Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1586 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1586 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15425/2015 R.G. proposto da:
Trasporti Vitiello di Gennaro Vitiello & C. s.n.c. in liquidazione, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Paolo de Silva, domiciliata presso la Cancelleria
della Corte di cassazione;

– ricorrente contro
Indinvest LT s.r.l. a socio unico, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Corrado Spaggiari e Alfredo Rubino, domiciliata presso la
Cancelleria della Corte di cassazione;

– con troricorrente –

2(Q55

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 26
novembre 2014.

Data pubblicazione: 23/01/2018

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi
dell’art. 380-bis-1 cod. proc. civ.;
RITENUTO
La Trasporti Vitiello di Gennaro Vitiello & C. s.n.c., ora in

Indinvest LT s.r.l. (già L.T. Alluminio s.r.I.), al fine di ottenere la
condanna per inadempimento nel pagamento del corrispettivo di un
contratto di trasporto.
Il Tribunale di Napoli, dopo aver riunito i giudizi, accoglieva solo
parzialmente la domanda.
Avverso tale sentenza, la Trasporti Vitiello s.n.c. proponeva
gravame; l’impugnazione veniva tuttavia rigettata dalla Corte
d’appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso tale decisione la Trasporti Vitiello s.n.c. ricorre per due
motivi. La Indinvest S.r.l. resiste con controricorso illustrato da
successiva memoria.
CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta
in forma semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione
dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.
In sostanza, la società ricorrente si lamenta della circostanza
che i giudici di merito avrebbero deciso sulla base delle conclusioni
del consulente tecnico d’ufficio o se ne sarebbero discostati in
danno della società attrice, nonostante la «copiosa documentazione
prodotta».
La censura è carente dei requisiti di specificità e autosufficienza
di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
Infatti, il ricorrente non riferisce né del contenuto della
consulenza d’ufficio, né della documentazione prodotta, di cui non è
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liquidazione, conveniva in due separati giudizi, poi riuniti, la

ben chiara neppure la natura. Il difetto di autosufficienza si estende
anche al contenuto dei provvedimenti istruttori dallo stesso
genericamente indicati, alle deposizioni testimoniali e, infine, anche
al contenuto del contratto stipulato fra le parti. Anche l’asserita non
contestazione di talune circostanze di fatto risulta carente di
autosufficienza, non essendo stato specificatamente indicato né
dove e quando siano state affermate tali circostanze, né quali siano

l’onere di contestazione.
Il motivo, conclusivamente, è inammissibile.
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa
applicazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. In particolare, il
ricorrente impugna il capo della sentenza di appello che ritiene
tardivamente proposta la domanda di risarcimento contrattuale,
affermando, al contrario, che la domanda era da ricomprendersi
nell’ambito di quanto richiesto in primo grado. La Trasporti Vitiello
contesta, in sostanza, la decisione della corte d’appello di non
aderire alla tesi, formulata dal c.t.u., secondo la quale il calcolo del
corrispettivo del trasporto avrebbe potuto farsi tenendo conto delle
tariffe a forcella per il viaggio di andata, essendo norme
imperative, e invece di quanto stabilito contrattualmente per il
viaggio di ritorno, potendosi in tal caso derogare a quanto previsto
dalla legge.
Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso, la censura è carente di autosufficienza, in
quanto il ricorrente, pur sostenendo di aver ritualmente formulato
le domande di cui sopra, non ne riferisce il contenuto testuale,
impedendo alla Corte di legittimità di operare un confronto tra
quanto affermato e le domande effettivamente formulate negli atti
introduttivi dei due giudizi di primo grado.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e
le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ.,
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gli atti con i quali la controparte avrebbe omesso di esercitare

nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-

quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va
disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per

Rv. 630550).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.200,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi
liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014,

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