Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15861 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8152/2006 proposto da:

S.F. (OMISSIS), S.A.,

S.V., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VALENTE Roberta con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

V.A., MEIEAURORA ASSIC SPA, D.C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1211/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Sezione Terza Civile, emessa il 10/11/2004; depositata il

23/12/2004; R.G.N. 1031/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo di ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.n.c. IM.BAR., in persona del rappresentante legale S.G., ha proposto al Tribunale di Bari domanda di risarcimento dei danni contro l’avv. D.C.M., facendone valere la responsabilità professionale per il fatto che non aveva tempestivamente iscritto a ruolo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, da essa proposta contro la s.p.a. Findata Leasing. Quest’ultima società le aveva ingiunto il pagamento di L. 342.853.714, in adempimento di una fideiussione da essa IM.BAR. prestata in favore dell’utilizzatore di un contratto di leasing di macchinari.

Non avendo l’utilizzatore pagato le rate del leasing, Findata aveva ottenuto la risoluzione del contratto e la restituzione dei macchinari ed aveva poi agito contro IM.BAR. per l’intero importo del leasing. A seguito della mancata iscrizione a ruolo dell’opposizione, IM.BAR. ha dovuto pagare a Findata la somma, quantificata in via transattiva, di L. 340 milioni.

Ha chiesto che il convenuto fosse condannato a risarcirle il danno in ugual misura.

L’avv. D.C. ha resistito alla domanda, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa quale responsabile della negligenza l’avv. V.A., il quale a sua volta ha chiamato in garanzia la s.p.a. MEIE Assicurazioni, nei confronti della quale l’attrice ha esteso la sua domanda.

Il Tribunale ha assolto tutti i convenuti, sul rilievo che il pagamento in via transattiva effettuato dalla danneggiata faceva presumere l’infondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Proposto appello da IM.BAR., a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza n. 1211/2004, depositata il 23 dicembre 2004, la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale, ha condannato l’avv. V. e la MEIE al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in Euro 22.465,88.

IM.BAR. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha assunto come termini di riferimento per la quantificazione del danno subito dalla ricorrente le somme che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe potuto riconoscere in favore dell’opponente, se la causa fosse stata iscritta a ruolo, sulla premessa che in tanto fosse configurabile un danno per il cliente, in quanto la causa non iscritta a ruolo dal difensore avesse effettive possibilità di successo.

Fra le ragioni dell’opposizione l’opponente aveva dedotto che Findata non aveva calcolato a credito di essa garante l’effettivo valore dei macchinari oggetto del leasing, recuperati per intero dall’utilizzatore.

La Corte di appello – sulla base di una CTU – ha quantificato in L. 87 milioni la somma che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe potuto riconoscere quale valore dei macchinari.

Ha poi dimezzato la somma da risarcire alla danneggiata, sul rilievo che vi era altro fideiussore del credito di Findata, nei confronti del quale IM.BAR. avrebbe potuto agire in via di regresso.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha quantificato il valore dei macchinari, assumendo che essa ha immotivatamente fatto riferimento al valore minimo indicato dal CTU, anzichè al valore massimo.

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ampiamente e correttamente motivato sul punto, specificando che la CTU ha indicato diversi criteri di quantificazione, tenendo conto sia dei valori unitari dei singoli beni, sia del valore complessivo dei macchinari, indicando anche valutazioni intermedie, desumibili in base a diversi criteri di calcolo. Ha poi dichiarato di volersi attenere alla media fra gli importi indicati dal CTU, e di voler tenere conto dell’incertezza circa le probabilità che l’opponente vedesse accolte tutte le sue ragioni nel giudizio di opposizione.

Sulla base di tali valutazioni ha determinato la somma spettante in risarcimento, con motivazione congrua e logicamente corretta, che non appare censurabile in sede di legittimità sotto alcun profilo.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli art. 1946, 1947, 1954 e 1955 cod. civ., ed ancora vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha dimezzato l’importo attribuitole in risarcimento, sul rilievo che essa avrebbe potuto recuperare l’altra metà proponendo azione di regresso nei confronti di altro fideiussore del credito di Findata.

Osserva la ricorrente che essa non avrebbe potuto esercitare alcuna azione di regresso, perchè la responsabilità solidale fra fideiussori presuppone che la garanzia sia stata prestata da tutti con il medesimo atto ed in relazione al medesimo credito: requisiti che nella specie non ricorrono.

3.1.- Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Va premesso che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la circostanza che altro fideiussore abbia prestato la garanzia con atto autonomo e separato non è di ostacolo, di per sè, alla configurabilità di una responsabilità solidale, nè all’esercizio dell’azione di regresso.

Circostanza essenziale allo scopo è che tutte le garanzie si riferiscano al medesimo debitore ed al medesimo debito (cfr. Cass. civ. 7 maggio 2007 n. 10347).

Correttamente rileva la ricorrente, tuttavia, che nella specie risulta mancante questo secondo requisito, in quanto il rapporto da essa azionato nei gradi di merito aveva per oggetto il suo credito di risarcimento dei danni per responsabilità professionale del difensore; non il suo debito verso Findata, garantito da altro fideiussore.

IM.BAR avrebbe potuto rivalersi in via di regresso solo con riferimento alla somma garantita e pagata a Findata per effetto del contratto di leasing, che è rapporto diverso da quello dedotto in giudizio, che ha per oggetto il credito risarcitorio verso il difensore inadempiente.

E’ pur vero che il debito originario di IM.BAR verso Findata costituiva il parametro per la quantificazione del danno subito dalla ricorrente (da tale circostanza, probabilmente, la Corte di appello si è fatta trarre in inganno); ma ciò avrebbe potuto giustificare la riduzione della somma attribuita in risarcimento ad IM.BAR. solo previa dimostrazione (ad opera del convenuto) che l’azione di regresso era stata effettivamente esercitata dalla danneggiata e che aveva avuto un risultato utile, sì che il danno era in realtà inferiore a quello dichiarato; non sulla base di un presupposto meramente ipotetico, quale l’astratta proponibilità di un’azione di regresso, derivante da un diverso rapporto obbligatorio e relativa ad un diverso debito.

4.- In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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