Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15861 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Palermo, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to presso l’avvocatura comunale di Palermo in Palermo,
piazza Marina 39, rapp.to e difeso dall’avv. Provenzani Angela,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Immobiliare Tirrenica s.n.c. di D’Amato Nicolo e C., in persona del
legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla piazza del
Fante n. 2, presso lo studio dell’avv. Giovanni Palmieri, dal quale
è rapp.to e difeso giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n.39/2008/30 depositata il 28/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Immobiliare Tirrenica s.n.c. di D’Amato Nicolò e C. contro il Comune di Palermo è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Palermo n. 52/4/2007 che aveva accolto il ricorso della Immobiliare Tirrenica s.n.c. di D’Amato Nicolo e C. avverso il diniego di rimborso n. 10277 Tarsu 2001-2004.
La CTR riteneva la illegittimità della delibera con la quale erano state fissate le nuove tariffe sia in quanto priva di motivazione in ordine al superamento della percentuale del 50% del costo – tetto minimo al quale il Comune avrebbe dovuto attenersi-, sia in quanto l’individuazione dei gruppi risulterebbe compiuta in dispregio del disposto dell’art. 68. Rilevava altresì la illegittimità derivata della tariffa in quanto carente di qualsiasi indicazione in ordine alle ragioni dei rapporti tra le tariffe e ai dati relativi ai costi del servizio.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la Immobiliare Tirrenica s.n.c. di D’Amato Nicolò e C. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. La CTR avrebbe violato l’art. 68 cit. nei ritenere la illegittimità del regolamento e della delibera per avere inserito gli alberghi in una categoria tariffaria diversa da quella delle abitazioni ed applicato ai primi una tariffa notevolmente superiore a quella applicata alle seconde sulla base del dato di comune esperienza della maggiore capacità di produrre rifiuti.
La censura relativa alla violazione di legge è fondata alla luce del principio espresso da questa Corte (Cass. n. 302 del 12/01/2010;
Cass. n. 5722 del 12/03/2007) secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime:
la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”.
Quanto sopra ha effetto assorbente sull’ulteriore censura.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011