Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15860 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 07/02/2017, dep.26/06/2017),  n. 15860

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22348-2014 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE

CACI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DANILE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV n. 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO CHIELLO,

CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1648/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/09/2013 R.G.N. 1454/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANFRANCO LIUZZI per delega verbale Avvocato FERZI

CARLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

con sentenza n. 1648/2013, depositata i 11 settembre 2013, la Corte di appello di Palermo confermava, compensando le spese del grado, la sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva respinto la domanda di M.G. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento allo stesso intimato con lettera 18/9/2008 da Intesa Sanpaolo S.p.A. in esito a procedura di riduzione del personale ai sensi della L. n. 223 del 1991.

La Corte rilevava anzitutto, quanto alla mancata comunicazione alla Commissione Regionale per l’Impiego, che la doglianza dell’appellante era inammissibile, in quanto relativa ad un’eccezione nuova, mai sollevata nel giudizio di primo grado.

La Corte osservava, quindi, come l’imprenditore, in caso di progetto diretto a ridimensionare l’organico aziendale al fine di operare un contenimento del costo del lavoro, potesse limitarsi, nella comunicazione di avvio, a indicare il numero complessivo dei lavoratori eccedenti e come, una volta che la procedura si fosse svolta nel rispetto degli adempimenti di legge, non rilevasse la previsione di nuove assunzioni.

La Corte, infine, disattendeva il motivo di gravame concernente il computo coattivo di contribuzioni dipendenti da pregresse attività lavorative, al fine della maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico, osservando come la ragione giustificatrice del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 8 e dell’Accordo tra la società e le organizzazioni sindacali, intervenuto in corso di procedura, tosse quella di consentire la risoluzione del rapporto di quei lavoratori che, per il conseguimento di una pensione di anzianità o di vecchiaia a carico di qualsiasi gestione previdenziale facente capo all’Assicurazione Generale Obbligatoria, non rimanessero privi dei mezzi di sostentamento.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il M. con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo all’omesso invio della comunicazione, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, alla Commissione Regionale per l’Impiego, sul rilievo che il motivo così proposto veniva a introdurre una nuova eccezione, mai sollevata in primo grado: osserva, al riguardo, come tale affermazione debba considerarsi erronea, rientrando il vizio denunciato tra quelli già compresi nella domanda svolta con il ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo, deducendo violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2, artt. 9 e 12, 5 e 24 nonchè vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia colto il vizio sottoposto al suo giudizio con il terzo motivo di appello, limitandosi a dare rilievo a isolate circostanze; censura, inoltre, la sentenza in quanto sfornita di idonea motivazione, non essendosi soffermata a valutare le circostanze fattuali poste a fondamento dell’atto di appello, le quali dovevano indurla a ritenere del tutto carente il requisito sostanziale della sussistenza dei motivi organizzativi e tecnici per procedere ad una riduzione di personale, essendo piuttosto diretto il licenziamento ad una inammissibile e arbitraria riduzione del personale sulla scorta di valutazioni del tutto generiche.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 e D.M. n. 158 del 2000, art. 8, comma 1, il ricorrente lamenta che la sentenza, nel pronunciare sulla questione relativa al requisito per la maturazione del diritto a pensione, non si sia avveduta della iniquità di un recesso fondato su un diritto a pensione che prevedeva un computo coattivo di contribuzioni connesse a trascorse attività lavorative e comportante una riduzione di aspettative legittimamente acquisite. Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., il ricorrente assume la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato, disponendone la compensazione, sulle spese di lite del grado: spese che dovrebbero seguire, ad avviso del ricorrente, quella che sarebbe dovuta essere la soccombenza in relazione ai vizi denunciati con il ricorso per cassazione.

Ciò premesso, si rileva quanto segue.

Il primo motivo è inammissibile.

Come più volte e anche recentemente precisato, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale “deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione”: Cass. n. 16057/2016. Conformi, fra le altre: Cass. n. 6226/2014; Cass. n. 11343/2013.

Il motivo risulta, invece, privo della trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio, in cui la questione (dell’omesso invio della comunicazione alla Commissione Regionale per l’Impiego) sarebbe stata posta e comunque dell’indicazione dei criteri ermeneutici che il giudice di appello avrebbe violato nel ritenere tale questione mai sollevata in primo grado.

Il motivo è comunque infondato.

Si richiama, in proposito, il consolidato principio, per il quale il lavoratore, che intenda far valere l’inefficacia o l’annullabilità del licenziamento intimatogli in esito alla procedura di riduzione del personale, è tenuto – a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalla relativa disciplina – “ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità addebitate e su cui fonda il petitum, in osservanza del disposto dell’art. 414 c.p.c. ed in ragione dei criteri caratterizzanti il processo del lavoro” (Cass. n. 16629/2005; conforme, fra le molte: Cass. n.20436/2015).

Il secondo motivo è inammissibile, sia là dove il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia colto quale fosse il vizio sottoposto a giudizio, limitandosi a dare rilievo a circostanze isolate, a fronte di più ampia e complessa doglianza, per il medesimo principio già richiamato in materia di interpretazione degli atti processuali; sia là dove denuncia il vizio di cui all’art. 360, n. 3, non facendo seguire all’enunciazione (in rubrica) delle norme violate o falsamente applicate la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, secondo consolidato orientamento di questa Corte; sia, infine, là dove denuncia l’omesso circa un fatto decisivo per il giudizio.

A quest’ultimo riguardo si deve osservare come il motivo non si conformi allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata l’11 settembre 2013, e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Nella specie, il ricorrente si limita invece a rilevare il difetto di una idonea motivazione, non essendosi la sentenza “soffermata a valutare le circostanze fattuali poste a fondamento dell’atto di appello” (pag. 33): circostanze, peraltro, non specificamente individuate nè rappresentate nella loro eventuale “decisività”, unitamente all’osservanza degli oneri di deduzione precisati dalle richiamate pronunce di legittimità.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, anch’esso non facendo seguire all’enunciazione delle norme erroneamente interpretate la specifica indicazione delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che si ritengono in contrasto con le disposizioni regolatrici del caso di specie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina prevalente, secondo quanto già osservato a proposito del secondo motivo.

Il motivo in esame è comunque infondato.

La questione, che ne forma oggetto, è già stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 1949/2011, la quale, in caso analogo e in modo del tutto condivisibile, ha osservato ciò che segue: “quanto all’ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale correttamente ha rilevato che nessun significato deve attribuirsi alla circostanza che il valore della pensione sia risultato inferiore al reddito conseguito mediante la retribuzione percepita in precedenza, tanto più che il lavoratore non si era curato neanche di ottenere l’utilizzo di precedenti contributi previdenziali versati in suo favore.

Il criterio di scelta previsto dal D.M. n. 158 del 2000 è incentrato sul raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione (ed in subordine, sulla prossimità del diritto a pensione), senza distinguere tra una pensione e l’altra e senza predeterminazione di un limite minimo di importo della stessa.

Nella specie, come rilevato dalla corte territoriale, il ricorrente era pacificamente in possesso dei requisiti di legge per potere ottenere la pensione di anzianità, infatti erogatagli subito dopo il contestato licenziamento, come ammesso dalla stessa parte interessata.

Stante, quindi, il conseguimento del diritto a pensione, il ricorrente non può dolersi di essere stato compreso nei novero dei lavoratori licenziati in applicazione del criterio di scelta previsto da D.M. n. 158 del 2000.

Peraltro, non assume alcun rilievo, come già sopra detto, la circostanza che non sia operata alcuna distinzione tra pensione di anzianità e di vecchiaia, con conseguente coinvolgimento di lavoratori con bassa pensione, dovendosi operare il raffronto con il lavoratori più giovani (cfr. Cass. 4140/2001), così come deve richiamarsi il disposto dal D.M. n. 158 del 2000, art. 5, comma 4, secondo cui deve considerarsi la complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione, tenendo conto, dunque, non solo dei contribuiti riconducibili al servizio prestato con lo stesso datore di lavoro, ma anche dei contributi versati presso le gestioni speciali dei lavori autonomi, trattandosi di contributi che concorrono alla maturazione dei requisiti per il diritto a pensione.

Nella specie dunque a nulla rileva, come osservato dalla controricorrente, che i contributi assicurativi assegnati dal 1962 al 1980 non siano riconducibili al servizio prestato presso la Banca, ma all’attività lavorativa precedentemente prestata come “coltivatore direttò, dovendo solo osservarsi che la mancata ricongiunzione è ascrivibile al lavoratore stesso”.

Il quarto motivo è palesemente inammissibile, censurando, per quanto è dato comprendere, non già il regolamento delle spese deliberato dal giudice di appello (che, rigettato il gravame e confermata di conseguenza la pronuncia di primo grado, ha comunque ritenuto di disporne la compensazione) ma la mancata applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c. in relazione ad una soccombenza che si sarebbe verificata (a carico del datore di lavoro) ove la sentenza non fosse stata affetta dai vizi denunciati con il ricorso per cassazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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