Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15858 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 24/07/2020), n.15858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26608-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.N.A., T.F.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 421/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che la vendita oggetto di rettifica da parte dell’Agenzia, in quanto cessione da soggetto IVA (impresa costruttrice) a privato, deve essere assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, stante il principio dell’alternatività IVA/Registro;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2, 10, 12 e 13, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 bis, tariffa allegata, in quanto le maggiori imposte accertate erano riconducibili all’imposta ipotecaria e catastale e non all’imposta di registro o all’IVA, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 13 cit., l’accertamento delle imposte ipotecarie e catastali soggiace sempre alle regole dell’imposta di registro.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; RG 35982 del 2018 del 30.1.2020), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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