Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15859 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24908/2006 proposto da:

Z.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato VIGLIONE GIANCARLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati VISCARDI Alfonso, GRIMALDI

EMILIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in nome e per conto della

CONSAP S.P.A. Fondo di Garanzia Vittime della strada in persona dei

suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI

Attilio, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2005 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 2/6/2005, depositata il

08/06/2005, R.G.N. 1495/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato ALFONSO VISCARDI;

udito l’Avvocato EMANUELA E’RCOLE per delega dell’Avvocato ATTILIO

BAIOCCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.F. proponeva appello avverso la sentenza n. 692/03 con cui il Giudice di pace di Nocera Inferiore decidendo sulla domanda di risarcimento danni da lui proposta nei confronti della Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata dal FGVS, in relazione ad un investimento subito il (OMISSIS) in (OMISSIS) ad opera del conducente di un motociclo, rimasto non identificato, che, percorrendo la zona a velocità sostenuta, lo aveva attinto alla mano destra – aveva respinto la domanda per mancata proposizione della querela.

L’appellata resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

Con sentenza depositata l’8.6.05 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’appello ed avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., con tre motivi, mentre la Generali ha resistito con controricorso, depositando anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 12, comma 1, lett. e), avendo il medesimo correttamente assolto l’onere probatorio di dimostrare la circostanza che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e la mancata pronuncia su specifico motivo d’appello, avendo omesso il Tribunale di pronunciarsi in ordine alle testimonianze rese dai testi N. e D.V., per il cui mancato esame da parte del primo giudice era stata formulata apposita censura.

Con il terzo motivo deduce erroneità della motivazione, laddove il Tribunale ha ritenuto tardivamente proposta la denuncia-querela del ricorrente.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

Si rileva preliminarmente che con il primo motivo viene dedotta la violazione di una norma, la L. n. 990 del 1969, art. 12, comma 1, lett. e), che non esiste quanto alla menzionata lett. e) e deve considerarsi comunque assolutamente inconferente al caso di specie.

Se, come tutto fa ritenere, il ricorrente ha inteso riferirsi alla norma dell’art. 19 comma 1 lett. a) della stessa legge (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283), si rileva che il danneggiato che promuova azione di risarcimento nei confronti del FGVS ha l’onere di provare che il danno è riconducibile alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo rimasto sconosciuto (Cass. n. 10484/01), per cui è pacifico che l’onere probatorio in questione si estende necessariamente anche alla circostanza che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto.

Ciò implica che il danneggiato debba dimostrare di aver fatto quanto in suo potere, nei limiti della situazione di fatto esistente al momento del sinistro e mediante impiego della normale diligenza, per l’identificazione del mezzo investitore.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, la proposizione della denuncia-querela non può considerarsi la modalità esclusiva d’assolvimento del suddetto onere di diligenza, così come non può imporsi al danneggiato l’onere di compiere investigazioni particolarmente complesse per l’identificazione dell’investitore rimasto sconosciuto, bastando all’uopo la prova che il medesimo si sia attivato (per esempio, sforzandosi di rilevare e memorizzare la targa del veicolo ovvero sollecitando il pronto intervento sul posto della Polizia municipale e così via).

Sotto questo punto di vita il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare le testimonianze rese dai testi N. e D.V. che, a suo avviso, avrebbero invece fornito la prova dell’assolvimento dell’onere probatorio circa la mancata identificazione del veicolo investitore.

Ma il ricorrente che denunci il vizio o la carenza di motivazione per omesso esame, da parte del giudice di merito, di prove per testi decisive, ha l’onere, a pena d’inammissibilità del motivo di censura, di riprodurne nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza dei medesimo, il contenuto nella loro integrità (Cass. n. 15412/04): e ciò a fine di rendere possibile al giudice di legittimità, al quale è precluso istituzionalmente di ricercare direttamente le prove negli atti di causa, di valutare anzitutto la loro pertinenza e decisività e, quindi, l’inadeguatezza della motivazione in relazione al punto controverso (Cass. n. 13953/02).

il ricorrente non ha assolto tale onere, per cui la doglianza circa l’omesso esame delle prove in questione va dichiarata inammissibile.

Per quanto riguarda infine il terzo motivo, non sussiste dedotto vizio motivazionale, atteso che il Tribunale si è limitato a rilevare l’inutilità, ai fini dell’assolvimento da parte del danneggiato di quell’onere di diligenza di cui in precedenza si discuteva in funzione della possibile identificazione dell’investitore sconosciuto, di una presentazione della denuncia avvenuta solo il 12.6.03 e, perciò, a distanza di un considerevole arco di tempio dal fatto.

Tale rilievo trova, infatti, in se stesso la propria giustificazione, trattandosi di applicazione di un mero principio logico in relazione ad una nozione di comune esperienza, per cui non si esige alcuna specifica ed arti colata motivazione.

il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della soc. Generali Assicurazioni delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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