Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15857 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12867-2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V.CICERONE 49,

presso il proprio Studio, rappresentata e difesa da SE MEDESIMA,

unitamente all’avvocato STEFANIA NICOLETTA COSTANZO;

– ricorrente –

contro

AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ROMA EQUITALIA SUD, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 377/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.S. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 377/22/2013, depositata il 14.11.2013 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso due cartelle di pagamento, relative ai redditi 2003 e 2004, accertati in capo a B.A., padre della ricorrente, deceduto nel 2005.

Premettendo che il contenzioso traeva origine dalla condotta infedele del commercialista del padre, a tal fine indagato per appropriazione indebita e deceduto nel corso delle procedimento penale avviato nei suoi confronti, la ricorrente aveva denunciato di non aver mai ricevuto la notifica delle due cartelle di pagamento, emesse ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ed intestate “agli eredi impersonalmente e collettivamente” e non all’erede personalmente. Aggiungeva che i ruoli erano stati notificati presso il domicilio del de cuius.

Con sentenza n. 22/08/2012 la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso. Con la pronuncia ora impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello. Entrambe avevano ritenuto regolarmente compiuta la notificazione delle cartelle.

La contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendo la cassazione della decisione. Equitalia Sud s.p.a. ha depositato controricorso, contestando le difese avverse e chiedendo il rigetto del ricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Fissata l’adunanza camerale, con istanza ricevuta il 29 gennaio 2021 la contribuente ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata prevista e disciplinata dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modificazioni in L. 1 dicembre 2016, n. 225, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Pregiudizialmente deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate ha resistito con un “atto di costituzione”, non notificato e privo dell’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, con la sola finalità della partecipazione eventuale alla discussione in pubblica udienza. Va affermato che l’atto depositato, carente dei suoi requisiti essenziali, come previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., e peraltro neppure notificato, non è qualificabile come controricorso (Cass., 5/12/2014, n. 25735; Cass., 15/11/2017, n. 26974). Ciò vale anche per il procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass., 18/04/2019, n. 10813; da ultimo 18/02/2021, n. 4401).

Esaminando dunque l’istanza della contribuente, dalla documentazione prodotta si evince che la B. ha aderito alla definizione disciplinata dal D.L. 193 del 2016. L’agente della riscossione ha comunicato alla debitrice l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione. Il procedimento risulta completato con il pagamento in unica rata dell’importo indicato da Equitalia.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del debitore, qualora, come ne caso di specie, egli sia ricorrente – ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato -. Peraltro deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando che al momento della decisione il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 3/10/2018, n. 24083).

Le spese del giudizio di legittimità non vanno liquidate, perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6. Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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