che ha ritenuto accertato, in quanto non oggetto di contestazione, “che gli 11 dirigenti in parola trattenuti in servizio fossero peraltro proprio coloro che avevano il compito di dare attuazione al Piano di Impresa” (cfr. sentenza, p. 8).

Il ricorrente, infatti, non ha dedotto che la somma dei lavoratori licenziati e di quelli mantenuti in servizio non fosse inferiore al numero complessivo degli esuberi; nè ha censurato l’accertamento di fatto della sentenza impugnata là dove la Corte ha sottolineato la qualifica dirigenziale dei dipendenti trattenuti in servizio e la loro specifica destinazione al compito di dare attuazione al Piano di Impresa e cioè il possesso di requisiti, di natura soggettiva e funzionale, tali da escludere – in difetto di elementi di segno contrario – la possibilità di un concorso con gli altri dipendenti “pensionabili”.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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