Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15860 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. MANZI

Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Carlo

Bertacchi giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Girolamo da Carpi n. 6, presso lo studio dell’avv. TARTAGLIA Furio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Carlo Alberto

Facchino giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ATHANOR s.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale

rappresentante, domiciliato in Viareggio, Via Cavallotti n. 23 presso

lo studio degli avv.ti Renzo Migliorini e Patrizia Lombardi;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Firenze n. 1392/04 in

data 6 luglio 2004, pubblicata il 7 ottobre 2004.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Emanuele Coglitore per delega avv. L. Manzi;

udito l’avv. Furio Tartaglia;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 30 luglio 1999 Z.F. conveniva avanti al Tribunale di Lucca, sez. distaccata di Viareggio, la Athanor s.r.l. per essere liberata ai sensi dell’art. 1953 c.c., nn. 2 e 3, dalla fideiussione dalla stessa prestatata nell’interesse della Athanor nei confronti della Banca C.R. Asti s.p.a. per l’importo complessivo di lire 2 miliardi a garanzia di una “performance bond” rilasciata alla Athanor da parte della Banca; a seguito di accordi intervenuti tra le parti, l’importo era stato ridotto a L. 300 milioni.

Veniva disposta la chiamata in causa della C.R. di Asti, che contestava la sussistenza di nuovi accordi novativi intervenuti tra le parti e chiedeva, oltre al rigetto della domanda proposta dalla Z., la condanna della stessa al risarcimento dei danni cagionati anche a seguito del ritardo nel pagamento degli importi dovuti.

Con sentenza del 16 luglio 2001 il Tribunale di Lucca, sez. distaccata di Viareggio, condannava la Athanor a procurare la liberazione della Z. dalla fideiussione, limitatamente all’importo di L. 300 milioni e rigettava la domanda proposta nei confronti della C.R. di Asti; condannava inoltre in solido la Athanor e Z.F. al pagamento in favore della C.R. di Asti dell’importo di L. 1.970.553.672, oltre interessi.

Con sentenza del 7 ottobre 2004 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto dalla Z., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione Z.F. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Asti s.p.a..

La ricorrente Z.F. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al mancato riconoscimento dell’effetto novativo dell’accordo che sarebbe stato raggiunto nel febbraio 1998 con la trasmissione dei fax indicati nella sentenza impugnata, posto che la Z. non avrebbe assunto l’obbligo di prestare garanzia ipotecaria oltre quella già prestata con la fideiussione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1230, 1362 e 1365 c.c., relativamente alla negata sussistenza di una novazione della obbligazione fideiussoria.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1953 c.c., in relazione alla estinzione della fideiussione per intervenuta liberazione della fideiubente.

I tre motivi debbono essere trattati unitariamente, in quanto strettamente connessi.

La sentenza impugnata ha ricostruito in modo attento e puntuale quale fosse la volontà’ delle parti sia al momento della costituzione della garanzia, sia a seguito dell’invio alla banca dei fax del 4 e del 16 febbraio 1998: si trattava di onorare l’impegno sin dall’inizio assunto di fornire alla banca, oltre alla fideiussione già prestata, anche la ulteriore garanzia ipotecaria: tale garanzia era stata soltanto promessa e con i fax indicati si era prospettata l’ipotesi di procrastinare il termine per la formalizzazione sino al 30 aprile 1998, ovvero di sostituire la medesima garanzia ipotecaria con il deposito di una somma pari all’importo garantito.

I motivi proposti dalla ricorrente si limitano a sostenere la diversa tesi che con la somma da depositare sarebbe stata conseguita la liberazione della garanzia prestata con la fideiussione, dato che la garanzia ipotecaria, in aggiunta alla fideiussione, non sarebbe stata prevista nell’accordo originario. Tale assunto è smentito dall’esame della documentazione in atti, ampiamente trattato dai giudici dell’appello, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006. n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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