Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15860 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.C.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 123/2008/29 depositata il 4/6/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla

relazione;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.C.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 308/5/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva irpef irap relative all’anno 1999.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. Nella motivazione infatti la CTR affermava di respingere l’appello dell’Ufficio con riferimento all’attività molitoria per intervenuta acquiescenza, mentre nel dispositivo dichiarava di accogliere l’appello medesimo. Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente e/o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR aveva ritenuto di rigettare l’appello dell’Ufficio con riferimento all’attività molitoria “in virtù dell’acquiescenza intervenuta da parte dell’Ufficio per la parte della sentenza che riguarda questa attività”, nonostante l’espressa impugnativa sul punto e senza che fosse intervenuta alcuna acquiescenza.

Fondato è il secondo motivo di ricorso ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Resta da ciò assorbito il primo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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