Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15859 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.S.S. elett.te dom.to in Roma, alla via Cosseria 2,
presso lo studio dell’avv. Gioffrè F.S., rapp.to e difeso dall’avv.
Lombardi Nicola, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 132/2008/05 depositata il 28/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da D.S.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Avellino n. 293/5/2006 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) per iva, irpef ed irap relative agli anni 2002 e 2003. La CTR riteneva plausibile l’utilizzo da parte dell’Ufficio della percentuale del 93% in considerazione della quantità di caffè occorrente nella comune prassi per ogni tazzina di caffè, nonchè in rapporto al ricarico normalmente applicato da aziende similari operanti nello specifico settore.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTRT avrebbe accolto l’appello incidentale nonostante l’Ufficio avesse proposto solo una memoria di resistenza.
La censura è inammissibile stante la mancata trascrizione dei documenti a fondamento del ricorso. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).
Con secondo motivo il ricorrente assume la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La decisione non terrebbe conto di una delle domande del D.S. nonchè dello sfrido conseguente all’accensione della macchina.
La censura è inammissibile, nella parte in cui si fa riferimento ” ad una delle domande..”, per difetto di autosufficienza non essendo trascritta specificamente la domanda nè indicato l’atto difensivo e/o il verbale di udienza nei quali la deduzione sarebbe stata formulata. Nel resto la censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, come sopra riportato, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, nè le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011