Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15859 del 24/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 24/07/2020), n.15859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12630-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7076/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. B.F., proprietario di una unità immobiliare sita in (OMISSIS) e ricompresa microzona (OMISSIS), impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che attribuiva una classe superiore con conseguente aumento delle rendite catastali.
2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l’avviso di accertamento.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello per mancanza della prova della sua tempestività risultando in atti la prova della data di ricezione dell’atto di appello (10.11.2016) ma non quella di spedizione.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo; il contribuente non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, omesso esame di un di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR esaminato e valutato la distinta di spedizione dell’operatore di Poste italiane dal quale risultava che l’atto era stato consegnato per la spedizione in data 7/11/2016 ultimo giorno per la notifica.
2. Al fine di esaminare la distinta di spedizione e verificare la tempestività della notifica dell’atto di appello deve disporsi l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte:
rimette la causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020