Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15858 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 21/12/2016, dep.26/06/2017),  n. 15858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Gugllielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27788-2014 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI, GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A.D. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO

CHIESI, RAFFAELLO CHIESI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 725/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/06/2014 R.G.N. 1076/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato SAVERIO CASULLI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI, MAURO CHIESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il ricetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna con la pronuncia n. 725/14, pubblicata il 10 giugno 2014 e notificata il 24 settembre 2014, rigettava il gravame interposto in via principale dalla S.p.a. BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA (d’ora in avanti MPS) e quello incidentale da G.A.D., avverso la sentenza in data 10 luglio 2012 del locale giudice del lavoro, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, intimato il tre ottobre 2008, previa contestazione disciplinare del 19 aprile 2008, dalla Banca al direttore di agenzia G., in ordine a operazioni irregolari, per cui il dipendente risultava anche inquisito in sede penale. La gravata pronuncia aveva riconosciuto tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav. (secondo il testo ratione temporis vigente), ma aveva respinto le domande di risarcimento danni non patrimoniali, nonchè quelle riferite al premio di produttività ed al pacchetto di azioni spettanti al dipendente. Aveva, altresì, rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da MPS per danni in relazione alle operazioni riguardo alle quali era stato intimato il recesso per giusta causa. La sentenza di primo grado veniva, quindi, confermata dalla Corte di Appello, che riteneva ingiustificato il ritardo nella contestazione disciplinare L. n. 300 del 1970, ex art. 7. Veniva, inoltre, respinta la reiterata domanda riconvenzionale di MPS circa il lamentato danno patrimoniale, atteso che le operazioni contestate al funzionario erano avvenute con il benestare e/o l’acquiescenza dei superiori gerarchici.

Parimenti, veniva respinto l’appello incidentale del G., volto ad ottenere il premio di produttività e le azioni, domande già disattese in 10 grado.

La sentenza di appello era in seguito impugnata con ricorso per cassazione dalla Banca M.P.S. S.p.A. con due motivi, cui resisteva il G. mediante controricorso (ma senza ricorso incidentale relativo alle sue domande non accolte).

Soltanto parte ricorrente risulta aver depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso attengono sia al licenziamento, sia alla pretesa risarcitoria azionata in via riconvenzionale dalla società convenuta contro il G..

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 con particolare riguardo al principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, nonchè degli artt. 2119, 1175 e 1375 c.c. anche in relazione all’art. 38 C.C.N.L. 12 febbraio 2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie finanziarie e strumentali (art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3).

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla ritenuta assenza di responsabilità del G. rispetto al pregiudizio economico lamentato dalla banca ed oggetto della sua domanda riconvenzionale tempestivamente proposta (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in effetti per erronea valutazione delle risultanze istruttorie).

Entrambe le censure vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, premesso che manca apposito indice dei documenti richiamati a fondamento dell’impugnazione e che difetta altresì la riproduzione della contestazione disciplinare circa gli addebiti, per i quali la ricorrente ha sostenuto invece la loro tempestività, in effetti le critiche rivolte dalla società riguardano la non condivisa valutazione dei fatti di causa nonchè la relativa motivazione da parte dei giudici di merito.

Di conseguenza, non si tratta violazioni sussumibili nell’ambito della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma di censure rivolte alle argomentazioni svolte in proposito dalla Corte di merito in punto di fatto come tali al più rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 5, però secondo il testo della nuova versione, applicabile ai provvedimenti pubblicati dall’undici settembre 2012 in avanti (la sentenza de qua risale al maggio – giugno 2014. Cfr. la disciplina transitoria dettata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134).

La Corte distrettuale, invece, ha tenuto conto, quanto alla prima doglianza, dei motivi di appello sollevati sul punto dalla banca (v. in part. il riferimento alla conclusione dell’ispezione interna in data primo giugno 2007, all’inizio delle indagini in sede penale da parte del pubblico ministero in data 18 ottobre 2007, all’avviso di garanzia per il reato di appropriazione indebita in data 11 dicembre 2017 e alla contestazione disciplinare poi avutasi il 4 aprile 2008, richiamando altresì la giurisprudenza – Cass. n. 20719 del 10/09/2013, secondo cui l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo).

Nella specie, quindi, la Corte territoriale rilevava come nella stessa lettera di contestazione – avente ad oggetto una serie di mancanze ulteriori, rispetto al capo d’imputazione relativo al reato di appropriazione indebita in concorso con altri, mancanze fondate sugli accertamenti eseguiti in ambito aziendale – parte datoriale avesse evidenziato un riconoscimento di responsabilità da parte del dipendente nelle dichiarazioni rese dal medesimo in data 15 e 17 maggio 2007. Inoltre, le posizioni collegate alla concorrente nel reato apparivano, come dichiarato dalla stessa Banca, irrimediabilmente compromesse già nel mese di luglio 2007, citando pag. 13 della memoria difensiva della resistente in primo grado. Ed era stata sempre la Banca ad ammettere di aver temporeggiato, dopo la conclusione dell’ispezione interna, nella speranza che, come avvenuto a fine ottobre novembre 2007, le criticità rientrassero. Era, quindi, poco credibile che il considerevole lasso di tempo trascorso tra l’accertamento ispettivo e la formulazione dell’addebito fosse dovuto all’esigenza di ricostruire i fatti emersi a seguito delle indagini penali. Per di più, la datrice di lavoro a seguito della contestazione in data 4 aprile 2008 aveva continuato ad affidare al G. incarichi di fiducia e di rilievo. Pertanto, andavano confermate le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado, tenuto conto soprattutto che la tempestività della contestazione costituisce manifestazione della volontà datoriale di esercitare il potere disciplinare.

Dunque, a fronte di tali accertamenti in atto e delle conseguenti corrette argomentazioni sul punto in tema di valutazione, da parte del giudice di merito, non sussiste alcun fondato vizio rilevante, nei sensi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, tanto più poi ove si consideri che per la contestazione disciplinare rileva il momento in cui parte datoriale viene a conoscenza dei fatti, e che non occorre anche un loro compiuto accertamento (cfr. sul punto Cass. lav. n. 3532 del 13/02/2013, secondo cui il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l’illegittimità del licenziamento. Nella specie, quindi, veniva giudicato correttamente applicato il principio dalla Corte di merito, che aveva annullato, in quanto illegittimo, il licenziamento irrogato dopo diverso tempo a dipendente che, in sede ispettiva, immediatamente aveva ammesso gli addebiti, ritenendo che la società sin da tale momento era in possesso di tutti gli elementi per decidere se procedere alla contestazione disciplinare degli stessi e, quindi, di valutare la sanzione disciplinare da irrogare, senza alcuna necessità di attendere, come poi era invece avvenuto, l’esito delle indagini svolte in sede penale. Conforme, tra le altre, Cass. n. 21633 del 20/09/2013. Parimenti, Cass. lav. n. 4724 del 27/02/2014 rigettava altro ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., affermando che in tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti contestati e la conseguente denuncia all’autorità inquirente non fanno venire meno l’obbligo di immediata contestazione, in considerazione della rilevanza che esso assume rispetto alla tutela dell’affidamento e del diritto di difesa dell’incolpato, sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore; di conseguenza, il differimento dell’incolpazione poteva dirsi giustificato soltanto dalla necessità, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore e non anche dall’integrale accertamento degli stessi. Nella specie, pertanto, veniva confermata la sentenza di merito, che aveva ritenuto non giustificato un ritardo nell’elevazione della contestazione di quasi sette mesi, dall’inizio degli accertamenti ispettivi, nell’ambito di una filiale di un istituto bancario di notevoli dimensioni.

Ed allo stesso modo Cass. lav. n. 1101 del 18/01/2007 affermava che nel valutare l’immediatezza della contestazione occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Quindi, l’aver presentato a carico di un lavoratore denunzia di un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non poteva consentire al datore di attendere gli esiti del processo penale sino alla sentenza irrevocabile prima di procedere alla contestazione dell’addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore apparivano ragionevolmente sussistenti).

Analogamente, inconferenti appaiono le doglianze mosse con il secondo motivo, relativamente all’azionata pretesa risarcitoria per le asserite violazioni di legge, laddove in effetti inammissibilmente MPS pretende una rivalutazione nel merito di quanto invece diversamente opinato dalla Corte territoriale. Infatti, il collegio giudicante osservava che, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, l’attore fin dalle prime difese aveva sempre sostenuto che la direzione non solo sapeva delle posizioni in questione, relative agli scoperti di conto corrente dell’indicata clientela, ma che era anche consenziente del suo operato. Tale assunto del lavoratore, secondo la Corte d’Appello, aveva trovato riscontro nella documentazione in atti, per cui la Direzione di Bologna non solo era consapevole dell’andamento delle posizioni relative a sconfinamenti, ma aveva sostanzialmente ratificato le irregolari operazioni eseguite dal G. attraverso le quotidiane procedure di controllo. Il fatto che parte datoriale avesse accettato il rischio d’insolvenza connesso all’anomala concessione dei fidi contestati emergeva dalla stessa difesa della Banca, laddove aveva affermato che nel luglio 2007 era ipotizzabile che le posizioni tornassero in bonis, come avvenuto in precedenza. Pertanto, non era ravvisabile la dedotta responsabilità del dipendente in ordine al pregiudizio asseritamente patito, essendo la gestione dei fidi in parola avvenuta con il benestare e/o l’acquiescenza dei superiori, i quali non avevano mai disposto la revoca dei fidi e/o imposto la chiusura dei rapporti in oggetto.

Per contro, la ricorrente, a fronte degli anzidetti accertamenti e delle argomentate valutazioni di merito, ha ipotizzato travisati rilievi, estrema genericità e carente indicazione degli elementi probatori, distorta applicazione del controverso percorso logico-argomentativo della sentenza del Tribunale, soggettiva rivisitazione di quanto affermato nei propri atti dalla difesa di parte convenuta, eccessiva superficialità argomentativa relativamente al subito ingente danno patrimoniale subito a causa dell’operato doloso del G…., mancata prova delle evocate connivenze, assumendo altresì che la eventuale responsabilità omissiva di altri non avrebbe potuto eludere la macroscopica responsabilità commissiva del G., che aveva erogato le somme. Di tutto ciò, secondo la ricorrente, la sentenza d’appello non aveva incomprensibilmente tenuto conto, avendo intravisto, in spregio dei principio di natura processuale in tema di disponibilità delle prove e di ripartizione del rispettivo onere, indizi o principio di prova invece inesistenti.

Dunque, come appare evidentemente dal contenuto effettivo delle anzidette doglianze, MPS si è doluta delle valutazioni di merito espresse dalla Corte felsinea, nonchè delle relative motivazioni, piuttosto che della formalmente rubricata violazione e falsa applicazione di leggi. Così facendo la ricorrente, però, ha errato sotto un duplice profilo: in primo luogo perchè ha finito con il sindacare, ma irritualmente in sede di legittimità, quanto accertato ed opinato (in termini per giunta non tanto di mero omesso controllo, quanto di benestare e/o acquiescenza) nel merito dalla Corte, sul punto competente in via esclusiva; in secondo luogo, ha contestato in concreto le motivazioni in proposito svolte dalla Corte, che invero non aveva tralasciato di considerare alcun fatto decisivo, di guisa che la censura sotto tale aspetto non integra la previsione di cui al vigente e ratione temporis applicabile art. 360 c.p.c., n. 5.

Peraltro, va anche osservato come in difetto di chiare ed univoche ammissioni da parte del G. al riguardo, l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione alla pretesa risarcitoria de qua restava interamente a carico di MPS, poichè attrice in via riconvenzionale. Per giunta, mancando la tempestiva previa contestazione disciplinare, indispensabile ex art. 7 St. lav., con conseguente illegittimità del successivo intimato licenziamento, non si è avuto alcun pieno accertamento di merito sui fatti posti a sostegno dell’impugnato recesso in sede di giudizio. Ne deriva che proprio in difetto dell’accertamento della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, ossia di un grave inadempimento, stante la mancanza del preliminare requisito formale dell’immediatezza, i relativi fatti non potevano considerarsi dimostrati nell’instaurato contenzioso, sicchè l’onere probatorio restava pienamente a carico di chi in base agli stessi reclamava il risarcimento degli asseriti connessi danni, il tutto peraltro nell’ambito di un rapporto contrattuale inerente a mansioni direttive, con relativi margini di ampia discrezionalità.

Dunque, il ricorso va respinto, con conseguente condanna alle spese della parte rimasta soccombente, tenuta altresì al versamento dell’ulteriore contributo unificato, sussistendone i presupposti di legge.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali ed in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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