Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15857 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13223-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.M.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 102/2009 della COMM.TRIP.REG SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 09/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.A., titolare di ditta individuale, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di bovini ed altri animali vivi, impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), per l’anno d’imposta 1995, ai fini IRPEF, Cssn ed Ilor, notificato in data 2 novembre 2001, col quale era stato accertato un reddito imponibile di Lire 161.819.000 (Euro 83.572,54), non contabilizzato, e perciò non dichiarato, sulla base dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione del 24 giugno 2000, redatto dalla Guardia di Finanza Comando Brigata di S. Teresa di Riva (ME), a conclusione di una verifica fiscale generale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con sentenza del 30 settembre 2002, accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento e compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

2.- Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Messina, nella contumacia dell’appellato, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo – sezione distaccata di Messina ha rigettato l’appello, confermando la sentenza impugnata.

3.- Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo.

L’intimato non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamandosi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della presunzione di cui all’art. 32 cit. – che data la fonte legale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa, se egli non dimostra di non averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione di reddito (Cass. n. 11750/08, n. 7766/08, n. 4589/09). L’Agenzia ricorrente sostiene che la CTR non si sarebbe attenuta a questo principio poichè, pur trattandosi di accertamento basato su operazioni effettuate su conto corrente e pur non avendo il contribuente fornito la prova su di lui gravante, ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo pronunciato in primo grado.

2.- Il motivo è fondato.

L’avviso di accertamento impugnato si basa, non solo sulla documentazione contabile ed extracontabile reperita dai verbalizzanti, ma soprattutto su movimentazioni bancarie riferite al conto corrente n. (OMISSIS), acceso presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di (OMISSIS), intestato ad S.A., nonchè ad altri conti correnti, sui quali risultavano effettuati versamenti e prelevamenti.

La Commissione Tributaria ha ritenuto che se la presunzione che i versamenti siano da considerare ricavi non dichiarati può apparire logica, “lo stesso certamente non può dirsi per i prelevamenti”; si legge in motivazione che “il prelevamento di somme dal proprio c/c può far presumere solo ed esclusivamente l’esistenza di acquisti o di pagamenti, ma non può ceno far presumere l’esistenza di ricavi occulti”.

2.1.- L’affermazione non è conforme al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, poichè la norma detta una presunzione che va riferita, allo stesso modo, sia ai versamenti che ai prelevamenti sui conti correnti bancari.

Il principio di diritto da applicare è quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli clementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (così Cass. n. 18081/10).

Il ricorso va perciò accolto.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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