Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1586 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23149-2017 proposto da:

T.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V.P.G.DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO

CANTELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELA STRAMACCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in

persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 598/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

T.M.C. ricorre, affidandosi a due motivi e con atto notificato il 06/10/2017, per la cassazione della sentenza n. 598 del 18/08/2017 della Corte d’appello di Perugia, notificata in data 08/09/2017, con cui è stato riformato l’accoglimento della sua domanda di condanna dei Ministeri della Salute, dell’Istruzione Università e Ricerca e dell’Economia e Finanze per conseguirne la condanna a pagare quanto dovuto in forza della L. n. 370 del 1999 a seguito dell’inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie in tema di scuole di specializzazione, avendo ella frequentato un corso per cinque anni accademici dal 1990/91;

resistono con controricorso i Ministeri e la ricorrente produce altresì memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la qui gravata sentenza, pure escludendo un vincolo di giudicato derivante dal rigetto della domanda risarcitoria o indennitaria per riconosciuta sua prescrizione, ha rigettato la domanda ritenendo che l’attrice, non avendo agito davanti al TAR Lazio, non avrebbe potuto beneficiare della normativa invocata;

la ricorrente si duole: col primo motivo, dell’erroneità della qualificazione della sua domanda ai sensi della L. n. 370 del 1999, art. 11 avendo ella solo chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della remunerazione spettante per la frequenza dei corsi dal 1990 al 1994 e neppure essendo stata contestata la sussistenza dei relativi presupposti, ma solo che il corso frequentato rientrasse negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362; col secondo motivo, di violazione e falsa applicazione della L. n. 370 del 1999, art. 11 e delle direttive 75/362/CE, 75/363/CE, 82/76/CE e 93/16/CE, perchè il detto art. 11 si applica anche a coloro che non avevano preso parte ai giudizi amministrativi;

i controricorrenti sottolineano l’intervenuto passaggio in giudicato del rigetto, per intervenuta prescrizione, della precedente domanda sulla medesima pretesa;

tale circostanza è dirimente e, relativa ad un giudicato esterno, va doverosamente rilevata: è evidente che la domanda davanti al tribunale capitolino e quella proposta al tribunale umbro non erano affatto diverse, perchè relative al medesimo diritto, univocamente determinato dalla pretesa nei confronti dello Stato per suo inadempimento alle direttive comunitarie in relazione alla frequenza, da parte della T., di corsi di specializzazione in medicina senza la corresponsione di una adeguata remunerazione;

in particolare, il diritto è stato solo prospettato sotto un diverso angolo visuale e quindi diversamente qualificato in iure (secondo quanto già evidenziato da Cass. Sez. U. 9347/09), ma rimane lo stesso ed uno solo: i diritti di cui alla legge del 1999 non possono qualificarsi nuovi rispetto a quelli originariamente spettanti agli specializzandi, limitandosi la legge al riconoscimento della loro spettanza soprattutto in relazione alla circostanza dell’avvio di azioni giudiziarie, nonchè alla rimodulazione del quantum;

pertanto, deve riconoscersi operante la preclusione da giudicato sul rigetto della domanda originaria e, così corretta la motivazione, il dispositivo della gravata sentenza risulta conforme a diritto ed il ricorso non può trovare accoglimento;

infine, se la rilevata necessità di correggere la motivazione rende di giustizia l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, la reiezione del ricorso impone la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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