Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1586 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28850-2011 proposto da:

N.B., (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

TORRE RINALDA S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

TORRE RINALDA S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA AMERICO CAPPONI 16, presso l’avvocato FRANCESCO MILONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE DI NOI, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

N.B., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 485/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e

terzo motivo. Accoglimento del quarto e quinto motivo, assorbiti i

restanti del ricorso principale. Accoglimento del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.B., premesso che l’assemblea del luglio 1984 della soc. Torre Rinalda s.p.a. aveva deliberato l’aumento del capitale sociale emettendo 750 azioni conferenti al titolare il diritto di uso di una piazzola dei campeggio sito sul terreno di proprietà della società; di avere sottoscritto il modulo di prenotazione relativo ad una delle azioni versando la somma di Lire 4.500.000 senza ricevere il relativo certificato azionario e che la delibera era stata revocata perchè ritenuta contraria a legge, chiedeva in giudizio nei confronti della società e dell’amministratore D.S. il riconoscimento della qualità di socio della Torre Rinalda s.p.a. oppure la sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto di sottoscrizione azionaria, con l’iscrizione nel libro soci ed il rilascio del certificato relativo o altrimenti la restituzione di quanto versato, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Analoghe domande venivano proposte da altri ventisette sottoscrittori di azioni, intervenuti nel giudizio.

Il Tribunale dichiarava la nullità degli accordi di sottoscrizione dei moduli di prenotazione, condannava la società e gli eredi D. a restituire quanto versato dalle controparti e compensava detto credito con il debito conseguente all’uso delle piazzole e dei servizi del campeggio goduti medio tempore.

La Corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame, non essendo stato ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio con D.M. (una delle eredi del D.), ritenendo sussistente litisconsorzio necessario tra tutte le parti.

Con la sentenza 14558/2008, questa Corte cassava la pronuncia di seconde cure, e rinviava alla Corte d’appello, ritenendo che la declaratoria di inammissibilità non poteva investire tutte le parti del processo, ma solo il rapporto tra il N. ed altri e gli eredi D., proseguendo invece il giudizio nei confronti della società.

La Corte d’appello, con sentenza del 10/12/2010-24/5/2011, ha respinto l’appello di N.B. ed altri, ritenendo inammissibile la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all’azione possessoria o, in subordine, di autorizzazione al deposito di copia del verbale di immissione in possesso, perchè formulata in sede di precisazione (comunque, tali atti erano presenti nel fascicolo degli appellanti); che effettivamente il primo giudice non aveva pronunciato sulla domanda risarcitoria, ma che detta domanda doveva ritenersi inammissibile perchè, prescindendo dal relativo onere probatorio, non assolto, risultava nuova, essendo stata fatta valere in primo grado in relazione all’appropriazione delle somme versate e non alle spese per l’acquisto di roulottes, tende, attrezzature.

Ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, che l’efficacia vincolante del contratto di prenotazione era subordinata all’approvazione della società, mai intervenuta, sicchè, decorso il termine previsto di gg. 60, il contratto di prenotazione doveva ritenersi caducato; nel resto, ha rilevato che l’eccezione di mancata fruizione delle piazzole e dei servizi era smentita dal contenuto del ricorso ex art. 1168 c.c.

Ha infine compensato le spese del giudizio di legittimità e condannato alle spese del grado gli appellanti.

Ricorrono avverso detta pronuncia N.B., + ALTRI OMESSI

Si difende la società con controricorso ed avanza ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

La società ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 280 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 1990 e del vizio di motivazione; deducono che la Corte d’appello, con l’ordinanza del 19/10/2010, aveva rimesso la causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di primo grado, con ciò riaprendosi la fase istruttoria, per cui sarebbe stata da accogliere l’istanza di acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento relativo all’azione possessoria, ex art. 1168 c.c..

2.1.- Il motivo, inteso a denunciare un vizio processuale, è inammissibile, non indicando i ricorrenti la rilevanza e quindi la concreta lesione derivante dal vizio dedotto; inoltre, va osservato che la Corte d’appello ha in ogni caso dato atto della presenza del fascicolo e ne ha scrutinato gli atti.

1.2.- Col secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza, sostenendo che il Giudice del rinvio non avrebbe dovuto “rifare il giudizio d’appello valutare (delibare) il fondamento dei motivi di gravame come già rivolti alla decisione del primo giudice”, ma decidere direttamente sulle domande proposte dalle parti, mentre nella specie la Corte d’appello non ha statuito sulle domande e in particolare, per quanto riguarda la domanda risarcitoria, “ha tacciato di nullità la sentenza di primo grado.”

2.1.- Il motivo è infondato.

La parte fa riferimento al principio espresso, tra le tante, nella pronuncia 11936/2006, secondo il quale il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d’appello per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto “iudicium rescissorium”) funzionale all’emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell’art. 393 codice di rito, a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all’appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l’effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d’appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).

Secondo i ricorrenti, la Corte del merito, quale Giudice del rinvio, si sarebbe dovuta pronunciare direttamente sulle domande, non come Giudice d’appello.

A detta tesi non può prestarsi adesione.

La sentenza 14558/2008 ha ritenuto viziata la pronuncia della Corte d’appello per avere dichiarato inammissibilità dell’intero giudizio, anzichè relativamente al solo rapporto processuale tra il N. ed altri e gli eredi D., ed ha cassato la pronuncia impugnata solo nella parte riguardante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto nei confronti della società, specificamente evidenziando nella parte conclusiva della motivazione che rimanevano estranei al giudizio di rinvio gli eredi D., la cui posizione era definita per effetto del passaggio in giudicato della sentenza nella parte che li riguardava.

Come reso evidente dalla pronuncia di questa Corte nei termini sopra riportati, la cassazione della ritenuta inammissibilità anche del giudizio d’appello tra il N. ed altri e la Torre Rinalda riportava integralmente avanti al Giudice del merito il giudizio relativo a detto rapporto, che non poteva che svolgersi secondo le regole proprie del procedimento d’appello, nella valutazione di tutte le questioni proposte, non incidenti sull’obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato e sugli effetti di questo sulla decisione della causa (e si qualifica come improprio o restitutorio il rinvio quando, per qualsiasi ragione di carattere processuale, il giudizio “a quo” si sia concluso senza una pronuncia nel merito, così, tra le tante, la pronuncia 4290/2015).

Per completezza, si evidenzia che nel cd. “iudicium rescissorium”, che origina dall’annullamento della sentenza d’appello per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la giurisprudenza ritiene che si tratti di una fase autonoma del giudizio, funzionale all’emanazione di una sentenza che non si sostituisce alla precedente pronuncia nè di primo nè di secondo grado, ma statuisce per la prima volta sulle domande delle parti, ma perchè solo all’appello può riconoscersi carattere sostitutivo della sentenza precedente, che non può rivivere per effetto della cassazione con rinvio della sentenza d’appello (così, tra le tante, la pronuncia 11936/2006).

Tale principio è inteso a risolvere il rapporto tra le pronunce di legittimità e di merito, ma non incide sul rispetto, da parte del Giudice del rinvio, delle regole del processo che si svolge avanti allo stesso.

1.3.- Col terzo mezzo, i ricorrenti si dolgono dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile perchè nuova la domanda risarcitoria; sostengono l’erroneità di detto assunto, considerato che il giudizio di rinvio non costituisce un giudizio d’appello e quindi non è applicabile l’art. 345 c.p.c.; che nella specie ratione temporis si applica l’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma processuale ex L. n. 353 del 1990; che le parti avevano chiesto in primo grado la pronuncia limitata all’an, con riserva del quantum a separato giudizio, indicando solo a livello esemplificativo, e senza carattere di esaustività, le condotte dannose della società e degli amministratori.

2.3.- Il motivo va respinto.

Premesso che può riconoscersi in tesi il solo vizio processuale, e che trova applicazione, per quanto sopra specificato, la normativa processuale dell’appello, da cui l’applicazione dell’art. 345 c.p.c. nella formulazione anteriore all’introduzione del cd. nuovo rito, deve ritenersi irrilevante la deduzione della parte di aver fatto valere la domanda di danni limitata all’an, ciò non incidendo sui fatti costitutivi, sulla base dei quali la Corte d’appello ha concluso per la novità della domanda ex art. 345 c.p.c.

Ciò posto, deve ritenersi corretta la statuizione del Giudice del merito.

E’ stato affermato, tra le altre, nella pronuncia 3936/2007, il principio secondo cui in tema di domande nuove in appello, con riferimento all’azione di risarcimento del danno, non sussiste violazione del divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1 – nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 – là dove dalle conclusioni rassegnate sia nel giudizio di primo grado che da quelle proposte in grado di appello, si evinca che la domanda risarcitoria, in relazione a tutti i danni subiti per la causale descritta nell’atto introduttivo, abbia investito sin dall’inizio ogni possibile voce di danno, esprimendo per la sua onnicomprensività la volontà di riferirsi ad un ristoro globale ricomprendente tutti i possibili profili di danno patito, e che pertanto, solo nel caso in cui nell’originario atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, e tra esse non siano indicate quelle poi oggetto di specifica richiesta in appello la relativa domanda se proposta in appello, costituisce domanda nuova come tale inammissibile.

Ciò posto, va rilevato che in primo grado, gli attori avevano posto a fondamento della domanda risarcitoria l’appropriazione delle somme di danaro relative alla sottoscrizione del modulo di prenotazione, delle quali non vi era traccia nella contabilità della società (ed il danno era stato relazionato alle due domande proposte, principale, di accertamento della vendita e riconoscimento della qualità di socio, e subordinata, di sentenza costitutiva con le conseguenti pronunce, per cui non vi poteva essere alcun collegamento logico-giuridico tra dette domande e gli esborsi dedotti in secondo grado), di talchè l’allegazione del danno consistente nelle spese sostenute per le attrezzature da campeggio, con l’introduzione di un tema di indagine nuovo, comporta la diversità della causa petendi, e quindi della domanda fatta valere in secondo grado.

Nè potrebbe sostenersi che si trattasse degli ulteriori danni successivi alla sentenza di primo grado, suscettibili di essere richiesti nel giudizio d’appello ex art. 345 c.p.c., comma 10, u.p., atteso che detti danni avrebbero dovuto trovare la fonte nei fatti costitutivi già dedotti in primo grado, mentre nella specie si tratta di danni basati su fatto costitutivo differente: ed infatti,come affermato nella pronuncia 5067/2010, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d’appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado: la nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo “petitum”, costituisce inammissibile domanda nuova.

1.4.- Col quarto motivo, i ricorrenti denunciano l’omissione di pronuncia della Corte d’appello, per avere questa rilevato che dalla sentenza di primo grado non era enucleabile l’affermazione che “la prenotazione dell’azione si fosse in realtà tradotta in una forma di lottizzazione del campeggio.” Secondo la parte, il GOA non si era pronunciato sulle eccezioni della Torre Rinalda, di nullità del preliminare di cessione delle azioni, per avere la deliberazione dell’assemblea straordinaria del 20/7/84 evaso le prescrizioni della L.R. 20 giugno 1979, art. 12, e la Corte d’appello non si era pronunciata sull’eccezione intesa a far valere l’omissione del primo Giudice.

2.4.- Il motivo è manifestamente infondato.

I Giudici del merito si sono pronunciati su tale eccezione, tant’è che in primo grado è stata dichiarata la nullità ed inefficacia della delibera di emissione delle azioni privilegiate per contrasto con nome imperative (L.R. n. 35 del 1979, art. 12) e conseguentemente la nullità dei moduli di prenotazione delle azioni privilegiate àinefficacia del relativo contratto di acquisto, ed in secondo grado la Corte del merito ha ritenuto la validità della delibera e l’autonomia causale del modulo di prenotazione, la cui efficacia era subordinata alla condizione sospensiva dell’approvazione della società, sicchè, decorso il termine previsto nel modulo per la stipula del contratto di cessione, il contratto di prenotazione era divenuto inefficace.

1.5.- Col quinto, sempre facendo valere i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, i ricorrenti contestano la mancata considerazione da parte della Corte d’appello delle delibere assembleari; sostengono che la condizione sospensiva dell’approvazione della società è nel caso assorbita dall’esecuzione in forza del disposto ex art. 1337 c.c.; che le scritture sono atti di compravendita ed il consenso della società, già espresso preventivamente nella delibera, è confermato dalla sottoscrizione dell’amministratore sul modulo di prenotazione e dall’esecuzione del contratto; contestano l’interpretazione della Corte di merito, rilevando la natura meramente potestativa della clausola “salvo approvazione della società”, e quindi la nullità della stessa; sostengono la natura di preliminare impuro o ad effetti anticipati ed obbligatori, e che è intervenuta l’approvazione della società in tre momenti: con la Delib. 20 luglio 1984, con l’accettazione del modulo di prenotazione, per facta concludentia.

2.5.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

E’ necessario premettere che, secondo l’univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonchè, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione). Deve pertanto escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell’atto negoziale, ovvero cercare di far valere pretesi vizi logici della motivazione che sostiene l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla volontà delle parti espressasi nell’atto negoziale. Secondo la concorde giurisprudenza di questo giudice di legittimità, inoltre, qualora deduca la violazione dei citati canoni interpretativi, il ricorrente deve precisare in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benchè genericamente riferibile alla violazione denunciata, si riduca, come nella specie, alla mera (benchè energicamente ribadita) prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (v. le pronunce 25728 del 2013 e, tra le altre, 1754 del 2006). Tanto premesso, e depurato il motivo dei rilievi inammissibili, intesi a prospettare di per sè una differente interpretazione, senza alcuna indicazione precisa di come e quali norme di ermeneutica contrattuale sarebbero state in tesi violate dalla Corte d’appello, si deve rilevare che il Giudice del merito ha plausibilmente interpretato il contratto come condizionato sospensivamente, e tale condizione, pur certamente potestativa, non è meramente potestativa, stante l’esigenza e l’interesse della società a deliberare l’emissione delle azioni privilegiate e a valutare la compatibilità del godimento illimitato delle piazzole con l’organizzazione del campeggio.

Sulla differenza tra la condizione potestativa e quella “mera”, si richiama tra le ultime la pronuncia 18239/2014, che si è espressa nel senso di ritenere che la condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato.

1.6.- Col sesto, i ricorrenti denunciano i vizi ex art. 360 c.p.,c., nn. 3, 4 e 5 in relazione alla ritenuta compensazione, sostenendo che il ripristino delle situazioni presuppone la risoluzione che non è stata pronunciata e che in ogni caso, l’effetto restitutorio a seguito della risoluzione non poteva essere limitato al solo prezzo dell’azione privilegiata, ma avrebbe richiesto equa comparazione degli interessi contrapposti.

2.6.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Posto che non è stata pronunciata la risoluzione, ma, correttamente come sopra già detto, è stato ritenuto il contratto inefficace, il Giudice ha provveduto a pronunciare la compensazione, a cui era tenuto.

Ed infatti, come affermato nella pronuncia 157/05, il giudice deve decidere sul credito opposto in compensazione anche allorchè non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non eccedente la sua competenza per materia o valore; tuttavia, ove nella compensazione ricorra al criterio equitativo di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., tale criterio deve importare la previa individuazione delle due poste da comparare, con analitica e circostanziata indicazione delle componenti patrimoniali, in modo da rendere palese e chiara l’individuazione dell’iter logico seguito nella valutazione equitativa.

Nel resto, sono del tutto generiche le doglianze intese a far valere “una più equa comparazione degli interessi e delle posizioni soggettive lese…”

1.7.- Col settimo mezzo, i ricorrenti si dolgono della ritenuta inammissibilità del settimo motivo d’appello, sostenendo che si sarebbe dovuti pervenire ad una decisione diversa.

2.7.- Il motivo è inammissibile, in quanto incongruo rispetto alla decisione impugnata, non essendo stata ritenuta la nullità della delibera.

1.8.- Con l’ottavo, si dolgono della compensazione delle spese di lite per il giudizio di legittimità ove i ricorrenti sono stati vittoriosi.

2.8.- Il motivo è infondato.

Va osservato a riguardo che la Corte d’appello ha motivato in relazione alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, nel quale N. ed altri erano risultati vittoriosi, e per il resto ha applicato il principio della soccombenza.

3.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la società si duole della motivazione insufficiente in relazione al modulo di prenotazione da ritenersi nullo, inefficace a fronte della licenza amministrativa ed intesa alla privatizzazione simile alla vendita frazionata vietata a fini urbanistici.

3.2.- Il motivo è assorbito.

4.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso principale, assorbito l’incidentale; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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